COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2017 sez. XVI depositata il 3 aprile 2019
Sanzioni tributarie – Ritardo nei pagamenti pa – Crisi di liquidità – Esimente forza maggiore – Non sussiste
Premesso che:
– il primo giudice ha respinto il ricorso proposto dalla Z. Servizi s.r.l. contro avviso bonario dell’Agenzia delle entrate notificato il 23 febbraio 2017, nella parte in cui si richiede, per l’anno di imposta 2014, il pagamento di sanzioni (euro 2.304,06) e di interessi (euro 2.115,09) per le ritenute di acconto trattenute e non versate (euro 23.040,47);
– la società sosteneva che sanzioni e interessi non andassero applicati poiché l’omesso versamento delle ritenute era avvenuto a causa di forza maggiore. E invocava l’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472/1997;
– il primo giudice ha richiamato l’ordinanza della Corte di Cassazione civile, sez. trib., n. 22153/2017 sul concetto di forza maggiore, caratterizzato dall’imprevedibilità e dall’irresistibilità degli eventi che avevano impedito il pagamento dei tributi e dall’adozione di idonee precauzioni per evitare la situazione venutasi a creare. Nella specie però è difficile parlare di imprevedibilità dell’evento, tenuto conto che è sistematico il perdurare nel ritardo dei pagamenti da parte degli enti istituzionali con i quali la società lavora e nei confronti dei quali vanta crediti per oltre 6,57 milioni di euro nel 2013 e 7,27 milioni di euro nel 2014;
– la sentenza viene appellata dalla Z. Servizi s.r.l. per i seguenti motivi:
1) sussistenza della forza maggiore a causa della crisi di liquidità della società dovuti ai ritardi nei pagamenti da parte di clienti istituzionali (ASL, Ministeri, amministrazioni comunali e pubbliche amministrazioni);
2) omesso e ritardato pagamento dell’IRPEF sarebbero dipesi da causa di forza maggiore indipendente dalla volontà della ricorrente;
– l’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio, resistendo all’appello;
ritenuto che:
– l’appello è infondato;
– la società appellante invoca l’applicazione dell’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 471/1997, dal titolo “Cause di non punibilità”, secondo cui “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”. Ciò al fine di non pagare le sanzioni e gli interessi conseguenti all’omesso versamento di ritenute di acconto;
– il concetto di forza maggiore, richiamato nella norma citata, va interpretato in modo conforme a quello elaborato dalla giurisprudenza euro-unitaria, così come affermato dall’ordinanza della Corte di Cassazione civile, sez. trib., n. 22153/2017, citata dal primo giudice;
– in particolare, secondo la Cassazione: “con la sentenza della Corte di Giustizia CE C/314/06, infatti, al punto 24, è stato specificato che la nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (cfr. anche Ord. 18.1.2005 Causa C-325/03 P. Zuazaga Meabe/UAMI punto 25); … è stato, altresì, evidenziato che la nozione di forza maggiore non si limita all’impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso (CGCE sent. 15.12.1994 causa C-195/91 P. Bayer/Commissione, punto 31, nonché sent. 17.10.2002 causa C-208/01, Parras Medina punto 19);
…pertanto, sotto il profilo naturalistico, la forza maggiore si atteggia come una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, di talché essa va configurata, relativamente alla sua natura giuridica, come una esimente poiché il soggetto passivo è costretto a commettere la violazione a causa di un evento imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, non imputabile ad esso contribuente, nonostante tutte le cautele adottate”;
– nella specie, il ritardo nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni non può configurare di per sé solo un evento imprevedibile e irresistibile, rappresentando invece situazione abbastanza ricorrente e prevedibile. Né risulta che la ricorrente abbia adottato idonee precauzioni per evitare la situazione venutasi a creare;
– l’appello, pertanto, deve essere respinto. La particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
la Commissione tributaria regionale di Roma, sezione 16, respinge l’appello e compensa tra le parti le spese di giudizio.