COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Palermo – Sentenza n. 5253 del 7 dicembre 2015
ACCERTAMENTO – SOCIO DI UNA S.N.C. – RAPPRESENTANZA PROCESSUALE – AVVERSO UNA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO, EMESSA AI DANNI DI UNA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO, PROPONEVA RICORSO IL SOCIO ECCEPENDO LA NULLITA’ DELL’ATTO PER VIZI PROPRI E PERCHE’ NON PRECEDUTO DALLA NOTIFICA DELLA PRODROMICA CARTELLA DI PAGAMENTO
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato, XXX impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo l’intimazione di pagamento, notificata il 20.4.2012, in virtù della quale la S.S. S.p.A. aveva richiesto l’adempimento del debito tributario per omesso versamento di imposte sul patrimonio.
Il ricorrente nella sostanza eccepiva la nullità ed illegittimità dell’intimazione per vizi propri (omessa indicazione dell’ente impositore, dell’autorità giudiziaria alla quale presentare ricorso e del termine entro il quale presentarlo; mancata allegazione della cartella di pagamento e mancata indicazione del responsabile del procedimento) e perché non preceduta dalla notifica della cartella di pagamento. Eccepiva, altresì, la prescrizione del diritto a riscuotere le somme indicate nella predetta intimazione di pagamento.
L’Agenzia delle Entrate si costituiva deducendo l’inammissibilità del ricorso, essendo stata la notifica dell’intimazione preceduta da quella della cartella di pagamento, nonché la mancanza di legittimazione passiva.
La società R.S.S.p.A., già S.S. S.p.A., si costituiva in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione attiva del ricorrente giacché l’intimazione di pagamento riguardava la società XXX di XXX s.n.c. e non già il ricorrente che nella specie agiva in nome proprio. Per il resto depositava copia della relazione di notifica della cartella di pagamento sostenendo la legittimità del suo operato e l’infondatezza delle eccezioni sollevate nel ricorso introduttivo.
La Commissione tributaria provinciale di Palermo, con sentenza n. 401 in data 6 maggio – 11 settembre 2013 rigettava il ricorso e compensava le spese dichiarando il difetto di legittimazione attiva del ricorrente.
Il contribuente ha proposto appello, contrassegnato con il n. R.G.A, avverso la predetta pronuncia sostenendo che “l’odierno appellante, quale socio della s.n.c. aveva la rappresentanza sostanziale e processuale dell’ente”.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio sottolineando che i giudici di prime cure hanno correttamente rigettato il ricorso per difetto di legittimazione attiva. Ha sostenuto la legittimità del proprio operato ribadendo le argomentazioni già rappresentate in primo grado.
La R.S. S.p.A. si è costituita in giudizio deducendo l’assoluta illegittimità e infondatezza dei motivi di gravame. All’udienza del 7 ottobre 2015 si è dato atto che al presente sono riuniti i proc. n. 2164-2165 e 2166/14.
La Commissione tributaria provinciale di Palermo, con sentenza n. 402 in data 6 maggio – 11 settembre 2013 rigettava il ricorso e compensava le spese dichiarando il difetto di legittimazione attiva del ricorrente.
Il contribuente ha proposto appello, contrassegnato con il n. R.G.A., avverso la predetta pronuncia sostenendo che “l’odierno appellante, quale socio della s.n.c. aveva la rappresentanza sostanziale e processuale dell’ente”. L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio sottolineando che i giudici di prime cure hanno correttamente rigettato il ricorso per difetto di legittimazione attiva. Ha sostenuto la legittimità del proprio operato ribadendo le argomentazioni già rappresentate in primo grado.
La R.S.S.p.A. si è costituita in giudizio deducendo l’assoluta illegittimità e infondatezza dei motivi di gravame.
All’udienza del 7 ottobre 2015, il Collegio ha posto la causa in decisione riunendo il presente procedimento al N.. stante la connessione.
Motivi della decisione
I quattro appelli riuniti, di cui in narrativa, sono infondati e meritano di essere rigettati.
Risulta documentalmente che le intimazioni di pagamento individuano come soggetto al quale viene richiesto il pagamento dei tributi la società XXX di XX e X s.n.c. con sede in —.
Orbene, come correttamente affermato dalla Suprema Corte, la società in nome collettivo “ancorché priva di personalità giuridica, costituisce, in ragione della propria autonomia patrimoniale, un centro di imputazione di rapporti distinto da quello riferibile a ciascun socio ed è fornita di una propria capacita processuale” (Cass. 29 maggio 1999, n. 5233 e, in senso sostanzialmente analogo, Cass. 6 dicembre 2011, n. 26245). In tale società, peraltro, il potere di rappresentanza spetta ad un socio.
Sennonché, nel caso in esame, XXX non ha agito in giudizio nella veste di legale rappresentante della società, ma in nome proprio. Ciò risulta, come già rilevato dai giudici di prime cure, anche nell’intestazione del ricorso e nel conferimento del mandato al difensore ove non vi è alcun riferimento alla sua qualità di amministratore e rappresentante della società. Tale circostanza peraltro è confermata dall’esame delle note di iscrizione a ruolo dei giudizi di primo e di secondo grado ove il ricorrente, odierno appellante, viene identificato quale persona fisica e non quale società di persone.
Da quanto sopra esposto consegue il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, nonché il rigetto degli appelli riuniti.
Le spese seguono la soccombenza. La Commissione, pertanto, condanna XXX a pagare a favore dell’Agenzia delle Entrate e della Riscossione Sicilia S.p.A. le spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 1.000,00 a favore dell’Agenzia delle Entrate ed euro 1.000,00 a favore della R.S. S.p.A., oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Rigetta gli appelli e conferma la sentenza di primo grado. Condanna XXX a pagare a favore dell’Agenzia delle Entrate e della R. S. S.p.A. le spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 1.000,00 a favore dell’Agenzia delle Entrate e euro 1.000,00 a favore della R. S. S.p.A., oltre oneri di legge.
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