COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2468 sez. XIII depositata il 18 aprile 2019

Studi di settore – Scostamento – Contenuto – Grave incongruenza – Onere dell’ufficio – Motivazione

1. L’Agenzia delle Entrate propone appello contro la sentenza n. 259/3/2013, con la quale la CTP di Frosinone accoglieva un ricorso del Sig. M.A. avverso l’avviso di accertamento n. (omissis) che, in relazione all’anno di imposta 2005 determinava un reddito di impresa per € 53.559,00 in luogo di quello dichiarato per € 37.354,00.

Lamenta l’appellante Ufficio che la CTP ha dato una erronea interpretazione dell’art. 62 bis D.L. 331/93 non considerando che, a seguito della mancata risposta del contribuente all’invito formulato affinché venisse giustificato lo scostamento dei redditi rispetto a quelli considerati dallo studio di settore, l’Ufficio è legittimato ad emettere un avviso di accertamento, fondato solo sul risultato dello studio di settore stesso. La CTP ha inoltre violato l’art. 62 sexies citato D.L., nella parte in cui ha ritenuto non ravvisabile nel caso di specie una grave incongruenza tale da legittimare l’accertamento in questione.

Il contribuente, benché raggiunto da regolare avviso, non si è costituito.

2. L’appello merita accoglimento per le seguenti considerazioni:

– la Corte di Cassazione ha affermato che lo scostamento tra il reddito considerato dallo studio di settore, rispetto a quello dichiarato dal contribuente, deve dare luogo ad una grave incongruenza, come esplicitamente previsto dal D.L. 331/93 all’art. 62 sexies comma 3 (in tal senso Cass. SS. UU. 26635/2009);

– la stessa Corte ha ulteriormente precisato che l’Ufficio non può limitarsi ad evidenziare tale scostamento, ma deve anche motivare sul perché non sono state accolte le giustificazioni fornite in contraddittorio dal contribuente (sul punto anche Cass. 12631/2017);

– con la conseguenza che, ove il contribuente si sia nel concreto sottratto al contraddittorio, non fornendo quindi come nel caso di specie alcuna giustificazione, l’Ufficio è legittimato alla rideterminazione del reddito sulla base delle risultanze del relativo studio di settore.

Nulla sulle spese, attesa la carenza di attività difensiva nel presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale Lazio respinge l’appello. Nulla sulle spese.