COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Palermo sentenza n. 476 sez. 21 del 9 febbraio 2015

CONTENZIOSO TRIBUTARIO – TARSU – GIUDICATO – ULTRATTIVITÀ

La s.r.l. “Z.” ha proposto appello avverso la decisione n. 641 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta, in data 5.12.2013, che aveva dichiarato estinto il giudizio dalla stessa promosso contro la s.p.a. Serit Sicilia per l’annullamento di una cartella esattoriale afferente il pagamento dell’imposta TARSU richiesta dal Comune di Gela per gli anni 2006 e 2007.

La Società appellante ha dedotto la erroneità della decisione, laddove la Commissione aveva ritenuto che a seguito della mancata integrazione del contraddittorio, disposta con sua ordinanza nei confronti del comune di Gela, con onere a carico della s.p.a. Serit, il giudizio dovesse essere dichiarato estinto.

Viceversa una tale decisione avrebbe dovuto sancire la soccombenza dell’onerata Serit s.p.a. per non avere ottemperato all’ordinanza di integrazione del contraddittorio disposta a suo carico.

Non potendosi infatti ritorcere una tale omissione a carico della parte ricorrente, incolpevole e le cui ragioni di merito non sono state, per tale error in judicando, prese in esame.

Chiedeva pertanto essa Società appellante che questa Commissione adita, in riforma della sentenza impugnata emanasse declaratoria di nullità dell’atto impugnato, per in motivi esposti in ricorso e che si intendono qui integralmente riportati e ripetuti, chiedendo altresì pronuncia di giudicato esterno, per l’omessa impugnazione del Comune di Gela nella sentenza n. 358/03/2013.

Si è costituita la s.p.a. Serit Sicilia, deducendo la legittimità dell’impugnata decisione, chiedendone conferma.

In via subordinata chiedeva la rimessione della causa alla Commissione Provinciale per ottemperarsi alla integrazione del contraddittorio o per la pronuncia di merito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premettendo che con propria ordinanza dell’11 luglio 2013 la Commissione Provinciale di 1° Grado aveva onerato la resistente s.p.a. Serit Sicilia della chiamata in giudizio del comune di Gela, il cui credito per TARSU era stato posto a base della cartella esattoriale impugnate.

Che la suddetta integrazione del contraddittorio era stata richiesta dalla Serit medesima.

Che la stessa tuttavia non aveva provveduto, nel termine assegnato all’incombenza di cui alla prefata ordinanza.

Che pertanto la società ricorrente, del tutto estranea a questo incidentale iter processuale, non avrebbe potuto subire la conseguenza dell’altrui inadempimento e che, in conseguenza l’estinzione del giudizio pronunciata in sentenza aveva precluso l’esame delle sue ragioni poste a base del ricorso introduttivo.

Che l’unico effetto dell’omesso adempimento all’ordinanza de qua avrebbe dovuto essere il rigetto della richiesta di estromissione dal giudizio avanzata dall’Agente di riscossione.

Premesso infine che l’omessa notifica dell’atto presupposto non comporta la nullità dell’atto successivo e che l’azione della contribuente può essere svolta indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario alla riscossione.

Nulla osta all’esame di merito dei motivi posti a base del ricorso introduttivo ed oggi qui riproposti.

Ebbene, la medesima Commissione Provinciale, decidendo per identica fattispecie afferente il pagamento di TARSU dovuta dalla medesima odierna appellante per l’anno 2008 al comune di Gela (n. 93/01/2014), oltre a dichiarare tardiva la chiamata in causa del Comune, formulata dalla s.p.a. Serit, richiamando le univoche precedenti sue pronunce su identica questione, aveva annullato la cartella di pagamento opposta, limitatamente all’importo eccedente la somma corrispondente al periodo dal 1° ottobre al 30 aprile, ritenendo che la chiusura invernale dello stabilimento balneare non lo rendesse suscettibile alla potenzialità di produrre rifiuti, stante le obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Parimenti, lo stesso relatore della decisione oggi impugnata, con decisione n. 358/03/13, ha deciso la medesima questione relativamente all’anno 2011.

Si ritengono pienamente condivisibili tali motivazioni delle quali si fa adozione, anche per la loro promanazione di giudicato esterno formatosi a seguito della mancata impugnazione delle predette sentenze.

In conseguenza ed in riforma dell’odierna appellata decisione, le cartelle di pagamento di che trattasi ed aventi ad oggetto la tassa di smaltimento di rifiuti per gli anni 2006 e 2007 vanno annullate limitatamente agli importi riferentesi al periodo che va dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno.

Attesa la superiore riforma, si ritengono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

Accoglie l’appello proposto dalla s.r.l. “Z.” e, in riforma della decisione impugnata, annulla le cartelle opposte, limitatamente agli importi corrispondenti ai periodi che vanno dal 1° ottobre al 30 aprile degli anni 2006 e 2007.

Spese compensate.