Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sez. 10 sentenza n. 282 depositata il 18 gennaio 2018 – E’ legittimo l’accertamento quando la denominazione delle società che ha emesso le fatture è diversa da quella nei cui confronti è stato notificato l’avviso di accertamento, pur essendo medesimo il codice fiscale e la partita Iva, non potendosi non rilevare che tale discordanza non può che ingenerare confusione nella corretta tenuta dei libri sociali e nella sottoposizione a tassazione delle attività rese dalla società