COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2468 sez. XIII depositata il 18 aprile 2019
Studi di settore – Scostamento – Contenuto – Grave incongruenza – Onere dell’ufficio – Motivazione
1. L’Agenzia delle Entrate propone appello contro la sentenza n. 259/3/2013, con la quale la CTP di Frosinone accoglieva un ricorso del Sig. M.A. avverso l’avviso di accertamento n. (omissis) che, in relazione all’anno di imposta 2005 determinava un reddito di impresa per € 53.559,00 in luogo di quello dichiarato per € 37.354,00.
Lamenta l’appellante Ufficio che la CTP ha dato una erronea interpretazione dell’art. 62 bis D.L. 331/93 non considerando che, a seguito della mancata risposta del contribuente all’invito formulato affinché venisse giustificato lo scostamento dei redditi rispetto a quelli considerati dallo studio di settore, l’Ufficio è legittimato ad emettere un avviso di accertamento, fondato solo sul risultato dello studio di settore stesso. La CTP ha inoltre violato l’art. 62 sexies citato D.L., nella parte in cui ha ritenuto non ravvisabile nel caso di specie una grave incongruenza tale da legittimare l’accertamento in questione.
Il contribuente, benché raggiunto da regolare avviso, non si è costituito.
2. L’appello merita accoglimento per le seguenti considerazioni:
– la Corte di Cassazione ha affermato che lo scostamento tra il reddito considerato dallo studio di settore, rispetto a quello dichiarato dal contribuente, deve dare luogo ad una grave incongruenza, come esplicitamente previsto dal D.L. 331/93 all’art. 62 sexies comma 3 (in tal senso Cass. SS. UU. 26635/2009);
– la stessa Corte ha ulteriormente precisato che l’Ufficio non può limitarsi ad evidenziare tale scostamento, ma deve anche motivare sul perché non sono state accolte le giustificazioni fornite in contraddittorio dal contribuente (sul punto anche Cass. 12631/2017);
– con la conseguenza che, ove il contribuente si sia nel concreto sottratto al contraddittorio, non fornendo quindi come nel caso di specie alcuna giustificazione, l’Ufficio è legittimato alla rideterminazione del reddito sulla base delle risultanze del relativo studio di settore.
Nulla sulle spese, attesa la carenza di attività difensiva nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale Lazio respinge l’appello. Nulla sulle spese.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 19748 depositata l' 11 luglio 2023 - La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore, introdotto con il D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies,…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per le Marche sentenza n. 37 sez. II depositata il 18 gennaio 2019 - E' illegittimo l'accertamento fondato sugli studi di settore in cui la motivazione non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri,…
- Corte di Cassazione sentenza n. 24661 depositata il 10 agosto 2022 - In tema d’imposte sui redditi, l’art. 37-bis, quarto e quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 prevede un rigoroso procedimento d’instaurazione del contraddittorio, caratterizzato da…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2467 sez. III depositata il 18 aprile 2019 - E' legittimo l'accertamento in presenza di un comportamento del contribuente manifestamente ed inspiegabilmente antieconomico, evidenziando come, in…
- Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V, sentenza n. 3461 depositata il 4 aprile 2023 - Va considerato infondata la domanda risarcitoria formulata in maniera del tutto generica in punto di quantificazione del danno, in tema di…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 32889 depositata l' 8 novembre 2022 - In tema di «accertamento standardizzato» mediante parametri o studi di settore, il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…