COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 338 sez. III depositata il 29 gennaio 2019
Reddito d’impresa – Costi – Attività di sponsorizzazione – Iniziativa imprenditoriale – Deduzione – Sussiste
FATTO
La presente controversia viene trattata in sede di rinvio dalla Cassazione disposto con la sentenza n. 28706/17 della V sezione civile.
La società ricorrente ha presentato istanza di riassunzione a seguito sentenza n. 28706/17 della Corte di Cassazione, sez. V, la quale cassava la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale n. 377/14/09, rinviando alla CTR del Lazio, in diversa composizione, poiché
“la motivazione della sentenza è realmente insufficiente a dar conto della decisione, esaurendosi in una petizione di principio da cui non emergono in alcun modo le ragioni per cui la Ctr aveva ritenuto che i documenti prodotti fossero idonei a superare le contestazioni del Fisco, che aveva negato l’inerenza del costo a causa della genericità della descrizione operate dalle fatture”.
Per i Supremi Giudici “la sentenza (dei giudici di secondo grado) ha parificato la posizione del Fisco che contesta l’esistenza di una operazione oggetto di fattura a quella del Fisco che contesta non desistenza della operazione, ma la inerenza del costo all’attività di impresa, ch’era l’ipotesi ricorrente nel caso di specie, in cui l’Amministrazione non aveva minimamente disconosciuto l’effettività delle operazioni”.
Nella sostanza, quindi, la Cassazione chiarisce che oggetto del contendere non è un presunto utilizzo di fatture inesistenti, bensì la mancata esplicitazione nelle fatture contestate della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione, in relazione al disposto del 2° comma dell’art. 21 del DPR 633/1972 e, quindi, alla loro inerenza.
Per quanto, poi, riguarda il merito, a seguito di PVC del 04/11/2005, l’Ufficio emetteva nei confronti della società M.C. SRL, esercente l’attività di servizi di pulizia, l’avviso di accertamento n. (omissis), anno d’imposta 2003, in cui si contestava l’irregolare tenuta della contabilità, l’aver ricompreso tre le operazioni effettuate nel 2003 anche operazioni con esigibilità differita oltre tale annualità e la mancata inerenza di 10 fatture ricevute dell’A. s.r.l. per un totale di € 78.000,00 e 4 fatture ricevute dalla C. s.r.l., per un totale di € 77.534,00.
La CTP con sentenza n. 452/40/07, depositata il 15/01/2008, accoglieva il ricorso della società.
La CTR con sentenza n. 377/14/2009, depositata il 17/11/2009, respingeva l’appello dell’Ufficio.
L’Ufficio, in questa sede, ribadisce la legittimità del proprio operato anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 28706/17 (problema dell’inerenza dei costi e non dell’esistenza delle operazioni).
DIRITTO
Questa Commissione ritiene che l’appello dell’Agenzia delle entrate DP II di Roma sia infondato e vada, pertanto, respinto.
Sul punto, la Corte di Cassazione è intervenuta anche di recente, statuendo un importante principio per cui “l’inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro da riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo” (Cassazione Civile, sezione tributaria, ord. 11 gennaio 2018, n. 450).
Pertanto, i giudici di legittimità hanno disposto che un costo è inerente e, quindi, deducibile dal reddito d’impresa:
i) se è correlato all’attività in concreto esercitata, anche se in via indiretta, potenziale o in proiezione futura;
ii) a prescindere dall’utilità e dal vantaggio apportati per il conseguimento di ricavi o di reddito.
Appare evidente, quindi, come la società abbia dedotto costi legittimi che ha sostenuto proprio per l’attività esercitata.
Non si comprenderebbe, altrimenti, proprio in virtù della esistenza dei predetti costi – dato ormai incontestato (in cui viene evidenziato “l’Amministrazione non aveva minimamente disconosciuto l’effettività delle operazioni” – cfr. pagina 3 dell’ordinanza di rimessione, allegato n. 2) – la ragione per cui la M.C. s.r.l. avrebbe dovuto acquistare svariati lotti di prodotti igienizzanti e vario materiale per la pulizia!
