COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 1329 sez. V depositata il 8 marzo 2019
Atto di dotazione di un trust nei confronti di un figlio – Esenzione da imposta di donazione – Imposta di registro in misura fissa – Anche ipotecarie e catastali – Mancanza di effettivo trasferimento
Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato nei termini la sentenza n. 495/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Latina, che ha accolto il ricorso proposto dal Notaio B. avverso l’avviso di liquidazione con cui si rettificava la somma versata in sede di autoliquidazione a titolo di imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione all’atto (omissis) rep. (omissis) (Trust).
Il primo giudice aveva deciso il ricorso ritenendo fondato e assorbente il primo motivo relativo alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento da soggetto non legittimato.
I motivi di appello sono i seguenti:
1) Falsa ed erronea interpretazione degli artt. 42 DPR 600/73 e 17 D.lgs. 165/2001 in riferimento all’inesistenza di una valida delega, poiché l’ordine di servizio costituisce una valida prova dell’esistenza di una delega di firma legittimamente conferita;
2) Infondatezza nel merito: corretto sarebbe stato l’operato dell’amministrazione che avrebbe calcolato l’imposta di donazione del valore dei beni conferiti dalla sig.ra. D.L. per mancanza di vincolo di parentela del beneficiario con quest’ultima. Corretta sarebbe stata la determinazione di tutte le imposte conseguenti.
L’appellato si è costituito eccependo:
1) Nullità dell’avviso di accertamento in conformità alle statuizioni di primo grado;
2) l’inapplicabilità della tassa sulle successioni e donazioni poiché il trust A. ha come beneficiario M.M., figlio dei disponenti A.M. e L.D.
Per cui sarebbe applicabile la norma sull’esenzione della tassazione ex art. 2 comma 49 lett. a) d.l. 262/2006.
3) Per quanto riguarda l’imposta del registro, la stessa è dovuta in misura fissa per le operazioni esenti ai sensi dell’art. 2, comma 49 lett. d l. 262/2006.
4) Per quanto riguarda le imposte catastali e ipotecarie, il calcolo andrebbe fatto sul valore catastale dei beni oggetto di trasferimento e non su quello commerciale. E in misura fissa perché non è trasferimento di proprietà.
Considerato in diritto
L’appello è infondato.
In primo luogo, deve rilevarsi che l’avviso di liquidazione è legittimo nella parte in cui reca la firma del funzionario delegato. In vero, risulta che in atti l’amministrazione aveva depositato l’ordine di servizio in cui si conferiva la delega ai funzionari dell’area terza e altra nota in cui si indicava il dr. P.P., quale appartenente alla terza area funzionale, quale prossimo destinatario di incarico dirigenziale.
Si rammenta che in tema di sottoscrizione dell’avviso di accertamento, la granitica giurisprudenza di legittimità interpreta il combinato disposto dell’articolo 42, commi 1 e 3, D.P.R. 600/1973 nel senso che “l’avviso di accertamento … deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, incombendo sull’Amministrazione finanziaria dimostrare, in tale ultima evenienza e in caso di contestazione, l’esistenza della delega e l’appartenenza dell’impiegato delegato alla carriera direttiva [cioè alla terza area funzionale dell’attuale sistema classificatorio del personale delle Agenzie fiscali]» (Cass. n. 12830/2017 e n. 9736/2016. Nello stesso senso, cfr.: Cass. n. 27873/2018, n. 2787/2018, n. 26295/2016, n. 24862/2016, n. 20851/2016, n. 24492/2015, n. 22810/2015, n. 22800/2015 e n. 14942/2013). Ne consegue che risulta provato che al momento della sottoscrizione il dr. P.P. aveva la competenza funzionale richiesta dall’ordine di servizio per sottoscrivere l’atto impugnato.
Per quanto riguarda il merito della pretesa, se ne rileva la fondatezza.
L’imposta di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa per diversi ordini di motivi.
In primo luogo, si evidenzia che risulta in atti che il Trust è stato stipulato da M.A. e D.L. in favore del loro figlio, M.M. poiché, contrariamente a quanto osservato dall’Amministrazione, entrambi i disponenti – e non solo M.A. – sono genitori del beneficiario.
Secondo l’appellante, il Trust in questione ha finalità successoria e comporta per il beneficiario la non assoggettabilità a tassazione ai sensi dell’art. 2 comma 49 lett. a) d.l. 262/2006, trattandosi di liberalità inferiore al milione di euro. Ne deriva che trova applicazione la disciplina secondo cui per le operazioni esenti da imposta principale sulle donazioni e successioni l’imposta di registro è dovuta in misura fissa. In realtà, tale principio trova anche altro fondamento e deve richiamarsi la giurisprudenza della Suprema Corte che in caso di Trust ha ritenuto applicabile l’imposta in misura fissa, poiché, non essendo previsto alcun corrispettivo, non può parlarsi di operazione a carattere patrimoniale (cfr. Cass. Sez. V. 13.6.2018 n. 15469).
Per quanto riguarda le imposte ipotecarie e catastali, la Suprema Corte ha posto l’accento sull’assenza di un effettivo trasferimento di beni oltre che sull’assenza del corrispettivo.
Merita di essere richiamata la sentenza (Cass. Sez. V, n. 975 del 17/01/2018), secondo cui i trasferimento del bene dal “settlor” al “trustee” avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del “trust”: detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa anche per le imposte ipotecaria e catastale.
Pertanto, l’appello merita di essere accolto con compensazione delle spese processuali attesa la natura squisitamente interpretativa della questione trattata.
Respinge l’appello dell’Ufficio e condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell’appellato, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale di Roma
a) In riforma parziale della sentenza impugnata, annulla l’atto impugnato nei limiti di quanto esposto in motivazione;
b) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
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