COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 309 sez. X depositata il 28 gennaio 2019
Fabbricati strumentali – Magazzino, deposito, silos – Utili all’esercizio dell’impresa agricola – Regime Iva – Opzione – Possibilità
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia ha per oggetto un avviso di liquidazione emesso dalla Agenzia delle entrate di Roma nei confronti di L.L. relativamente al pagamento della imposta di registro e alla contestuale riduzione della imposta ipotecaria per il trasferimento di fabbricati facenti parte di un compendio immobiliare, denominato (omissis), conferito dalla “C.P.G. S.r.l.” alla “Società A. s.r.l.” con atto Notaio L. del 23.12.2013.
Il L. ha impugnato l’avviso, di cui ha chiesto l’annullamento. Egli ha dedotto che l’art. 10, comma 8 ter, del D.P.R. 633/72 consente al cedente di immobili strumentali che, per caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, di optare per la soggezione ad IVA, purché venga espressamente richiesta in atto, come avvenuto nel caso di specie. Circa le caratteristiche degli immobili, si tratta di magazzini, depositi e silos, come evidenziato nella perizia giurata allegata.
L’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con atto di controdeduzioni, affermando la legittimità del proprio operato in applicazione della normativa vigente. In particolare, ha rilevato che i fabbricati risultano accatastati come “enti urbani senza reddito”, di interesse pubblico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 – tipologia a cui corrispondono le aliquote applicate – e ha richiamato le circolari dell’Ufficio in materia. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 26982/14/16, depositata il 28.11.2016, ha respinto il ricorso ritenendo corretto l’operato dell’Agenzia delle entrate.
Con atto di appello, il L. ha impugnato la sentenza e ha dedotto la illegittimità della sentenza per: 1) violazione dell’art. 10, comma 8 ter del D.P.R. 633/72, rispetto a cui non è corretta la attribuzione del carattere di specialità alle norme della Tariffa relative agli immobili tutelati dal D.Lgs. 42/04, e 2) erronea motivazione e mancata pronuncia su elemento essenziale della controversia, inerente alla qualifica di “strumentalità” degli immobili. Ha concluso per la riforma della decisione di primo grado, con annullamento dell’avviso di liquidazione impugnato.
L’Ufficio si è costituito in appello. Ha concluso in senso adesivo alle argomentazioni della sentenza di primo grado, instando per il rigetto dell’appello.
MOTIVI
1. L’appello è fondato.
La parte contribuente invoca la applicazione dell’art. 10, primo comma, n. 8-ter), del d.P.R. n. 633 del 1972, a mente del quale “le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione”.
La disposizione definisce da un lato i “fabbricati strumentali”; dall’altro, fissa la disciplina secondo cui le cessioni di fabbricati strumentali sono esenti da IVA, ad eccezione di quelle poste in essere dall’impresa che li ha costruiti o recuperati entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori. In tutti gli altri casi, le cessioni di immobili strumentali sono esenti da IVA, fermo restando il diritto del soggetto cedente di optare per l’imponibilità nell’atto di cessione.
Legittimamente, nel caso che ci occupa, la società ha optato appunto per il regime dell’IVA.
2. Occorre a questo punto verificare se sia possibile annoverare gli immobili per cui è causa tra i “fabbricati strumentali”.
La circolare richiamata dall’Ufficio nei propri atti processuali – la circolare n. 22 del 28.6.2013 della Agenzia delle entrate, avente ad oggetto il “Regime IVA cessioni e locazioni di fabbricati – Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83” – definisce la “distinzione tra fabbricati abitativi e fabbricati strumentali: tale distinzione si basa, di regola, su un criterio oggettivo legato alla classificazione catastale degli stessi, a prescindere, quindi, dal loro effettivo utilizzo. In particolare, sono fabbricati abitativi quelli classificati o classificabili nel gruppo catastale “A” (esclusa la categoria “A/10”). Sono fabbricati strumentali per natura (vale a dire, quelli che “per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni”) le unità immobiliari classificate o classificabili nei gruppi catastali “B”, “C”, “D”, “E” e nella categoria “A10″ qualora la destinazione ad ufficio o studio privato risulti dal provvedimento amministrativo autorizzatorio”.
Il contribuente ha prodotto perizia sui beni oggetto di causa, da cui si rileva che si tratta di magazzini, depositi e silos, quindi oggettivamente fabbricati strumentali all’esercizio della impresa agricola.
Con visura catastale, il contribuente ha altresì dimostrato che tali immobili sono stati accatastati (nella categoria D/7, cioè quella dei “Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”.
Risulta dunque provato che le unità immobiliari in esame, ancorché non ancora classificate in uno dei gruppi catastali citati nella circolare dell’Agenzia delle entrate, fossero effettivamente “classificabili” in uno di essi, il gruppo D, appunto.
Da quanto sopra, risulta la illegittimità dell’atto impugnato, che deve essere pertanto annullato.
3. Il contribuente potrà richiedere il rimborso di quanto già eventualmente versato – che non costituisce oggetto di causa e in relazione a cui non è stata comunque fornita prova – mediante apposita istanza all’Agenzia delle entrate.
4. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della questione giuridica, delle alterne vicende processuali e della circostanza che la parte contribuente ha prodotto la visura catastale solo in grado di appello, benché essa ne avesse la disponibilità sin da prima della udienza di discussione di primo grado.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglie l’appello e per l’effetto annulla l’avviso di liquidazione. Spese compensate.
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