COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2474 sez. XII depositata il 18 aprile 2019
Processo tributario – Sentenza – Revocazione – Presupposti – Cosa giudicata – Esclusione
1. Ai sensi dell’art. 395 n. 5 codice di procedura civile, come richiamato dall’art. 64 D.Lgs. 546/92, l’Agenzia del Territorio chiede la revocazione della sentenza n. 491/14/2013, con la quale questa CTR rigettava l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza CTP Roma 392/62/2011 relativa all’avviso di accertamento ICI per l’anno 2006.
Lamenta l’Ufficio che la CTR ha affermato che non vi fosse certezza circa l’avvenuta regolare notifica della nuova rendita alla contribuente Sig.ra M.M.. Ma tale decisione è in contrasto con quanto affermato tra le stesse parti dalla sentenza CTP Roma 13/10/2010 che, in relazione all’ICI dovuta per l’anno 2005, aveva ritenuto che i nuovi valori catastali fossero stati regolarmente notificati alla contribuente mediante la raccomandata postale n. (omissis) spedita in data 10.9.2003, e ricevuta dal marito della medesima Sig. S.M. in data 15.9.2003.
Poiché l’ora detta sentenza della CTP di Roma è intervenuta tra le stesse parti e sul medesimo fatto, passando in giudicato per mancata impugnazione, l’Ufficio chiede la revocazione della citata sentenza della CTR Lazio come stabilito dalla costante giurisprudenza di legittimità.
2. Osserva questa Commissione che l’istanza di revocazione è inammissibile.
Infatti più volte la Corte di Cassazione ha affermato che la revocazione non è consentita laddove richiesta riguardo ad una sentenza che abbia già esaminato la stessa questione sulla quale, in diverso processo, si è formato il giudicato.
Infatti l’art. 395 n. 5 codice di procedura civile espressamente condiziona la esperibilità del rimedio alla mancanza di una pronunzia sulla detta questione (in tal senso Cass. SS.UU. 8528/1993).
Nulla sulle spese attesa la mancanza di attività difensiva in questa fase di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale Lazio dichiara inammissibile l’istanza di revocazione. Nulla sulle spese.