COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2740 sez. II depositata il 18 aprile 2019
Processo tributario – Impugnazione – Mediazione reclamo – Rigetto prima dei 90 giorni – Impugnazione – Termini – Decorrenza
Fatto
L.C., nato a Roma il (omissis)/1969 residente in Roma, Via (omissis) (c.f. omissis), in proprio quale socio e come legale rappresentante della Società M. s.a.s. con sede in Roma, Viale (omissis) presentava due ricorsi con istanza di mediazione avverso avvisi di accertamento nn. (omissis) e (omissis) con i quali l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma accertava, per l’anno 2010, maggiori ricavi derivanti da proventi di locazioni non dichiarati ed imputava per quota al socio L. il maggior reddito determinato.
L’Agenzia delle Entrate preliminarmente eccepiva l’inammissibilità dei ricorsi perché la costituzione in giudizio era avvenuta oltre i termini di cui all’art. 22 del D.lgs. 546/92.
La CTP dichiarava inammissibili i ricorsi con sentenza n. 13602 del 2017.
Così motiva la decisione: «Va, innanzitutto, affrontata l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 22, del D.lgs. 546/92 considerata assorbente e decisiva da parte dell’Agenzia delle Entrate. Orbene dalla documentazione agli atti risulta che la proposta di mediazione è stata inviata al ricorrente dall’Agenzia delle Entrate, per posta certificata, il giorno 8/03/2016 ed i ricorsi risultano depositati presso la segreteria di questa CTP il 18/04/2016 ben oltre i 30 giorni, decorrenti dalla data di notifica della proposta di mediazione.
Pertanto, la Commissione, riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili restando precluso l’esame di ogni altra eccezione formulata dalle parti. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione riunisce i ricorsi e definitivamente pronunciando dichiara gli stessi inammissibili. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida a favore dell’Agenzia delle Entrate in € 500,00, oltre quanto dovuto per legge».
Contro tale decisione propone appello L.C. quale socio e legale rappresentante della M. s.a.s.
Lamenta l’erroneità della decisione impugnata in quanto non avrebbe tenuto conto del testo dell’art. 17-bis del D.lgs. 546/1992 in vigore alla data di proposizione dei reclami, avvenuta il 21-23/12/2015 ed in particolare del comma 9, secondo il quale, decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui gli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data.
Osserva pertanto che, non essendoci stato accoglimento del reclamo né essendosi conclusa alcuna mediazione, i termini di cui agli artt. 22 e 23 del d.lgs. n. 546/1992 decorrevano dalla scadenza dei novanta giorni dalla presentazione del reclamo ossia dal 22/3/2016, sicché il termine per la iscrizione dei ricorsi sarebbe venuto a scadere il 21/4/2016. Poiché i ricorsi erano stati iscritti il 18/4/2016 essi dovevano essere ritenuti tempestivamente proposti.
Deduce ulteriormente nel merito in relazione ai motivi di ricorso rimasti assorbiti.
Conclude pertanto chiedendo la riforma della decisione impugnata, l’accoglimento dei ricorsi e la vittoria delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate.
Rammenta che l’Ufficio in data 08.03.2016 aveva comunicato alle parti tramite posta elettronica certificata il mancato accoglimento delle istanze di reclamo/mediazione e la possibilità di definire la pretesa tributaria con il pagamento integrale delle maggiori imposte accertate e delle sanzioni ridotte al 35%, come previsto dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992.
Ribadisce l’inammissibilità dei ricorsi introduttivi in quanto depositati presso la segreteria della CTP oltre i termini di cui all’art. 22 del D.Lgs. 546/92.
Deduce ulteriormente nel merito sostenendo l’infondatezza delle pretese dei ricorrenti.
Conclude chiedendo il rigetto dell’appello e la condanna alle spese di giudizio.
All’udienza odierna nessuno è comparso per il contribuente. La Commissione ha verificato la comunicazione della data dell’udienza al difensore dott. M.C.
Il rappresentante dell’Agenzia ha confermato le proprie conclusioni.
Diritto
L’appello è infondato e la sentenza di primo grado merita piena conferma.
I ricorsi sono infatti inammissibili in quanto proposti tardivamente.
La Società M. sas di L.C. e L.C. quale socio proponevano due istanze di reclamo/mediazione contro gli avvisi di accertamento.
L’Agenzia in data 08.03.2016 comunicava alle parti tramite posta elettronica certificata il mancato accoglimento delle predette istanze e la possibilità di definire la pretesa tributaria con il pagamento integrale delle maggiori imposte accertate e delle sanzioni ridotte al 35%, come previsto dall’art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992.
Le parti in data 18.04.2016 depositavano i ricorsi presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale.
Esattamente quindi la CTP ha ritenuto l’inammissibilità dei ricorsi introduttivi in quanto depositati presso la segreteria oltre i termini di cui all’art. 22 del d.lgs. n. 546/1992.
L’art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992, rubricato “il reclamo e la mediazione”, nel testo sostituito dall’art. 9, comma 4, lett. l, del d.lgs. 24/09/2015, n. 156, stabilisce infatti che i termini di cui agli artt. 22 e 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 decorrono, nel caso in cui l’Agenzia abbia respinto il reclamo in data antecedente ai novanta giorni dalla proposizione del reclamo «[…] dal ricevimento del diniego».
I ricorrenti odierni appellanti non hanno infatti tenuto conto che, espressamente, la suddetta norma, nella nuova formulazione introdotta dal citato art. 9 del d.lgs. n. 156 del 2015, stabilisce altresì che, laddove tale comunicazione del diniego sia avvenuta prima dello scadere dei novanta giorni decorrenti dalla proposizione del ricorso, i termini perentori di cui all’art. 22 decorrono dal ricevimento del diniego.
Poiché l’Agenzia ha comunicato ai ricorrenti con posta elettronica che i reclami erano stati respinti in data 8 marzo 2016, il termine perentorio di trenta giorni stabilito dall’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546/92 decorreva da tale data, essendo già vigente la nuova previsione dell’art. 17 bis, la quale entrava in vigore, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 156 del 2015, il primo gennaio 2016.
Quindi, trattandosi di disposizione avente natura processuale, essa trova applicazione immediata anche ai procedimenti in corso, secondo il principio tempus regit actum.
Ne consegue che il deposito dei ricorsi presso la segreteria della CTP, effettuato il 18.04.2016, è avvenuto oltre il termine di decadenza previsto dall’art. 22 cit. e tanto comporta l’inammissibilità dei due ricorsi.
Da tanto consegue il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l’appello del contribuente che condanna al pagamento di euro 1.000,00 per spese.
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