COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2415 sez. V depositata il 17 aprile 2019
Catasto – Rideterminazione valore – Terreno agricolo – Comparazione con terreni diversi – Omesso sopralluogo – Avviso di rettifica – Illegittimità
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello notificato alla controparte, l’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di Latina, ha chiesto la riforma della sentenza n. 18/05/15 della Commissione tributaria provinciale di Latina, depositata il 13/1/2015, inerente l’avviso di rettifica e liquidazione n. (omissis) emesso ai sensi degli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 131/1986, con il quale è stato rideterminato il valore di un appezzamento di terreno agricolo, sito nel comune di Fondi, località Macchia Itrani, venduto dal Sig. M.A. alla società F.M. s.c.a.r.l. con atto notarile del 9/2/2012.
La società, rimasta disattesa dall’Agenzia l’istanza di mediazione, ha impugnato in primo grado l’atto lamentando che i terreni il cui valore di vendita è stato preso in comparazione dall’Ufficio presentano caratteristiche migliori, che quello in esame è inaccessibile, abbandonato ed incolto, che non sono stati allegati gli atti richiamati a fini comparativi, che il valore di vendita è congruo e che la rettifica è illegittima perché non preceduta da sopralluogo né sostenuta da una perizia dell’UTE.
L’Agenzia delle entrate ha resistito al ricorso, allegando i due atti presi a comparazione, di cui nell’avviso è stato riportato uno stralcio.
Con successive memorie la ricorrente ha insistito nel ricorso, proponendo in via subordinata l’applicazione di un valore di € 2,00 o di € 3,00 a mq.
La Commissione provinciale ha accolto il ricorso, ritenendo, in sostanza, che l’Agenzia fiscale non abbia fornito concreti elementi a sostegno della congruità del valore accertato.
L’Agenzia censura la sentenza per aver affermato, infondatamente, che non erano stati allegati gli atti presi a comparazione, per non aver rilevato che sussistevano analoghe caratteristiche fra i terreni comparati, contrariamente all’assunto della ricorrente, per aver infondatamente ritenuto inutilizzabile la media dei valori dei due terreni e per aver disatteso i valori indicati dalla stessa società nella memoria successiva al ricorso.
La società appellata non si è costituita.
La trattazione è avvenuta in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello può essere accolto parzialmente.
E’ vero, per un verso, che nell’avviso di accertamento è stato correttamente inserito uno stralcio degli atti utilizzati per la comparazione (cfr. Cass. n. 21066/2017, n. 6914/2011) e che l’Agenzia ha offerto prova della sussistenza di caratteristiche analoghe fra il terreno in esame e quelli comparati, ma per altro verso deve osservarsi che la media di valori riferita dall’Ufficio, come fondamento dell’atto impugnato, appare corrispondere alla media calcolata fra i valori (già rettificati) delle altre cessioni prese a comparazione piuttosto che alla media fra queste e la vendita oggetto di rettifica.
Ciò induce a ritenere ragionevole la proposta formulata in primo grado dalla società, volta a far attribuire al terreno un valore di € 3 al metro quadrato, prossimo alla media fra il valore dichiarato nell’atto e quello rivalutato dall’Ufficio (cfr. Cass. n. 28287/2013); proposta di cui la stessa Agenzia appellante – pur se, ovviamente, in un’ottica argomentativa di riscontro al proprio operato – ha lamentato la mancata considerazione da parte del giudice di primo grado.
In parziale accoglimento dell’appello e, conseguentemente, del ricorso in primo grado, l’atto impugnato deve intendersi, dunque, annullato nella parte in cui ha rideterminato il valore del terreno in questione in misura superiore ad € 3,00 mq., con conseguente obbligo di rettifica della pretesa tributaria da parte dell’Agenzia delle entrate.
La reciproca soccombenza fra le parti giustifica la compensazione fra le stesse delle spese processuali anche per questo secondo grado di giudizio, come già nel primo.
P.Q.M.
a) accoglie parzialmente l’appello, nei sensi di cui in motivazione;
b) spese compensate.
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