COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2466 sez. III depositata il 18 aprile 2019 – In tema d’imposta di registro, il negozio complesso, cui si applica, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, la sola tassazione della disposizione soggetta al regime più oneroso, è contrassegnato da una causa unica, mentre ricorre il collegamento negoziale laddove distinti negozi, ciascuno soggetto ad un’imposta, confluiscono in una fattispecie complessa pluricausale, della quale ognuno realizza una parte, ma pur sempre in base ad interessi immediati ed autonomamente identificabili