COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2427 sez. V depositata il 17 aprile 2019
Processo tributario – Impugnazione – Appello – Notifica via pec – Primo grado – Modalità cartacea – Ammissibilità – Precisazioni
L’Agenzia delle Entrate propone appello contro la sentenza n. (omissis) con la quale la CTP di Roma accoglieva un ricorso del Sig. R.P. avverso il silenzio/rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso delle trattenute sugli emolumenti pensionistici corrisposti dall’INPS per gli anni 2013 e 2014.
Lamenta la appellante i seguenti motivi di gravame: a) la CTP avrebbe in modo errato applicato la legge 195/1993, relativa alla Convenzione intervenuta tra l’Italia e la Turchia al fine di evitare una duplicazione delle imposizioni fiscali; b) la stessa CTP non avrebbe considerato che il contribuente, ora dipendente della T.A., non avrebbe in modo idoneo dimostrato di potersi avvalere della detta Convenzione.
Il contribuente, ribadendo che dal 1.2.2013 è alle dipendenze della detta Compagnia Aerea e di aver spostato dalla stessa data la propria residenza in Turchia tanto da risultare iscritto all’AIRE dal 20.3.2014, propone le seguenti considerazioni: a) l’appello dell’Ufficio è inammissibile, in quanto proposto in forma telematica a fronte di un giudizio di primo grado svoltosi in forma cartacea; b) correttamente la CTP ha valutato in ordine al diritto del contribuente di avvalersi della Convenzione italo-turca di cui alla legge 195/1993.
2. L’appello è ammissibile, poiché è valida la notifica dell’atto di appello avvenuta a mezzo PEC, anche in caso di primo grado del giudizio svoltosi san modalità cartacea.
Infatti l’art. 16 bis comma 3 D.Lgs. 546/92, in vigore dal 1.1.2016, consente a ciascuna parte di avvalersi delle modalità telematiche di notifica e deposito di atti processuali, secondo le disposizioni contenute nel Decreto MEF 163/2013. Decreto che non prevede alcuna preclusione alla possibilità di scegliere in grado di appello se adottare o meno le modalità telematiche, fermo ovviamente l’obbligo per la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio nonché per l’appello, salvo sostituzione del difensore.
Ciò premesso l’appello, seppur ammissibile, non merita accoglimento essendo la CTP valutato in modo condivisibile tutti gli aspetti caratterizzanti l’odierna controversia.
Rispetto alle motivazioni già proposte dalla CTP è possibile aggiungere le seguenti considerazioni:
– il contribuente, attraverso la documentazione rilasciata sia dal T. Hotel (omissis) che dal Ministero delle Finanze della Turchia, ha dimostrato di aver trasferito il centro dei propri interessi economici e personali in Turchia, ivi mantenendo in modo stabile la propria residenza al tempo dal 1.2.2013;
– ulteriore documentazione è stata prodotta dal contribuente nell’odierno grado di appello, a tal fine avvalendosi del disposto dell’art. 58 comma secondo D.Lgs. 546/92;
– è vero che nel contratto di assunzione da parte della citata Compagnia aerea risulta indicato per quanto riguarda il R. un indirizzo in Italia.
Ma tale circostanza non è assolutamente decisiva al fine del decidere poiché, a prescindere dal rilievo che fino alla sua definitiva assunzione il contribuente ovviamente continuava a risiedere in Italia, in ogni caso nello stesso contratto è chiaramente specificato che l’assunzione stessa era subordinata allo spostamento della residenza in Turchia.
Il contribuente, in ossequio alla più volte citata Convenzione, in quanto residente in Turchia è ivi soggetto a tassazione per tutti i redditi percepiti a livello mondiale, così come previsto dalla legislazione di quello Stato estero.
La particolarità della controversia, caratterizzata dall’esigenza di risolvere delicate questioni interpretative, giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale Lazio respinge l’appello. Spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.
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