COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 448 sez. X depositata il 4 febbraio 2019
Avviso di recupero dei costi – Documentazione – Fatture – Contratto – Assenza – Legittimità dell’avviso
Con atto regolarmente depositato veniva proposto appello a questa Commissione Tributaria avverso la sentenza n. 1842, emessa dalla sezione n. 26 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che accoglieva il ricorso presentato contro l’Avviso di Accertamento, in atti, con il quale venivano recuperati a reddito costi non adeguatamente documentati.
L’appellante contestava la sentenza impugnata, in quanto il Giudice precedente non aveva tenuto in debita considerazione, a suo dire, il lavoro svolto.
Nel sostenere che, nel caso specifico, non vi era stata nessuna lesione del diritto di difesa, in quanto l’appellante era stato più volte invitato ad esibire la documentazione richiesta, concludeva chiedendo l’accoglimento dell’appello e la riforma dell’impugnata sentenza.
L’appellato si costituiva in giudizio con controdeduzioni, difendendo la sentenza impugnata e sostenendo di aver sempre ottemperato alle richieste dell’Ufficio impositore, concludeva chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è fondato e merita, quindi, di essere accolto.
Va, preliminarmente, rilevato che a fronte delle richieste avanzate dall’appellante, in merito alla esibizione di documenti giustificativi, dei costi inseriti in contabilità, l’odierno appellato si sottraeva parzialmente a tali richieste, limitandosi ad esibire documenti privi delle prove che potessero sostenere i suoi assunti.
Infatti il M. si limitava ad esibire le fatture dei costi che, inseriti in contabilità, facevano ridurre il reddito su cui calcolare le imposte.
Ma ciò che è più evidente, è la circostanza che, tra le fatture di acquisto contestate, vi sono due documenti fiscali emessi da tale E.C. S.R.L., della quale l’appellato risulta essere socio.
A fronte di tali prestazioni non è stato esibito, anche se richiesto, il relativo contratto.
Ma v’è di più: tali operazioni, anche se di importo elevato, non risultano nemmeno transitati nel conto corrente bancario.
Questo Collegio vuole sottolineare che l’Amministrazione Finanziaria può effettuare le verifiche, indipendentemente dai documenti richiesti, anzi se dall’esame di tali documenti emergono fatti nuovi, l’Agenzia delle Entrate è tenuta ad effettuare ulteriori accertamenti, senza che ciò possa incidere sul diritto di difesa che, nel caso concreto, non sussiste, visto che l’odierno appellato ha dimostrato di conoscere bene le richieste impositive avanzate, difendendosi anche in maniera adeguata.
Per i motivi di cui sopra l’appello è fondato e merita di essere accolto.
L’esistenza di oscillazioni giurisprudenziali costituiscono quelle eccezionali ragioni che l’art. 15, comma 2 quater, del D.Lgs. 546/1992 prende a base per consentire alla Commissione di disporre la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
La Commissione
accoglie l’appello;
compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.
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