Commissione Tributaria Regionale per il Friuli Venezia-Giulia, sezione 1, sentenza n. 32 depositata il 24 febbraio 2020 – Nell’attività di contrasto e accertamento dell’evasione fiscale, l’amministrazione finanziaria può avvalersi di qualsiasi elemento di valore indiziario, anche unico o acquisito illegittimamente secondo il diritto processuale penale, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una specifica disposizione della legge tributaria o dal fatto di essere acquisiti in violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale