COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2453 sez. III depositata il 18 aprile 2019

Processo tributario – Cartella di pagamento – Controversia – Agenzia delle Entrate Riscossione – Difesa con avvocato del libero foro – Ammissibilità

Il sig. L.V. avuta conoscenza dell’esistenza di una corsa automobilistica a suo carico impugna la relativa cartella asseritamente notificatagli il 29.10.2011. Eccepisce irregolarità dell’iter formativo dell’atto e conseguente prescrizione. A. di R. costituita in giudizio ritiene di aver effettuato correttamente la procedura, evidenzia di aver notificato l’intimazione in termini ed esclude la prescrizione del tributo.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sez. I, con sentenza n. 4977/2018 accoglie il ricorso e compensa le spese. Impugna l’A. di R. ribadendo la legittimità del proprio operato. Il contribuente L. eccepisce in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso perché l’A. di R. è assistito da un difensore del libero foro e ribadisce nel merito le eccezioni accolte dalla citata decisione.

La Commissione, in via preliminare, sulla scorta della documentazione dell’A. di R. relativa al verbale di adunanza del Comitato di Gestione, del Regolamento di Gestione, del Protocollo con l’Avvocatura dello Stato, ritiene documentata la legittimazione di A. di R. Nel merito la Commissione ritiene che essendo state tutte le notificazioni effettuate regolarmente, sia della cartella, sia dell’intimazione di pagamento, e difettando i tempestivi ricorsi del contribuente, va esclusa la prescrizione del tributo.

Giusti motivi consentono di compensare le spese.

P.Q.M.

accoglie l’appello. Spese compensate.