COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2459 sez. III depositata il 18 aprile 2019
Intimazione di pagamento – Cartelle di pagamento sottese – Definizione agevolata – Adesione e pagamento – Intimazione – Illegittimità
1. L’Agenzia delle Entrate Riscossione propone appello contro la sentenza n. 3206/3/2018, con la quale la CTP di Roma accoglieva un ricorso del Sig. S.S. avverso l’intimazione di pagamento n. (omissis) e le cartelle ad esso sottese.
Lamenta l’appellante i seguenti motivi di gravame: a) la CTP ha annullato tutte le cartelle in questione, ritenendo che nessuna di esse fosse stata correttamente notificata al contribuente nel suo indirizzo di Roma Via (omissis). In realtà le cartelle di pagamento n. (omissis) risultano, come da documentazione già depositata in primo grado, notificate al contribuente proprio al ricordato indirizzo; b) ne deriva che il ricorso del contribuente doveva essere respinto, almeno per quanto riguarda le indicate cartelle di pagamento, con l’ulteriore effetto di confermare la successiva intimazione di pagamento.
Controdeduce il contribuente le seguenti considerazioni: a) l’appello è inammissibile, non avendo indicato le specifiche ragioni dell’impugnazione; b) l’Agente della Riscossione non ha prodotto gli originali di notifica delle cartelle di pagamento, limitandosi a produrre fotocopie prive di attestazione di conformità; c) la cartella n. (omissis) risulta inviata per la notifica all’errato indirizzo di Roma Via (omissis); d) le restanti cartelle di cui all’impugnazione sono state oggetto da parte del contribuente di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 D.L. 193/2016 e successiva regolare rateizzazione, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Con memoria difensiva del 31.10.2018 si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate, associandosi alle richieste della appellante.
2. L’appello non merita accoglimento per le seguenti osservazioni:
– in relazione alla cartella di pagamento n. (omissis) il contribuente ha dimostrato che la relativa notifica è stata inviata all’indirizzo di Roma Via (omissis), presso il quale il contribuente non ha mai avuto la propria residenza. Residenza che da certificazione anagrafica storica era invece al numero civico (omissis);
– relativamente alle altre quattro cartelle di pagamento il contribuente ha fornito prova di essersi avvalso della definizione agevolata prevista dal D.L. 193/2016, corrispondendo i relativi importi, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo ai sensi dell’art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/92 da distrarsi in favore dell’Avv. P.F. dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale Lazio respinge l’appello, dichiarando la nullità della cartella n. (omissis) e la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere per le restanti cartelle di pagamento in contestazione. Condanna l’Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’Avv. P.F. dichiaratosi antistatario.
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