COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2475 sez. II depositata il 18 aprile 2019

Processo tributario – Sentenza – Annullamento per vizio di motivazione – Errore – Scambio di frontespizi – Gravame – Accoglimento – Effetto – Rinnovazione atti nulli di primo grado – Sussistenza

FATTO

L’Agenzia delle Entrate di Rieti propone appello avverso la sentenza in epigrafe, n. 54/17, con cui la C.T.P. di Rieti aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società “Z. società cooperativa agricola” avverso l’Atto di Accertamento, anno di imposta 2010, con cui l’Ufficio aveva accertato maggiori ricavi non dichiarati per €. 1.798.741,53 e costi indebitamente dedotti per €. 105.166,67, a fronte di operazioni inesistenti, lamentandone l’erroneità e la illegittimità.

Osserva infatti, preliminarmente, che la pronuncia emessa, nel frontespizio reca i dati corretti della società ricorrente e dell’atto impugnato, mentre nella parte narrativa fa riferimento ad altra Cooperativa Agricola, ossia la società “P.” e ad un altro diverso Avviso di Accertamento. Ciò posto, l’Ufficio appellante ritiene che tale vizio determini la nullità assoluta dell’impugnata sentenza, dal momento che la decisione assunta si riferisce ad altro diverso Accertamento pertanto, conclusivamente, chiede l’integrale riforma della sentenza. Ad abundantiam, nel merito contesta le motivazioni del parziale accoglimento delle doglianze di parte contribuente.

Con proprie controdeduzioni ed appello incidentale la società cooperativa ritiene che, pur sussistendo una evidente discrasia tra il contenuto del dispositivo ed il frontespizio della sentenza in epigrafe, tuttavia, al contrario di quanto deduce l’Ufficio con il proprio atto di appello principale, sotto il profilo contenutistico e sostanziale, tale sentenza risulta corretta, poiché conforme, nonostante l’apparente incongruenza, al contesto dei fatti riguardanti la “Z.S.”. Nel merito insiste sull’infondatezza dell’Accertamento, perché i prelevamenti bancari rilevati dall’Ufficio, sono stati tutti giustificati con la copiosa documentazione prodotta e conclude per la declaratoria di integrale annullamento dell’Atto Accertativo.

Con proprie controdeduzioni all’appello incidentale, l’Ufficio lamenta che la parte, in maniera apodittica, ha affermato la correttezza della sentenza impugnata sotto il profilo contenutistico sostanziale, dal momento che invece tale sentenza si fonda su ragioni di fatto e di diritto, completamente sganciate dalla materia del contendere in oggetto e ciò, anche al di là dell’evidente differenza degli importi richiesti.

Durante la discussione pubblica, l’Ufficio insiste nelle proprie richieste preliminari e nel merito chiede la riforma della sentenza di parziale accoglimento, posto che la C.T.P. considerava elementi giustificativi diversi in ciascuna sentenza.

La parte contribuente ribadisce che tutto derivava dal P.V.C. della Guardia di Finanza e dall’indagine frazionaria di tutto il gruppo P. tuttavia tutte le movimentazioni bancarie rilevate, erano state giustificate poiché correlate a somme tracciabili, per cui non poteva essere corretto l’Accertamento che considerava il totale dei prelevamenti e versamenti.

DIRITTO – ORDINANZA

La Commissione, preso atto di tutto quanto dedotto e prodotto, ritiene fondata e meritevole accoglimento la censura preliminare di carenza di motivazione dell’impugnata sentenza n. 54/17, mossa dall’Agenzia delle Entrate di Rieti con il proposto appello.

Osserva infatti che la sentenza in epigrafe, mentre nel frontespizio reca i dati corretti della società ricorrente e dell’atto impugnato n. (omissis), nella parte narrativa fa riferimento alle sorti di un’altra Cooperativa Agricola, ossia la società “P.”, e all’Avviso di Accertamento n. (omissis), probabilmente da quest’ultima impugnato, comunque concernente importi completamente diversi rispetto a quelli indicati nell’Accertamento, oggetto del presente giudizio.

Orbene, su queste premesse, è di tutta evidenza che l’intero impianto decisionale si riferisce a diversi importi e, soprattutto, a diverse giustificazioni offerte dalla parte contribuente in relazione alle movimentazioni bancarie rilevate dall’Ufficio accertatore. Questo fatto determina la nullità dell’impugnata sentenza per vizio assoluto di motivazione, dal momento che la decisione assunta si riferisce ad altro diverso Accertamento, come avanti precisato.

Il merito rimane assorbito.

Il proposto appello deve essere, pertanto, accolto e per l’effetto deve dichiararsi nulla l’impugnata sentenza, per vizio insanabile di assoluta carenza di motivazione derivante dallo scambio del frontespizio con il testo di un’altra sentenza, ossia, più precisamente, con la sentenza distinta dal n. 55/17. Tuttavia, dal momento che il processo tributario è processo di impugnazione-merito e non processo di impugnazione-annullamento, si ritiene che preliminarmente debba ordinarsi, ex art. 59, co. 2 del D.lgs. 546/92, la rinnovazione degli atti nulli compiuti in primo grado, mediante la corretta riconciliazione di ciascun frontespizio, con il testo della relativa sentenza.

P.Q.M.

La Commissione, ai sensi dell’art. 59, co. 2 del D.lgs. 546/92, rimette la causa alla CTP che ha emesso la sentenza in epigrafe, ordinando la rinnovazione degli atti nulli compiuti in primo grado.