COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 451 sez. X depositata il 4 febbraio 2019
Agente di riscossione – Giudizio – Rappresentanza processuale volontaria – Modifiche – Condizioni
Con atto regolarmente depositato veniva proposto appello a questa Commissione Tributaria avverso la sentenza n. 30112, emessa dalla sezione n. 21 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che accoglieva il ricorso relativamente a due cartelle di pagamento, di natura tributaria, e dichiarando il difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria adita, relativamente ad altre.
L’appellante contestava la sentenza impugnata, in quanto il Giudice di Roma aveva accolto il ricorso, relativamente alle due cartelle di natura tributaria, per il solo fatto che esso appellante si era costituito tardivamente e lo stesso non aveva tenuto conto dei documenti allegati, rappresentati dalle ricevute di ritorno delle raccomandata che attestavano la regolare notifica degli atti allora impugnati.
Per cui ribadendo la bontà del suo operato, concludeva chiedendo l’accoglimento dell’appello e la riforma dell’impugnata sentenza.
L’appellato si costituiva in giudizio con controdeduzioni, presentando appello incidentale, contestando l’operato del primo Giudice che, dichiarando il difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria adita, relativamente ad alcune cartelle di pagamento ed accogliendo il resto, aveva poi compensato integralmente le spese di giudizio.
Per cui concludeva chiedendo il rigetto dell’appello e l’accoglimento dell’appello incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello proposto da Equitalia Servizi di Riscossione S.P.A. è inammissibile e tale deve essere dichiarato.
Com’è noto, il primo comma dell’art. 1 del D.L. 193/2016 prevede che: “A decorrere dal 1 luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte. Le stesse sono cancellate d’ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. … Il secondo comma dell’art. 1 del D.L. 193/2016 dispone che: “dalla data di cui al comma 1, l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, riattribuito all’Agenzia delle Entrate di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è svolto dall’ente strumentale di cui al comma 3».
Quanto alla difesa in giudizio, la succitata normativa prevede (8 c.) che: “L’ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale».
Il legislatore ha altresì stabilito che il nuovo ente possa anche avvalersi di avvocati del libero foro, “sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo” e secondo i parametri selettivi d affidamento di cui al d.lgs. 50/16 (“Codice dei contratti pubblici”) statuendo inoltre che: – l’ente possa “avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente”; – “ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici”, l’Avvocatura dello Stato, sentito l’ente, possa in ogni caso “assumere direttamente la trattazione della causa”; – trovando applicazione, quanto a capacità processuale, l’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente la costituzione in giudizio “diretta” avanti alle commissioni tributarie.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28684/18, ha rilevato che la normativa sopra riportata ha esteso “l’inammissibilità della rappresentanza processuale volontaria, oltre che espressamente agli uffici dell’Agenzia delle entrate ed a quelli dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (come già si riteneva) ed alle cancellerie o segreterie dell’ufficio giudiziario (come già previsto dal comma 3 bis), anche all’ufficio dell’agente della riscossione, il quale quindi deve stare in giudizio – in particolare, solo nel giudizio di merito – direttamente (o mediante la struttura territoriale sovraordinata), cioè in persona dell’organo che ne ha la rappresentanza verso l’esterno o di uno o più suoi dipendenti dallo stesso organo all’uopo delegati, e non può farsi rappresentare in giudizio da un soggetto esterno alla sua organizzazione, tranne che nelle ipotesi in cui può avvalersi della difesa dell’avvocatura dello Stato, come espressamente previsto dall’art. 1 comma 8° del citato decreto legge”.
La Suprema Corte ha poi precisato che “La scelta di un avvocato del libero foro in luogo dell’Avvocato dello Stato non è discrezionale, poiché, in base alla succitata normativa, in particolare alla luce dell’art. 4 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, recante i principi relativi all’affidamento di contratti pubblici, l’Agenzia deve operare nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, efficienza ed economicità” (come ribadito con il regolamento del 28 marzo del 2018)”.
La medesima sentenza ha ulteriormente chiarito che “la decisione di avvalersi di avvocati del libero foro per la difesa in giudizio per essere valida presuppone, in linea generale: a) che si sia in presenza di un “caso speciale”; b) che intervenga una preventiva, apposita e motivata delibera dell’organo deliberante; c) che tale delibera sia sottoposta agli organi di vigilanza”.
La Cassazione ha, dunque, concluso che “In sintesi, laddove, il mandato all’avvocato del libero foro sia stato rilasciato senza il vaglio dell’organo di vigilanza e non ricorra un caso di urgenza oppure non si sia in presenza di un documentato conflitto di interessi reale, tale atto è nullo ed è suscettibile di sanatoria soltanto nei limiti stabiliti dall’art. 125 cod. proc. civ. e a certe condizioni ma esclusivamente per i giudizi di merito e non per il giudizio di cassazione“.
Nel caso in esame, la costituzione in giudizio dell’Ufficio è avvenuta – in base a procura alle liti, rilasciata il 25.07.2016 al difensore nominato nella persona dell’avv. E.R.
La nullità della procura, per le ragioni sopra esposte, determina l’invalidità dell’atto di costituzione dell’Agenzia – riscossione, con la conseguente inutilizzabilità delle istanze e delle deduzioni in esso contenute.
Il giudizio di primo grado, invece, è stato introdotto e si è concluso anteriormente alla citata normativa.
Per i motivi di cui sopra il proposto appello da parte di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione
dichiara inammissibile l’appello;
condanna l’appellante a rifondere a controparte le spese del grado liquidate in 500,00 € omnicomprensive.
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