Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sez. 1 sentenza n. 1171 depositata il 22 febbraio 2018
CESSIONE BENI STRUMENTALI – SOPRAVVENIENZA ATTIVA NON DICHIARATA – RAPPORTI COMMERCIALI CON SAS – RECUPERO A TASSAZIONE – SUSSISTE
FATTO
In data 02 ottobre 2013, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina – Ufficio Controlli, ha notificato nei confronti della società E. s.r.l. avviso di accertamento n. (omissis) anno di imposta 2008, ex art. 41 bis D.P.R. 600/73, recuperando ai fini Ires ed Irap la sopravvenienza attiva non dichiarata pari ad € 89.082,00.
Tale accertamento faceva seguito a una segnalazione inoltrata dai funzionari della DP di Latina che avevano attivato una verifica nei confronti di un’altra società, la “E. SAS”.
Durante la verifica, è stato rilevato che tra le due società esistevano rapporti di natura commerciale e che in data 13.09.2008 si era perfezionata una cessione d’azienda.
Secondo l’Ufficio, le due società avevano simulato una cessione frazionata dei beni aziendali. Infatti, a partire dal 29.05.2008, avevano trasferito beni strumentali (immobile, attrezzature) e beni merci, come documentato sia dall’atto di cessione di immobile strumentale, registrato presso l’Ufficio di Formia al numero 2152 del 29.05.2008, che dalle fatture n. 163 (del 31.10.2009), n. 189 e 190 (del 13.11.2009) emesse dalla società “E. Sas”.
Dallo stesso atto di cessione del cespite strumentale è stato desunto, che la parte acquirente E. s.r.l., “si accolla il debito residuo di € 164.082,03 nascente da un contratto di mutuo stipulato dalla E. sas in data 25.07.1991 e concesso dalla U.”.
In data 07.08.2008, la E. srl perfezionava una transazione con l’istituto di credito M. – gruppo U., che a sua volta aveva concesso il mutuo alla E. sas, per un importo di € 75.000.00, al fine di estinguere l’intero debito.
Pertanto, a seguito del pagamento, la U concedeva alla società
appellante lo stralcio della differenza non pagata, per € 89.082,03 (€ 164.082,03 – 75.000,00 = € 89.082,03).
Nel ricorso introduttivo, la società accertata sosteneva che:
– il contratto di mutuo con la Banca M.U. relativo all’immobile strumentale, era intrattenuto dalla E. sas e non dalla E. srl per cui non vi sarebbe stata alcuna sopravvenienza attiva;
– inoltre, il rapporto intercorso tra la E. srl e la E. sas consisteva in una normale compravendita di bene strumentale dalla quale non scaturivano sopravvenienze attive tassabili a carico di E. srl;
– e, dunque, non vi era stata alcuna cessione d’azienda, ma solo vendita di beni aziendali. L’azienda era stata poi smembrata in seguito a dissidi tra soci …”.
La Commissione Tributaria Provinciale di Latina, con sentenza n. 1316/5/2014, ha accolto il ricorso della società ricorrente, ritenendo che l’Ufficio non avesse fornito convincenti prove sulla cessione di azienda.
Avverso detta sentenza propone appello l’Agenzia delle entrate DP di Latina per chiederne, con articolate motivazioni, la riforma, insistendo nel sostenere che, nel caso di specie, si fosse perfezionata una vera e propria cessione di azienda.
Si costituisce in giudizio la società E. s.r.l., per chiedere, con le proprie controdeduzioni, il rigetto del gravame.
DIRITTO
Questa Commissione ritiene che l’appello dell’Agenzia delle entrate DP di Latina sia fondato e vada, pertanto, accolto.
Non può, infatti, condividersi la decisione con la quale i giudici di prime cure hanno accolto il ricorso della società, ritenendo che la stessa abbia prodotto prove idonee e sostenendo che l’Ufficio non abbia assolto al proprio onere probatorio.
Al contrario, questo Collegio si è potuto formare il convincimento che l’Ufficio legittimamente ha emesso avviso di accertamento ex art. 41 bis D.P.R. 600/73, recuperando ai fini Ires ed Irap la sopravvenienza attiva non dichiarata pari ad € 89.082,00, dando prova concreta, che tra la società E. sas e la E. srl si era perfezionata una vera e propria cessione d’azienda e dimostrando che la società ricorrente aveva maturato una sopravvenienza attiva.
In particolare, sulla prova dell’esistenza di cessione d’azienda, deve evidenziarsi che nel corso della verifica l’Ufficio ha potuto accertare che le due società hanno simulato una cessione frazionata dei beni aziendali dal 29.05.2008, con trasferimenti di beni merci e beni strumentali.
Infatti, sulla base della documentazione è stato possibile evincere che:
– in data 29.05.2008 la società E. sas ha ceduto alla E. srl un immobile strumentale in cui svolgeva l’attività (atto registrato in data 05.06.2008 presso l’Ufficio di Formia, al n. 2152 serie It);
– con fattura n. 163 del 31.10.2009 la società E. sas ha ceduto alla E. srl merci per un importo pari ad € 78.992,95;
– con fatture n. (omissis) emesse in data 13.11.2009 la E. sas ha ceduto alla E. srl un camion e un carrello.
