COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2403 sez. XIX depositata il 16 aprile 2019
Accertamenti bancari – Rideterminazione reddito – Onere probatorio – Amministrazione – Contribuente – Ripartizione – Contenuto
Con atto regolarmente depositato veniva proposto appello a questa Commissione Tributaria avverso la sentenza n. 1002/2017, emessa dalla quinta sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Latina, che rigettava il ricorso presentato contro l’avviso di accertamento, in atti, con il quale veniva rideterminato il reddito dichiarato, sulla base di indagini bancarie effettuate dalla Guardia di Finanza e confluite nel Processo Verbale di Constatazione, regolarmente notificato alla parte privata.
L’appellante contestava la sentenza impugnata, in quanto i primi Giudici, a suo dire, non avrebbero tenuto in debita considerazione la copiosa documentazione, allegata agli atti di causa.
Nel merito sosteneva che le somme contestate derivavano da “denaro virtuale”, posto in essere dagli istituti di credito, al fine di aggirare la grave crisi finanziaria, nella quale si era venuta a trovare la “C. S.r.l.”, della quale la propria consorte era socia.
Per cui sollevando eccezioni in merito alla carenza di motivazione della sentenza impugnata, concludeva chiedendo l’accoglimento dell’appello e la riforma dell’impugnata sentenza.
L’appellato si costituiva in giudizio con controdeduzioni, sostenendo la bontà del suo operato e contestando quanto riportato nell’atto di appello ne chiedeva il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è infondato e non merita, quindi, di essere accolto.
Va, preliminarmente, rilevato come destituite del benché minimo fondamento appaiono le contestazioni mosse alla sentenza impugnata, in quanto il Giudice di prime cure ha ben analizzato le censure mosse sia all’atto impugnato che all’operato dell’Ufficio, rilevando che erano le stesse che l’odierno appellante aveva presentato in sede di controllo effettuato dall’Amministrazione Finanziaria e affermavano che “il Palermo non ha offerto giustificazioni specifiche ed analitiche”, come necessario in conformità all’orientamento della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 6947/2017.
D’altro canto, l’Agenzia delle Entrate, in sede di controllo della documentazione presentata, teneva conto, in parte, delle giustificazioni addotte, tanto da ridurre il maggior reddito accertato: gli importi che non hanno trovato giustificazione, hanno concorso alla determinazione del maggior reddito accertato.
Con riferimento all’onere probatorio, va ricordato che l’art. 32 del DPR 600/1973 attribuisce all’Amministrazione finanziaria il potere di procedere alla rettifica dei redditi imponibili in virtù di una presunzione legale relativa, ponendo a carico del contribuente l’onere della prova: “In presenza di accertamenti bancari si verifica un inversione dell’onere della prova, atteso che, ai sensi dell’art. 51 d.P.R. n. 633/72 e 39 d.P.R. n. 600/73, è onere del contribuente dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono essere recuperati a tassazione o perché egli ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni o perché non sono fiscalmente rilevanti, in quanto non si riferiscono ad operazioni imponibili.
L’onere dell’Amministrazione finanziaria di provare la sua pretesa è soddisfatto, per volontà di legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari” (Cassazione civile, sez. trib., 14/01/2011, n. 767). “Tocca al contribuente, quindi, giustificare di fronte all’Amministrazione i prelevamenti effettuati dai conti correnti e dimostrare l’avvenuta contabilizzazione dei versamenti o l’irrilevanza di questi ultimi ai fini della determinazione del reddito” (Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2008, n. 11750).
In mancanza di giustificazioni, le movimentazioni bancarie configurano automaticamente materia imponibile da sottoporre ad imposizione, per presunzione legale, senza necessità dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici (in tal senso Cassazione civile n. 16251/2007).
Deve aggiungersi pure che le giustificazioni devono essere specifiche, concrete, rigorose e relative ad ogni singolo movimento bancario.
L’odierno appellante, pur affermando che le movimentazioni bancarie erano derivate da “denaro virtuale”, posto in essere dagli istituti di credito, al fine di far uscire dallo stallo finanziario, nel quale si era venuta a trovare la “C. S.r.l.”, non è stato in grado di fornire nessuna valida e provata giustificazione, visto che pur invitato in Ufficio, per fornire validi elementi di prova, ha preferito non dare alcun esito a tale invito.
Per i motivi di cui sopra l’appello è infondato e va, di conseguenza, rigettato, condannando la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l’appello del contribuente e lo condanna al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2.000,00 per il grado.