COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2461 sez. III depositata il 18 aprile 2019
Processo – Contributo unificato – Associazioni consumatori – Debenza – Sussistenza – Esenzione – Esclusione
1. Il (omissis) propone appello contro la sentenza n. 3588/49/2018, con la quale la CTP di Roma rigettava un ricorso avverso il provvedimento di irrogazione di sanzioni pari ad un importo complessivo di € 12.000,00 emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze Direzione della Giustizia Tributaria.
L’appellante osserva che erroneamente la CTP non ha riconosciuto il diritto all’esenzione dal pagamento del contributo unificato cui all’art. 10 del Testo Unico sulle spese di giustizia. Tale esenzione infatti deriva dalla sua qualità di ONLUS, come previsto dall’art. 27 bis tabella B DPR 642/72 in tema di imposta di bollo, estesa al contributo unificato dall’art. 10 DPR 115/2002 e confermata anche dall’art. 8 Legge 266/1991.
Il Ministero chiede la conferma dell’impugnata sentenza che ha fondatamente escluso il diritto dell’appellante all’esenzione oggetto dell’odierna controversia.
2. L’appello non merita accoglimento.
Ritiene infatti questa CTR che fondamentale al fine del decidere sia il richiamo alla sentenza n. 27331/2016, con la quale la Corte di Cassazione ha valutato tutti gli aspetti caratterizzanti l’odierna controversia.
Rispetto a quanto chiarito da tale pronunzia sono in particolare da evidenziarsi i seguenti punti:
– la sentenza ha esaminato la questione sotto i profili riguardanti le eccezioni di illegittimità costituzionale relative all’art. 27 bis Allegato B al DPR 642/72 e all’art. 10 DPR 115/2002, nelle parti in cui rispettivamente non specificano che gli atti esenti da bollo sono anche gli atti processuali e non estendono l’esenzione dal contributo unificato agli atti processuali e/o giurisdizionali delle ONLUS. Al proposito la Corte ha quindi operato un immediato richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 91/2015, ricordandone due distinte valutazioni: a) i dubbi di illegittimità costituzionale proposti dal giudice remittente si sostanziavano in un intervento di tipo additivo, poiché volto a ricomprendere tra le esenzioni dal contributo unificato anche gli atti processuali delle ONLUS; b) i medesimi dubbi non erano in realtà riferiti all’art. 10 DPR 115/2002, norma che enumera cause di esenzione ulteriori rispetto a quelle previste dal DPR 642/72, bensì alle disposizioni che prevedono l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro. Di conseguenza la Corte Costituzionale concludeva con un giudizio di inammissibilità;
– osservava in secondo luogo la Corte di Cassazione come, anche volendo esaminare la questione di legittimità costituzionale nell’ottica del citato art. 10 DPR 115/2002, sarebbe comunque errato affermare che il contributo unificato altro non sia che l’imposta di bollo, precedentemente necessaria nel processo, in diversa forma. E ciò perché in realtà il contributo unificato risponde all’esigenza di apprestare una semplificazione finalizzata alla creazione di una generalizzata “entrata tributaria erariale”; onde cioè sostituire non soltanto i tributi erariali gravanti sui procedimenti giurisdizionali, ma anche i diritti di cancelleria e di chiamata di causa dell’ufficiale giudiziario; tanto da potersi fondatamente parlare di un prelievo coattivo volto al finanziamento delle spese degli atti giudiziari. Il che, evidentemente, esclude una sostanziale coincidenza tra contributo unificato ed imposta di bollo;
– inoltre, rilevava la stessa Corte, nessuna discriminazione può cogliersi in danno dei soggetti che vogliano agire per il tramite di associazioni di categoria, dato che in tal caso, come peraltro già osservato dalla citata sentenza costituzionale 91/2015, non ricorre nei loro confronti alcun maggiore onere economico. E ciò anche considerando che le esenzioni previste dall’art. 10 DPR 115/2002 si fondano su un criterio di meritevolezza, nel perseguire finalità di solidarietà sociale connesse alla protezione di diritti strettamente personali. Sicché risulterebbe distonica la previsione di una eventuale esenzione dal contributo unificato in ragione della sola qualità del soggetto che attiva il giudizio;
– infine la Corte di Cassazione, richiamando plurime decisioni della Corte di Giustizia, ha esaminato la questione anche sotto l’ulteriore profilo del principio di equivalenza stabilito dal diritto europeo; così rilevando che tale principio in realtà non impone una equivalenza delle norme processuali nazionali applicabili a contenziosi di diversa natura, quali ad esempio i contenziosi civili rispetto a quelli amministrativi, ma implica un pari trattamento dei ricorsi fondati su violazioni del diritto nazionale e di quelli simili fondati invece sulla violazione del diritto dell’Unione.
Le spese del presente grado vanno liquidate ai sensi dell’art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/92 come da dispositivo, secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale Lazio rigetta l’appello e condanna la appellante al rimborso in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 comprensivi del rimborso forfettario delle spese generali.
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