COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 383 sez. XVIII depositata il 30 gennaio 2019
Lavoro dipendente – Transazione con ex datore – Somme – Ritenute operate – Risarcimento danno – Licenziamento illegittimo – Danno emergente – Lucro cessante – Tassazione – Condizioni
Motivi della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato l’AGENZIA DELLE ENTRATE impugna la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone n. 743/2016 del 30.09.2016 (depositata in data 12.10.2016), che ha accolto il ricorso del contribuente M.M. Questi con istanza del 30 ottobre 2015, ricevuto avviso bonario con invito di pagamento dell’ulteriore somma di euro 1.920,00 o a fornire chiarimenti e atti per le imposte risultanti come dovute a seguito di liquidazione e controllo della sua dichiarazione fiscale confrontata con il modello 770/12 del sostituto di imposta per il 2011, chiedeva l’annullamento di quell’atto contestando la qualificazione conferita dall’Amministrazione agli importi percepiti e chiedeva altresì il rimborso, per le stesse ragioni, delle trattenute operate dall’ex datore di lavoro in occasione della corresponsione delle somme stesse. A monte, risulta, M.M. aveva concluso il 28.11.2011 una transazione/conciliazione innanzi al Tribunale di Milano sez. Lavoro con l’ex datore di lavoro la società V.F.G. spa per illegittimo licenziamento e secondo l’accordo l’ex datore di lavoro riconobbe a M. la somma di euro 50.000,00. Su tale cifra il ricorrente subiva una ritenuta effettuata dal datore di lavoro per l’importo di euro 11.500,00.
La CTP ha accolto il ricorso, ritenendo: “(…) che nella fattispecie non si tratta di TFR e di prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale, ma somme versate al ricorrente in seguito alla instaurazione di un ricorso giurisdizionale …”, come testualmente si legge nella decisione e richiamando quale canone normativo da applicare l’articolo 6 co. 2 del DPR 917/86.
Deduce l’appellante:
che la sentenza ha omesso di pronunziare sulla questione di inammissibilità dell’impugnazione contro il diniego di autotutela sull’avviso bonario, sollevata dalla parte;
che la sentenza avrebbe trascurato di considerare il tenore del verbale di conciliazione (fonte dell’esborso in favore di M. e delle susseguenti pretese erariali) che testualmente riconduce l’offerta transattiva “comunque ad integrazione del TFR” ed indica l’importo di E. 50.000 “lordi” ossia da sottoporre a tassazione, come è in effetti avvenuto; il verbale dà inoltre contezza della dichiarazione di M. di non aver così più nulla a pretendere neppure per qualsivoglia altro titolo, reddituale, risarcitorio, indennitario etc. (si veda verbale di conciliazione in copia in atti, del 28.11.2011, nel proc. RG 11945/11 Trib. MI). Quindi erroneamente la CTP avrebbe ritenuto che le somme sarebbero state riconosciute a titolo di risarcimento del danno.
La controparte si è costituita. E ha in particolare insistito su di un erroneo appellarsi dell’AGENZIA alla dicitura TFR che compare nel verbale di conciliazione. Dicitura, assume M., che non esclude che le somme siano state corrisposte principalmente a titolo risarcitorio a fronte della composita azione dallo stesso dispiegata a causa di un preteso reiterato mobbing.
L’appello è fondato.
E’ infondata la questione preliminare sollevata dall’AGENZIA circa la inammissibilità dell’impugnazione azionata dal contribuente: ciò, in quanto egli ha nella sostanza impugnato un rifiuto di rimborso, assimilabile ad un atto di rigetto ed ha contestato una ulteriore specifica richiesta di pagamento (proveniente dall’AGENZIA), correlata alla stessa “causale” originante il prelievo a carico di M.
Dunque tale questione va respinta.
Nel merito, va richiamata la previsione dell’articolo 6 co. 2 del TUIR a tenore del quale: “(…) I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite … a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi … costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”. La norma riprende orientamento giurisprudenziale che con riferimento ai proventi risarcitori ha sancito, facendo capo alla distinzione civilistica tra danno emergente (diretto ad una reintegrazione patrimoniale) e lucro cessante (diretto a reintegrare una perdita di redditi) che la rilevanza reddituale vada attribuita soltanto ai proventi attribuiti a titolo di lucro cessante in quanto diretti a risarcire i guadagni mancati, laddove in caso di risarcimento del danno emergente difetterebbe il requisito di una ricchezza nuova.
Con l’articolo 6 citato si rapporta anche l’articolo 17 co. 1 lett. a) che, attinto da apposita novella nel 95 (art. 32 co. 1 lett. a) DL 41/1995) non fa che confermare che anche nell’ipotesi di provvedimento dell’autorità giudiziaria o di transazione devono considerarsi escluse dall’imposizione le sole somme aventi natura di mera reintegrazione patrimoniale (e non funzione sostitutiva o integrativa della retribuzione).
Ebbene, per darsi corso alla contestazione di M. dovrebbe rinvenirsi nel verbale di conciliazione in questione un riferimento puntuale in esso ad un risarcimento di un danno emergente: ma di esso invece non vi è traccia mentre è testuale il rimando al TFR e a somme lorde evidentemente da assoggettare a tassazione.
E si badi (per quanto possa valere, a seguito della transazione) che neppure nel ricorso il contribuente invoca specificamente tale tipologia di danno.
L’appello va dunque accolto; la parte soccombente va per l’effetto condannata al pagamento delle spese di giudizio, che visto il valore della controversia vanno liquidate in euro 3.500,00, omnicomprensive.
P.Q.M.
Accoglie l’appello e condanna la parte soccombente alle spese liquidate in E. 3.500,00 omnicomprensive.