COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2413 sez. V depositata il 17 aprile 2019
Processo tributario – Notificazione – Cartella di pagamento – Irreperibilità relativa – Disciplina art. 140 c.p.c. – Applicabilità – Effetti
Ritenuto in fatto
L.L.J. ha impugnato nei termini la sentenza n. 2846/17 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha respinto il ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo per la complessiva somma di euro 290.299,31 e relative cartelle di pagamento concernenti Irap, Irpef, e Iva annualità 2005-2009 e tassa automobilistica anno 2010.
Il primo Giudice aveva accolto in parte il ricorso poiché aveva accertato che la notifica di due sottostanti cartelle (nn. omissis e omissis) non si era perfezionata. Per le altre cartelle accertava la legittimità della notifica. L’appellante ha censurato la sentenza, deducendo che:
– Erroneità della sentenza impugnata – illegittimità della notifica della cartella di pagamento n. (omissis) – erronea applicazione dell’art. 139 comma 2 cpc in luogo dell’art. 60 comma 1 lett. b bis, DPR n. 602/1973;
– Erroneità della sentenza impugnata – illegittimità della notifica delle cartelle di pagamento nn. (omissis);
– erronea applicazione dell’art. 139 comma e cpc per notificazioni avvenute a mezzo posta e consegnate nelle mani di soggetto diverso dal destinatario – necessità dell’invio della raccomandata senza avviso di ricevimento informativa – Cass. Sent. n. 10554/15;
– Omessa pronuncia sul disconoscimento della conformità all’originale degli avvisi di ricevimento nn. (omissis) e della relata di notifica della cartella di pagamento n. (omissis) ex art. 2719 c.c. – mancata produzione in giudizio degli originali delle copie conformi – inutilizzabilità della documentazione depositata – Cass. sent. 5077; Cass. n. 2801/17; Cass. sent. 10223/2016 e Cass. Sent. 8861/2016;
– Disconoscimento ex art. 2719 c.c. della conformità all’originale degli avvisi di ricevimento nn. (omissis) e della relata di notifica della cartella di pagamento n. (omissis) Equitalia ha eccepito:
Infondatezza dell’assunto dell’inutilizzabilità della documentazione prodotta in primo grado;
Inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 19 n. 3 d.lgs. 546/92;
Infondatezza della tesi della violazione dell’art. 7 l. 272/00;
Infondatezza delle censure sulle notificazioni dell’avviso di fermo e delle cartelle;
Insussistenza della prescrizione delle pretese tributarie.
Considerato in diritto
L’appello non merita accoglimento.
In primo luogo, concordando con il primo giudice, non risulta andata a buon fine la notifica delle cartelle nn. (omissis) e (omissis): come è dato evincersi dalla documentazione in atti, la notificazione ex art. 140 c.p.c. non è stata seguita da raccomandata con avviso di ricevimento con prova della ricezione (in atti si rinviene per entrambe la cartolina AR senza la prova della recezione).
Si osserva che in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all’art. 26, comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell’art. 60, comma 1, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973: sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. 5° n. 25079 del 26/11/2014).
Per le altre cartelle – nn. (omissis) – si accerta il perfezionamento della notifica, come già rilevato dal primo giudice, in atti vi è prova della notificazione a mezzo posta avvenuta nelle mani di un familiare residente, come è possibile leggere nella cartolina sottoscritta in modo intellegibile.
In tal caso, trattandosi di notificazione mediante invio di raccomandata, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritta da una delle persone previste dall’art. 26, comma I, DPR 602/73 (Cass. IV, 13.6.2016 n. 12038).
A questo punto, deve procedersi all’esame della censura – su cui il primo giudice ha omesso di pronunciarsi – relativa al disconoscimento delle copie degli avvisi di ricevimento delle cartelle de quibus.
L’esame della censura deve concentrarsi non già su tutti gli avvisi, così come denunziato anche in prime cure, ma solo in relazione alle notifiche considerate come perfezionatesi stante l’inutilità dello scrutinio per quelle la cui notifica risulta non andata a buon fine.
Resta, quindi, da valutare la validità delle copie degli avvisi relativi alle cartelle nn. (omissis).
Tutte le doglianze – sono vagliate solo quelle di cui alle memorie depositate in prime cure, non potendosi considerare ulteriori nuove argomentazioni svolte in seconde cure – si estrinsecano in una generica censura e non indicano i motivi per cui si disconosce quanto scritto dal notificante sulla cartolina se non che la sottoscrizione del familiare risulta illeggibile (eccetto che per l’avviso di cui alla cartella n. (omissis), senza precisare quale nome del familiare dovesse risultare per poter accertare che la firma non è comprensibile.
Appare evidente che la firma – palesandosi come una personalizzazione della scrittura del proprio nome per garantire l’identità e l’autenticità dell’autografo – non deve palesarsi in modo estremamente intellegibile ma può essere vagliata solo se si conosce il nome a cui si riferisce. Non avendo, il contribuente precisato in tal senso gli estremi del disconoscimento, tale censura deve ritenersi del tutto infondata.
Si aggiunga, poi, che l’appellante censura – nella dichiarazione di disconoscimento – la sequenza del processo di notificazione, affermando che per quelle notifiche fosse necessario l’invio della raccomandata al contribuente dopo la notifica in mani del familiare. Si tratta, di rilevo inconferente poiché riguardante il motivo del difetto/invalidità della notificazione, già scrutinato ut supra.
Pertanto, l’appello deve essere respinto con conseguenziale condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale di Roma
a) Respinge l’appello;
b) Condanna l’appellante al rimborso, in favore dell’Amministrazione delle Entrate – Riscossione, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 400,00.
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