Così come non è dato comprendere, la contestazione relativa alle 10 fatture emesse dalla A. s.r.l.
Invero, da un attento esame della ampia documentazione fornita, si può rilevare come tra le attività, di cui all’oggetto sociale della M. s.r.l. rientra, altresì, l’attività relativa al compimento di “tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari nonché finanziarie, necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione della concessione di finanziamenti al pubblico”.
Le fatture emesse dalla A. s.r.l. hanno ad oggetto, infatti, la sponsorizzazione per gare sportive e, quindi, spese pubblicitarie necessarie ad incrementare l’attività della società.
Al riguardo e a sostegno delle proprie tesi, la società ha prodotto, altresì, un contratto di sponsorizzazione che dimostra come, non solo la M. s.r.l. abbia sostenuto le predette spese, ma come le stesse siano afferenti all’attività da questa svolta.
Nel contratto di sponsorizzazione intercorso tra la M. e la A., in data 10 gennaio 2003, si evidenzia come quest’ultima “si impegna a sponsorizzare mediante pubblicità da inserire su tutte le manifestazioni sportive stagione 2003 – attraverso applicazione del logo della società M.C. s.r.l. sulle autovetture che parteciperanno alle manifestazioni nazionali e per eventuali altre prestazioni sarà emesso nuovo contratto”.
Non sembra inutile rammentare come la libera iniziativa imprenditoriale sia un principio immanente nel nostro dettato costituzionale lì dove, all’art. 41, comma primo, si rinviene che “L’iniziativa economica privata è libera”, potendo quindi una impresa decidere di stipulare contratti con altre società per la sponsorizzazione della propria attività per incrementare il proprio volume d’affari. Come è avvenuto nel caso di specie!
D’altra parte giova ricordare come le spese di pubblicità e propaganda siano completamente deducibili in ossequio a quanto disposto dal comma 2, dell’art. 108 del TUIR (applicabile ratione temporis), che disponeva “Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi”.
Non appare, quindi, condivisibile la posizione dell’Amministrazione finanziaria, che non solo non ha preso in seria considerazione la documentazione prodotta – dal quale si evince in modo chiaro, preciso ed inequivocabile la inerenza dei costi all’attività dell’impresa – ma non ha fornito le ragioni per cui i predetti costi non sarebbero tali.
Da tutto quanto prodotto e allegato agli atti, infatti, appare evidente come la società non solo ha sostenuto i predetti costi, ma come gli stessi ineriscano all’attività dell’impresa.
Alla luce delle considerazioni che precedono ed in conformità ai principi stabiliti dall’ordinanza della Corte di Cassazione, l’appello della Agenzia delle entrate deve essere respinto e per l’effetto, l’avviso di accertamento de quo deve essere dichiarato illegittimo e deve essere annullato.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della natura della presente controversia e della sua particolare peculiarità.
P.Q.M.
La Commissione tributaria regionale del Lazio – Sezione terza, giudicando in sede di rinvio dalla Cassazione, così dispone:
“Respinge l’appello dell’Ufficio. Spese compensate”.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione sentenza n. 17194 depositata il 27 maggio 2022 - In tema di imposta sui redditi d'impresa, il principio dell'inerenza esprime la riferibilità dei costi sostenuti all'attività d'impresa, anche in via indiretta, potenziale o…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 luglio 2020, n. 14867 - In tema di imposta sui redditi d'impresa, il principio dell'inerenza esprime la riferibilità dei costi sostenuti all'attività d'impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 settembre 2021, n. 24154 - In tema di imposta sui redditi d'impresa, il principio dell'inerenza esprime la riferibilità dei costi sostenuti all'attività d'impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Campania sentenza n. 4277 sez. XXI depositata il 17 maggio 2019 - E' sempre inerente e, come tale, deducibile dal reddito, il costo conciato all'attività effettivamente svolta, anche se in via indiretta,…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 15530 depositata il 1° giugno 2023 - In tema di imposte sui redditi delle società, la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi…
- Corte di Cassazione sentenza n. 10874 depositata il 5 aprile 2022 - In tema di imposte sui redditi delle società, il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime la necessità di riferire i…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…