COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2401 sez. XIX depositata il 16 aprile 2019
Indennità di mobilità – Formazione del reddito – Esclusione – Presupposti
Con atto regolarmente depositato veniva proposto appello a questa Commissione Tributaria avverso la sentenza n. 1004/2017, emessa dalla quinta sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Latina, che accoglieva il ricorso presentato contro la cartella di pagamento, in atti, con la quale veniva richiesta una maggiore IRPEF, relativa al periodo d’imposta 2012.
L’appellante contestava la sentenza impugnata, in quanto i primi Giudici, a suo dire, avrebbero violato l’art. 21 del D.P.R. 917/1986 e l’art. 15 della Legge 133/1999. Quest’ultima disposizione, infatti, prevede che l’esenzione può essere concessa solo per la costituzione di una società cooperativa e non per la partecipazione successiva alla costituzione, per cui avendo percepito, la parte privata, l’indennità di mobilità dall’INPS nel periodo d’imposta 2012, la stessa doveva essere assoggettata a tassazione, in quanto la Cooperativa si era costituita il giorno 06 novembre 2011.
Concludeva chiedendo l’accoglimento dell’appello e la riforma dell’impugnata sentenza.
L’appellato si costituiva in giudizio con controdeduzioni difendendo la sentenza impugnata e concludeva chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è infondato e non merita, quindi, di essere accolto. Va, preliminarmente, rilevato, che l’indennità di mobilità, che l’appellante vorrebbe assoggettare a tassazione, ha già subito un primo prelevamento impositivo pari ad euro 10.002,71, come da documentazione versata in atti e non smentita dall’odierna appellante.
E’ pure da sottolineare che l’INPS provvede ad erogare l’indennità di mobilità solo previa verifica della partecipazione ad una società cooperativa.
L’odierno appellato ha sottoscritto le quote sociali ed ha intrattenuto con la cooperativa un rapporto lavorativo che ha mantenuto per almeno 24 mesi.
D’altro canto, va pure detto che anche se la costituzione della cooperativa è avvenuta in data 06 settembre 2011, l’attività vera e propria è iniziata il giorno 21 novembre 2011.
Ha riferito altresì l’appellato che agli altri soci della Cooperativa l’Ufficio ha riconosciuto l’esenzione, circostanza non smentita dall’Ufficio, e in ogni caso l’interpretazione restrittiva data dall’Amministrazione Finanziaria, nel caso di specie, non è condivisa da questo Collegio, considerata anche la ratio della norma che è quella di promuovere le nuove attività lavorative.
Per i motivi di cui sopra l’appello è infondato e va, di conseguenza, rigettato, condannando la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l’appello dell’Agenzia delle Entrate e la condanna al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 500,00.
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