COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Friuli-Venezia Giulia sentenza n. 82 sez. II depositata il 22 maggio 2019
Statuto del contribuente – Violazione – Buona fede – Sanzioni – Annullamento – Sussiste
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 14/05/2015 la Guardia di Finanza – Compagnia (omissis) trasmetteva all’Ufficio delle Dogane di Udine il verbale di constatazione e sequestro amministrativo, relativo ad un furgone, marca RENAULT modello (omissis), con targa ucraina (omissis), immatricolato in Ucraina, di proprietà della Sig.ra M. residente in Ucraina e non presente in Italia al momento del controllo, redatto ai sensi degli artt. 13 e 14 della L. 689/81 a carico del ricorrente Sig. M., residente in Italia, conducente del mezzo, per violazione di cui all’art. 292 riferibile all’art. 216 del Testo Unico legge Doganale (D.P.R. 43/1973) (da ora TULD);
– in data 31/07/2015 veniva notificato l’atto di contestazione e di irrogazione delle sanzioni per la violazione di cui all’art. 216 e 292 del TULD con l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 295-bis del TULD e contestuale ordine di confisca.
Avverso l’atto di irrogazione sanzioni il M. presentava ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Udine per ottenere la dichiarazione di illegittimità, annullamento o di revoca dello stesso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Udine con la sentenza n. 355/03/2016 respingeva il ricorso e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese processuali confermando la legittimità.
Avverso tale sentenza, il Sig. M. ha proposto ricorso in appello concludendo per la riforma della sentenza di primo grado.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si costituisce nel presente giudizio mediante deposito di controdeduzioni concludendo per il rigetto dell’appello.
La vertenza è trattata in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’appello il M. contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la violazione constatata dalla Guardia di Finanza con il pvc del 14/05/2015 e successivamente contestata dall’Ufficio, in quanto, all’atto della sottoscrizione del suddetto verbale il Sig. M. nulla avrebbe eccepito in ordine alla sua guida del veicolo ucraino.
Sostiene l’appellante che il veicolo, all’atto del controllo, fosse in sosta presso un’area di servizio e che lo stesso fosse stato condotto da altro soggetto. Al riguardo non può che ribadirsi quanto già argomentato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Udine, a proposito della natura giuridica del pvc di constatazione e sequestro amministrativo redatto dalla GDF in data 14/05/2015 nei confronti del Sig. M.. Si tratta di un atto ricognitivo, consistente in una dichiarazione di pubblici ufficiali con natura e valore di fede di certezza legale privilegiata, con valenza di piena prova dei fatti in esso attestati dagli stessi, pubblici ufficiali, sino a sentenza dichiarativa di falso attivata su querela dell’interessato.
In tale verbale non vi è menzione di altri passeggeri, oltre la signora S.T., che ha assistito il ricorrente come interprete in fase successiva al fermo. Inoltre non risulta che sia stato fatto rilevare, all’atto del fermo, che alla guida del furgone ci fosse persona diversa dal contravventore -individuato nel Sig. M., mentre in esso è espressamente affermato che quest’ultimo comprenda e parli la lingua italiana. L’eccezione che alla guida non ci fosse il contravventore individuato dalla GDF, è stata avanzata solo nel ricorso di primo grado e non tiene conto della preclusione di cui all’art. 7 comma 4 del D.Lgs. 546/1992, in base alla quale nel processo tributario “non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale”. Comunque, ed è questa la motivazione posta a base del verbale della GDF e del successivo atto di contestazione dell’Ufficio, non risulta presentata, da parte del Sig. M. o di altra persona eventualmente presente e alla guida del mezzo, alcuna richiesta di autorizzazione all’ammissione temporanea del veicolo nella Comunità Europea, come richiesto dalle disposizione normative.
Pertanto, il presente motivo va respinto in quanto:
– il sig. M., conducente non proprietario dell’autovettura, risiede in Italia dal 2006 (dati almeno estratti da anagrafe tributaria); tale dato fa venir meno in maniera radicale uno dei presupposti per l’applicazione dell’esonero dai dazi e dall’IVA, gravante sull’autovettura introdotta sul territorio comunitario, vale a dire la residenza abituale all’estero del proprietario o della persona che la utilizza;
– nessuna delle eccezioni di cui agli artt. 559 e segg. delle Disposizioni di attuazione del codice doganale è riferibile al Sig. M.;
– degli altri passeggeri non vi è menzione nel verbale della Guardia di Finanza, tranne che per la signora S.T., che ha assistito il ricorrente come interprete.
Con il secondo motivo di ricorso viene invocata la non punibilità della violazione contestata al Sig. M., in quanto quest’ultimo sarebbe incorso sia in un errore sul fatto che nell’errore di diritto, entrambi non punibili se sussistono le condizioni di cui all’art. 6 D.Lgs. n. 472/97.
Il motivo è fondato, risulta infatti provato in atti che il M. a bordo del veicolo oggetto di contestazione attraversò per undici volte la dogana fra l’Ucraina ed il territorio UE per brevi periodi e con rientro in Ucraina, senza che nulla gli fosse contestato dalle Autorità di frontiera, ingenerando così nel M. la convinzione di non commettere alcun illecito.
Va infatti osservato che in tema di legittimo affidamento del contribuente di fronte all’azione dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 2, dello Statuto del contribuente, costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un’apparente legittimità e coerenza dell’attività dell’Amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall’assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall’eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono. Infatti, i casi di tutela espressamente enunciati dal comma secondo del cit. art. 10 (attinenti all’area della irrogazione di sanzioni e della richiesta di interessi), riguardanti situazioni meramente esemplificative e legate a ipotesi ritenute maggiormente frequenti, non limitano la portata generale della regola, idonea a disciplinare una serie indeterminata di casi concreti. (Cass. Sez. Trib. ord. n. 537/2015).
Va ulteriormente osservato che le sanzioni tributarie sono applicate in tutti i casi in cui il contribuente commette una violazione in modo consapevole, ovvero a titolo di dolo (rappresentazione e volizione) o a titolo di colpa (consapevolezza di violare la norma bilanciata dalla certezza di evitare l’evento). Per l’esclusione della responsabilità, l’autore del fatto è chiamato a provare la propria ignoranza incolpevole, da intendersi quale non conoscenza, non superabile con l’ordinaria diligenza dei presupposti della fattispecie. Nel merito risulta che, oltre l’ingenerata convinzione di non violare alcuna norma, la pacifica non conoscenza della lingua italiana dell’Appellante tanto che, come risulta dal verbale della GdF, il M. ha dovuto farsi assistere da un interprete, costituisce incolpevole ignoranza.
In conclusione le sanzioni irrogate vanno annullate.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno interamente compensate fra le parti avuto riguardo della particolarità in fatto e in diritto delle questioni sollevate.
P.Q.M.
Accoglie l’appello del contribuente e per l’effetto annulla l’avviso di irrogazione sanzioni.
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
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