COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2458 sez. III depositata il 18 aprile 2019
Dogane – Dichiarazione doganale – Violazione formale – Sanzione – Ammissibilità
1. La Srl D.D. propone appello contro la sentenza n. 6638/40/2018, con la quale la CTP di Roma respingeva un ricorso avverso l’atto di contestazione di sanzione n. 67/2016 per € 30.110,70, emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in relazione all’atto di importazione in Italia con dichiarazione doganale n. (omissis) del 20.3.2015 a seguito della violazione dell’art. 303 commi 1 e 3 DPR 43/73 (Testo Unico Leggi Doganali).
Lamenta l’appellante i seguenti motivi di gravame: a) la sentenza della CTP è nulla per difetto di motivazione, non essendosi il primo giudice espresso su punti decisivi della controversia; b) in particolare la CTP non ha considerato che l’Agenzia, all’esito del controllo, non avrebbe dovuto applicare la lettera e) dell’art. 303, ma avrebbe dovuto contestare la lettera b) del medesimo articolo. Con l’ulteriore conseguenza che l’Agenzia non ha tenuto conto del fatto che per la partita di merce de quo era stata comunque pagata l’imposta daziaria, sia pure con la minore aliquota del 7,7% invece della aliquota del 12%; sicché si sarebbe dovuta operare una differenza tra il dichiarato e l’accertato.
L’Agenzia chiede l’integrale conferma della gravata sentenza, evidenziando che sulla base dell’attuale normativa è rimesso alla scelta dell’operatore formulare una dichiarazione contenente più singoli, ovvero sdoganare le merci con più e diverse dichiarazioni. Con la conseguenza che una dichiarazione doganale contenente più singoli, ciascuno recante difformità tra dichiarato ed accertato, possa comportare l’applicazione di sanzioni anche ove non si verifichi alcuna evasione di imposta nella dichiarazione complessivamente considerata.
2. L’appello non merita accoglimento, avendo la CTP valutato in modo assolutamente corretto e condivisibile tutti gli aspetti caratterizzanti l’odierna controversia.
Rispetto alle motivazioni già proposte dalla CTP è possibile aggiungere le seguenti considerazioni:
– la controversia origina dal controllo effettuato sulla qualità della merce dichiarata dal contribuente con la bolletta (omissis) del 20.3.2015. Si accertava così che la società, pur avendo presentato un’unica dichiarazione doganale, aveva effettuato due distinte dichiarazioni relative al singolo 1 e al singolo 2, con una difformità circa la quantità dichiarata nel secondo singolo sotto la dicitura “tele e strofinacci anche scamosciati per le pulizie non a maglia”, che invece andava ricompresa nel primo singolo in quanto relativa a “tele e strofinacci anche scamosciati per le pulizie a maglia”, come soggetta ad un dazio maggiore;
– va ricordato che nella pratica delle operazioni doganali la singola dichiarazione doganale può riguardare una sola partita di merce ovvero più partite. Nella prima ipotesi la dichiarazione consiste in un solo singolo, mentre nella seconda evenienza si avranno più singoli;
– correttamente allora l’Ufficio ha richiamato il disposto dell’art. 303 DPR 43/1973 sulle differenze rispetto alle dichiarazioni di merci destinate all’importazione definitiva, nonché l’art. 198 Regolamento CEE 2454/93.
Tale ultima norma prevede infatti che “qualora una dichiarazione in dogana comporti più articoli le indicazioni relative a ciascun articolo sono considerate costituire una dichiarazione separata“;
– va inoltre evidenziato che il citato art. 303 prevede sanzioni a seguito di violazioni di carattere anche solo formale, attesa la scelta del legislatore di semplificare i controlli doganali, al contempo richiedendo agli operatori di formulare con sempre maggiore accortezza le proprie dichiarazioni, senza la possibilità di operare quindi compensazioni tra i diversi errori ravvisabili all’interno di una singola dichiarazione.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo ai sensi dell’art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/92.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale Lazio respinge l’appello del contribuente e lo condanna in favore dell’Agenzia al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre accessori come per legge.
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