COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Palermo sentenza n. 2903 del 5 agosto 2016 – Per i periodi d’imposta antecedenti al 2016 il raddoppio dei termini non opera qualora la denuncia da parte dell’Agenzia delle Entrate e/o della Guardia di finanza sia stata presentata o trasmessa all’A.G. oltre la scadenza ordinaria dei termini di decadenza per l’accertamento (art. 1, comma 132, L. 28.12.2015, n. 208