COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2455 sez. III depositata il 18 aprile 2019
Avviso di accertamento – Pvc – Detrazioni – Controversia – Contribuente – Onere probatorio – Documentazione inidonea – Accertamento – Legittimità – Sussistenza
La Società Fratelli D. propone ricorso avverso avviso di accertamento di cui al presente procedimento, conseguente ad un pvc, tenuto conto della mancata adesione all’invito dell’Ufficio ex d.lgs. n. 218/2017 erano contestati: indebite deduzioni di costi; indeducibilità di quote di ammortamento; indeducibilità di interesse passivi; indeducibilità di importi relativi a sanzioni e multe ritenuti deducibili servizi prestati a B. srl e S. srl. Resiste controdeducendo l’Ufficio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma sez. 34 con la sentenza n. 3290/2018 rigettava il ricorso e liquidava in 5.000,00 euro le spese.
Ricorre la Società ribadendo le argomentazioni svolte in prime cure.
Resiste l’Ufficio.
Ribaditi gli orientamenti giurisprudenziali in materia, relativi all’onere della prova, deve sottolinearsi come la società D. non abbia fornito quanto richiesto a sostegno dei propri assunti. I documenti, infatti, come i contratti, mancano di data certa, e per altro verso i costi di cui si afferma di aver sopportato gli oneri mancano di elementi precisi, riscontrabili, sostenibili. Si tratta per la documentazione prodotta di elementi insufficienti a giustificare la possibilità di riconoscimento ai fini di giustificare le ritenute detraibilità.
Le spese sono compensabili.
P.Q.M.
rigetta l’appello. Spese compensate.
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