COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 678 sez. XVI depositata il 12 febbraio 2019
Appello notificato tramite pec – Utilizzo in primo grado del ricorso cartaceo – Legittimità – Norma di interpretazione autentica che consente libertà di forma alle parti
FATTO e DIRITTO
Il sig. M.B. impugnava davanti alla CTP l’intimazione di pagamento emessa da Equitalia Sud e notificatagli il 12/1/2016, sostenendo che gli atti presupposti a detta intimazione non gli erano mai stati notificati e la prescrizione dei presunti crediti, nonché l’illegittimità del calcolo degli interessi.
L’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva per la regolare notifica degli atti presupposti e, comunque, l’avvenuta notifica delle cartelle sottostanti l’intimazione.
Equitalia non si costituiva in giudizio.
La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che Equitalia, non costituendosi in giudizio, non avesse comprovato di aver notificato le cartelle di pagamento.
Pertanto, dichiarava la nullità dell’atto consequenziale per difetto di notifica degli atti presupposti, essendo già decorso al momento della notifica della intimazione (12/1/2016) il termine di prescrizione di 5 anni per Irpef e lei relative agli anni 2000, 2001, 2005, 2008 e 2009, oggetto delle cartelle sottese.
Appellano, con distinti ricorsi, l’Agenzia delle entrate (n. 2735/2018) e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (n. 2813/2018).
Col primo ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese alle intimazioni di pagamento, rimettendosi alle difese dell’Agente della riscossione per quanto riguarda la correttezza delle notifiche e depositando documentazione relativa a provare la regolare notifica degli avvisi di accertamento.
Col secondo ricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ha dedotto quali motivi di ricorso:
1) L’erroneità della sentenza circa la ritenuta omessa notifica della cartella di pagamento, di cui viene offerta prova documentale in sede di appello.
2) L’erronea valutazione dei termini prescrizionali – Manifesta illogicità e infondatezza. Il termine prescrizionale applicabile sarebbe quello decennale, in quanto la formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento determinerebbe un effetto novativo delle singole obbligazioni, che a decorrere dalla notifica delle cartelle perderebbero gli originari termini di prescrizione a favore della ordinaria prescrizione decennale per l’unico ruolo. A seguito della mancata opposizione alle cartelle, come nel caso in esame, non vi sarebbe più prescrizione del credito, ma dell’azione diretta alla esecuzione del titolo che si è definitivamente formato, cui, in mancanza di diversa disposizione, si applica il termine decennale.
Si è costituita l’Agenzia delle Entrate, riportandosi all’appello dell’Agenzia della riscossione.
Controdeduce l’appellato, eccependo in entrambi i ricorsi:
– Inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 2 del D.M. n. 163/13 (divieto di introduzione per via telematica del giudizio di appello in caso di originario incardinamento del ricorso con modalità cartacee).
– Invalidità della documentazione presentata dall’Agenzia delle Entrate circa gli atti sottesi a quello impugnato – Assenza di documentazione originaria.
– Prescrizione quinquennale e non decennale del credito vantato.
La Commissione, visti i ricorsi riuniti (come da verbale di udienza) ed esaminata la documentazione di causa ritiene, in via preliminare, che vada respinta l’eccezione del contribuente di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 2 del D.M. n. 163/13 (divieto di introduzione per via telematica del giudizio di appello in caso di originario incardinamento del ricorso con modalità cartacee).
Invero, sia i giudici di merito sia quelli di legittimità (CTR Milano n. 5082/2017; Cass. ord. N. 30372/2017) hanno precisato che, pur rilevando la specialità del rito tributario e delle norme da esso fissate in merito alla applicabilità dell’utilizzo delle modalità telematiche, quando la notifica ha raggiunto lo scopo di mettere il destinatario nella possibilità concreta di piena conoscenza dell’atto trasmesso e, conseguentemente, di difendersi con pienezza, presentando le proprie controdeduzioni (come avvenuto nella fattispecie) deve trovare applicazione l’art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità di un atto non può essere pronunciata se questo ha in concreto raggiunto lo scopo (Cass. n. 7665/2016).
Peraltro, è intervenuta medio tempore la disposizione di cui all’art. 16 co. 2 del D.L. 23 ottobre 2018, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, che ha introdotto una interpretazione autentica delle disposizioni sul processo tributario telematico in base alla quale le parti potranno utilizzare in ogni grado di giudizio le modalità telematiche indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte, nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.
Nel merito, la Commissione ritiene che gli appelli n. 2735/18 e 2813/18 siano entrambi infondati, per intervenuta prescrizione delle pretese fiscali.
Invero, se può convenirsi, in base alla documentazione offerta dall’Amministrazione in questo grado di giudizio, sulla avvenuta corretta notificazione delle cartelle di pagamento n. (omissis), notificata il 2/2/2006, (omissis) notificata il 16/4/2008 e (omissis) notificata il 26/10/2010, i relativi crediti devono comunque considerarsi prescritti, atteso il decorso del termine di prescrizione quinquennale per Irpef e Ici dalla data di notifica di dette cartelle alla data di notifica della intimazione di pagamento avvenuta il 12/1/2016.
La Cassazione, invero, ha da tempo affermato (SS.UU. n. 23379 del 17/11/2016) e successivamente riconfermato, richiamando la sua precedente giurisprudenza, che la mancata impugnazione di un avviso di accertamento della Pubblica Amministrazione o di un provvedimento esattoriale dell’Ente della Riscossione produce unicamente la definitività del credito (non più confutabile in futuro, eccetto le ipotesi di vizio di notifica dell’atto originario, ma tale circostanza non determina anche l’effetto della cd conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2935 c.c.
La trasformazione della prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l’intervento del “titolo giudiziale divenuto definitivo” (sentenza o decreto ingiuntivo).
La cartella esattoriale, l’avviso di addebito Inps, l’avviso di accertamento dell’Amministrazione costituiscono, per propria natura, semplici atti amministrativi di autoformazione e pertanto sono privi dell’attitudine di acquistare efficacia di giudicato.
In conclusione, con la sentenza citata la Corte di cassazione ha ampliato l’area di applicazione della prescrizione breve, rispetto a quanto affermato nell’ordinanza n. 20213 del 2015, dove si era ritenuto che la prescrizione operasse laddove il titolo esecutivo fosse costituito dalla sola cartella esattoriale dell’Ente della Riscossione, mentre nelle altre ipotesi di sussistenza del credito erariale avrebbe dovuto essere applicata la prescrizione decennale.
Il nuovo orientamento ha quindi esteso i margini difensivi del contribuente, che potrà quindi chiedere al giudice l’estinzione del credito per intervenuta prescrizione breve non soltanto nei casi di notifica di cartella esattiva, ma anche nelle fattispecie riguardanti qualsiasi atto amministrativo di natura accertativa.
L’applicazione di detti principi alla fattispecie in esame conduce al rigetto degli appelli qui riuniti, per intervenuta prescrizione del credito.
Le oscillazioni giurisprudenziali in materia consentono la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Respinge l’appello dell’Ufficio e conferma l’impugnata sentenza. Spese compensate.
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