COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Palermo sentenza n. 2887 sez. 18 del 5 agosto 2016
ACCERTAMENTO – VERIFICA – PERMANENZA DEGLI OPERATORI
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La Cooperativa Agricola Vittoria a r.l. propose ricorso avverso l’avviso di accertamento, col quale furono accertate maggiori imposte per IVA, IRPEF e IRAP relative all’anno 2004.
Nella resistenza della Agenzia delle Entrate, il ricorso è stato parzialmente accolto con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa.
2. – Avverso tale sentenza ha proposto appello la Cooperativa Agricola, chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, il pieno accoglimento del ricorso originario.
L’Agenzia delle Entrate, regolarmente costituitasi, ha chiesto il rigetto dell’appello.
3. – L’appello si articola in due motivi.
3.1. – Col primo motivo, si lamenta che il giudice di primo grado non abbia ritenuto provati i costi sopportati dalla Cooperativa indicati nel ricorso, nonostante che i medesimi non fossero stati contestati dalla Agenzia delle Entrate.
La censura non è fondata.
Premesso che i verificatori ebbero a ricostruire le basi imponibili delle imposte evase sulla base delle scritture contabili della stessa contribuente, non risultano provati – come ha già rilevato il giudice di primo grado – i costi aggiuntivi pretesi dalla Cooperativa.
Né può ritenersi che tali costi non siano stati contestati nel giudizio di primo grado, in quanto – al contrario – con la comparsa di costituzione del 13.4.2010, l’Agenzia delle Entrate ha contestato tutte le deduzioni formulate dalla Cooperativa col ricorso originario.
3.2. – Col secondo motivo, si lamenta poi che non sia stata dichiarata la nullità dell’avviso di accertamento nonostante che l’attività di verifica, in violazione dell’art. 12 comma 5 legge n. 212 del 2000, si sia protratta oltre i trenta giorni lavorativi.
Anche questo motivo non ha fondamento.
Come ha statuito la Corte suprema, in tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dall’art. 12 comma 5 della legge 27 luglio 2000 n. 212, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati (Sez. 5, Sentenza n. 7584 del 15/04/2015, Rv. 635175).
4. – L’appello va pertanto respinto e, per l’effetto, confermata la sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado del giudizio, ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., vanno poste a carico dell’appellante, rimasta soccombente, e vanno liquidate ai sensi dell’art. 11 del D.M. 20 luglio 2012 n. 140 e della tabella allegata al D.M. 10 marzo 2014 n. 55.
P.Q.M.
La C.T.R. rigetta l’appello della contribuente e conferma la sentenza impugnata; condanna l’appellante a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 800,00, oltre accessori come per legge.