COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2423 sez. V depositata il 17 aprile 2019

Rateizzazione – Pagamento ritardato – Decadenza – Esclusione – Ipotesi

1. L’Agenzia delle Entrate propone appello contro la sentenza n. 14313/42/2017, con la quale la CTP di Roma accoglieva un ricorso della Snc P.D. avverso la cartella di pagamento n. (omissis) relativa all’IRAP 2012 per € 10.311,16.

Lamenta l’appellante che erroneamente la CTP non ha considerato che, poiché la società contribuente aveva ricevuto la comunicazione di irregolarità in data 4.3.2014, la prima rata della rateizzazione doveva essere corrisposta entro trenta giorni, ovvero entro il 3.4.2014. Viceversa il pagamento è avvenuto in data 7.4.2014, avendo la società avanzato a giustificazione il fatto che il suo consulente tributario aveva per mero errore materiale ritenuto che la detta comunicazione fosse stata ricevuta in data 10.3.2014.

La società non si è costituita.

2. L’appello non merita accoglimento, avendo la CTP valutato in modo assolutamente corretto e condivisibile tutti gli aspetti caratterizzanti l’odierna controversia.

Rispetto alle motivazioni già proposte dalla gravata sentenza è possibile aggiungere le seguenti osservazioni:

è indubitabile che in forza dell’art. 3 bis D.Lgs. 462/1997 il ritardato pagamento della prima rata del debito possa comportare la decadenza dalla rateizzazione;

– ma è altrettanto vero che, come considerato dal primo giudice, il ritardo nel versamento si è espresso in limiti temporali davvero particolarmente esigui. Infatti a fronte di un termine individuato alla data del 3.4.2014, vale a dire trenta giorni a decorrere dalla comunicazione della irregolarità n. (omissis) avvenuta in data 4.3.2014, il detto pagamento della prima rata è avvenuto in data 7.4.2014;

– tale circostanza induce a ritenere la sussistenza di un mero errore scusabile, tale da giustificare la condotta del contribuente. Rispetto alla quale condotta, valutandone tutte le complessive caratteristiche non è dato del tutto escludere che l’Amministrazione finanziaria avrebbe con maggiore prudenza potuto esercitare la propria discrezionalità.

Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione in giudizio della società.

P.Q.M.

La Commissione respinge l’appello. Nulla sulle spese.