COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 381 sez. XVIII depositata il 30 gennaio 2019
Conferimento beni – Conferitaria soggetto interposto – Soggetti diversi dai conferenti – Elusione – Sussiste
Motivi della decisione
Premesso che con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Latina n. 1273/01/16 depositata in data 6.4.2016 veniva accolto il ricorso di M.E., M.S., M.R. e A.A. avverso avviso di liquidazione d’imposta e irrogazione di sanzioni, emesso dall’A.E. di Latina per la revoca delle agevolazioni fiscali di cui alla Nota IV dell’articolo 4 Tariffa Parte Prima DPR 131/86, con il quale M.E., M.M. e A. conferivano alla società F.C. LTD, con sede in Portogallo, una serie di immobili commerciali ubicati in Latina, in Via (omissis), pel complessivo valore di E. 552.000, versando quindi l’imposta di registro in misura fissa, appunto in forza della suindicata agevolazione: la quale prevede l’applicazione di un’imposta di registro in misura fissa (di E. 168) anziché proporzionale con l’aliquota ipotecaria e catastale, rispettivamente, al 7% e al 2% nel caso di conferimento di beni a società aventi sede legale o amministrativa in altro stato membro dell’Unione europea, effettuate da persone fisiche residenti in Italia; impugna l’Agenzia delle Entrate per la riforma della sentenza di primo grado, dolendosi in sintesi: di carenza di motivazione della sentenza e violazione dei principi in tema di onere della prova; le parti private non avrebbero fornito alcuna prova documentale circa l’assunto di una operazione non elusiva e diretta piuttosto ad assicurare la concessione di finanziamenti ad opera di banche straniere; inoltre sarebbe del tutto travisante il riferimento dei primi giudici ad una pretesa incertezza – nel testo dell’avviso di liquidazione – sulla “qualità di venditore dei ricorrenti” e sulla “qualità di compratore della società estera”; ancora, sarebbero numerosi gli indicatori nell’operazione di un conferimento finalizzato solo al conseguimento di vantaggi fiscali.
L’appello è fondato.
La sentenza è palesemente viziata nei termini esposti dall’appellante e si perde in considerazioni (sul terreno ad esempio della natura dell’atto di conferimento originante la vicenda) del tutto fuorvianti rispetto al tema della decisione.
Premesso che l’Agenzia ha dato prova di aver notificato l’avviso di liquidazione regolarmente sia ai conferenti M.E., R., S. e ad A.A. sia alla società estera conferitaria (risultata sconosciuta all’indirizzo !!); premesso che è indubbia la responsabilità solidale in capo ai predetti M. e ad A., atteso che in forza dell’articolo 57 del DPR 131/1986, sono obbligate solidalmente al pagamento dell’imposta di registro tutte le parti contraenti dell’atto; va evidenziato che è palese l’elusività dell’operazione e che dunque la società conferitaria ha rappresentato solo un soggetto interposto, senza che in realtà si sia realizzato alcun trasferimento dei beni nella disponibilità di soggetto diverso dai conferenti.
Indicatori in tal senso sono in effetti costituiti dal fatto:
che la società estera è stata costituita dagli stessi soggetti che hanno conferito gli immobili (i M. e A.) e tale costituzione è avvenuta pochi giorni prima dell’atto di conferimento;
che le quote della società estera sono per l’intero possedute dai conferenti sopra ricordati;
che la società estera F.C. Lda è amministrata da un soggetto di nazionalità italiana, residente in Portogallo, per conto degli effettivi disponenti;
che dopo quattro mesi dal conferimento degli immobili la famiglia M. è rientrata nella piena disponibilità dei medesimi, con l’atto pubblico registrato il 1.2.2013, tramite il quale tutti i soci della soc. F.C. Ldas hanno conferito le proprie quote sociali nella società M.R. srl, per un valore periziato di euro 1.920.000,00: M.R. i cui soci sono M.G., M.E., M.R. e M.S. Poi, con scrittura privata registrata il 12.4.2013 la F.C. ha concesso in locazione gli immobili commerciali in discorso alla società S. srl, il cui amministratore e socio è M.G.
La CTP, con decisione che non si è minimamente curata di valutare i plurimi specifici inequivoci indicatori di un’operazione elusiva esposti analiticamente nell’avviso di liquidazione, decampando gravemente dai motivi del controllo, ha dato corpo a decisione del tutto errata ed approssimativa, anche nella ricostruzione dei fatti e nella qualificazione giuridica degli stessi. Ha inoltre accolto le doglianze dei contribuenti senza il benché minimo supporto documentale delle giustificazioni fornite dai M. e dalla A., peraltro già di per se stesse inconsistenti ed irrilevanti, alla luce degli indicatori segnalati dall’Ufficio.
I contribuenti vanno anche condannati, in solido, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 3.500,00, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Accoglie l’appello dell’Agenzia e condanna gli appellati alle spese liquidate in E. 3.500,00 oltre oneri di legge se dovuti.
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