Al riguardo, giova ricordare che l’art. 2555 del c.c. individua l’azienda come il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. E per cessione si intende la cessione d’azienda o il complesso aziendale nel suo insieme, composto da beni materiali, immateriali e rapporti giuridico economici tali da consentire l’esercizio autonomo dell’impresa, (nel caso di specie beni strumentali, beni merce sono stati trasferiti dalla società cedente alla società acquirente).
A ragione può, dunque, dedursi che le due società non abbiano messo in atto una semplice cessione di beni, ma abbiano attuato la cessione dell’intero complesso aziendale.
Quanto poi alla sopravvenienza attiva non dichiarata, e che secondo i giudici di prime cure non è stata maturata dalla società ricorrente, l’Ufficio ha potuto evidenziare che dal contratto di cessione dell’immobile strumentale suindicato, è emerso che parte acquirente, la E. srl, si è accollata il debito residuo di € 164.082,03, relativo ad un contratto di mutuo stipulato in data 25.07.1991 dalla E. sas e l’U.
Infatti, alla pag. 3 del contratto si evince che “quanto ad € 164.082,03, la società acquirente si accolla il residuo debito nascente da atto del Notaio M. di Roma in data 25 luglio 1991 rep. n. 2140 …”.
Inoltre, la società E. srl ha perfezionato, in data 07.08.2008, con la stessa Banca una transazione pagando un importo di € 75.000,00 per l’estinzione dell’intero debito.
Di tutto ciò è prova la lettera di comunicazione esito delibera, con la quale l’U. informa l’E. sas di aver accolto la proposta formulata dalla E. srl consistente nel rimborso a saldo e stralcio del debito di cui al finanziamento stipulato il 25.07.1991, mediante un versamento di € 75.000,00.
Infatti, a seguito di tale pagamento l’U. ha concesso alla società ricorrente lo stralcio della differenza non pagata pari ad € 89.082,03 (164.082,03 – 75.000,00).
Ora, secondo la normativa fiscale vigente, art. 88 TUIR, la sopravvenuta insussistenza di passività genera un componente positivo straordinario di reddito.
E, nel caso di specie, grazie a tutta questa operazione, la società ricorrente ha avuto una diminuzione del debito, e ha maturato un ricavo straordinario di reddito che andava indicato nel Bilancio relativo all’anno 2008 e riportato in dichiarazione.
Al contrario, dal Bilancio relativo all’anno 2008, depositato in Camera di Commercio, non è presente alcuna annotazione in merito, né tra le voci esposte nello Stato Patrimoniale, né in Conto economico, né tantomeno se ne fa menzione dell’operazione nella nota integrativa allegata.
Pertanto, l’Ufficio ha, nel rispetto dell’art. 2729 c.c., provveduto a specificare il valore probante degli elementi raccolti.
Al contrario la società ricorrente, sulla quale gravava l’onere della prova in base al principio di cui all’art. 2697 c.c., non ha dimostrato:
1) né che tra le due società, la E. sas e la E. srl, non si era perfezionata alcuna cessione d’azienda, ma solo la vendita di beni aziendali;
2) né che alcuna sopravvenienza attiva era stata maturata.
Sulla base delle dedotte considerazioni, l’appello dell’Agenzia delle entrate DP di Latina deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della prima sentenza, deve essere dichiarato legittimo, valido ed efficace, l’avviso di accertamento impugnato.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, vanno posta a carico della società soccombente e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione tributaria regionale del Lazio – Sezione prima, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, così dispone:
“Accoglie l’appello dell’Ufficio. Spese per euro 2.000,00 a carico della parte soccombente”.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 14777 depositata il 26 maggio 2023 - In un caso di vendita frazionata delle diverse unità immobiliari facenti parte di un complesso edilizio destinato ad attività turistico-alberghiera, si è esclusa la non…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 19872 depositata il 12 luglio 2023 - In tema di licenziamenti collettivi, ai fini dell'applicazione dei criteri di scelta dettati dall'art. 5 della l. n. 223 del 1991, la comparazione dei lavoratori da avviare alla…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 17934 depositata il 22 giugno 2023 - In tema di licenziamenti collettivi, ai fini dell'applicazione dei criteri di scelta dettati dall'art. 5 della l. n. 223 del 1991, la comparazione dei lavoratori da avviare alla…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 agosto 2022, n. 24859 - Il contratto di formazione e lavoro attua un preventivo progetto lavorativo proposto dal datore di lavoro e oggetto di autorizzazione da parte della commissione regionale per l'impiego e quando…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 20855 depositata il 18 luglio 2023 - In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, ferma la regola generale di cui al primo comma dell'art. 5, l. n. 223 del 1991, secondo cui "l'individuazione dei…
- Commissione Tributaria Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, sentenza n. 216 depositata il 18 maggio 2020 - Nella ipotesi di fatture che l'Amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…