COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2402 sez. XIX depositata il 16 aprile 2019

Società di persone – Impugnazione accertamento – Litisconsorzio necessario – Giudizio con solo alcuni litisconsori – Nullità

Con atto regolarmente depositato veniva proposto appello a questa Commissione Tributaria avverso la sentenza n. 1048/2017, emessa dalla prima sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Latina, che accoglieva il ricorso presentato contro l’avviso di accertamento, in atti, con il quale veniva imputato il maggior reddito derivante da quello accertato in capo alla “O.C. di D.V. & C. S.A.S.”, della quale la parte privata era socio.

L’appellante contestava la sentenza impugnata, in quanto i primi Giudici, a suo dire, avrebbero violato l’art. 42 del D.P.R. 600/1973, per presunta illegittimità della sottoscrizione dell’atto impugnato in prime cure. Sollevava eccezione di nullità della sentenza impugnata, per violazione del contraddittorio, in quanto “trattandosi di accertamento notificato al socio di una S.A.S. si rendeva necessaria la trattazione congiunta dei ricorsi proposti dalla società con quelli dei soci D.V. e F.T.

Concludeva per l’accoglimento dell’appello.

L’appellato si costituiva in giudizio con controdeduzioni, difendendo la sentenza impugnata e concludeva chiedendo il rigetto dell’appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è fondato e merita, quindi, di essere accolto.

Va, infatti, rilevato che in presenza di un ricorso proposto dal socio di una società di persone, questo, necessariamente, deve essere discusso unitamente ai ricorsi presentati sia dalla società che dagli altri soci, non potendo essere discussi separatamente, in caso contrario la sentenza è affetta da nullità assoluta.

Secondo giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (ex multis v. Cass. SS.UU. n. 14815 del 2008), che questo Collegio condivide, “l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse, con la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo atto impositivo, da uno dei soci o dalla società riguardi inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, trattandosi di caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”.

Pertanto, come disposto dall’art. 59, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 546/1992, questo Collegio dispone la trasmissione degli atti alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina, dando il termine, al contribuente, previsto dall’art. 353, secondo comma, del Codice di Procedura Civile, per la riassunzione presso quella Commissione Tributaria.

P.Q.M.

Accoglie l’appello dell’Ufficio e rimette la causa al primo Giudice ai sensi dell’art. 59, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 546/92.