Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sez. 13 sentenza n. 59 depositata il 10 gennaio 2022
Gli “atti propri” dei gruppi europei di interesse economico (Geie) soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 4, lett. g), della Tariffa Parte Prima allegata al D.p.r. n. 131 del 1986, non sono tutti quelli di cui è parte un Geie
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 17031/19 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, decidendo sul ricorso proposto dalla società Perseo G.E.I.E. avverso l’avviso di liquidazione dell’Imposta di Registro in oggetto per l’importo di euro 30.103,00 relativo all’atto di acquisto della piena proprietà dell’immobile sito in Roma viale Libia 160, int.1, piano primo del 26/07/2018 per notaio L.G. rep. 67586 racc. 28240, registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data 01/08/2018 al n. 26153. in misura proporzionale ( 9%) dall’Ufficio, anziché in misura fissa, accoglieva il ricorso e compensava le spese di lite.
Il primo Giudice, rilevate le finalità di cooperazione dei gruppi europei di interesse economico, riteneva applicabile al predetto atto di compravendita le agevolazioni recepite dal D. P.R. n. 131/86 in ossequio al dettato normativo dell’art. 12 del D.lgs. n. 240/91 in tema di atti dispositivi della proprietà o di altri diritti reali sui beni immobili.
Avverso detta sentenza ha proposto appello principale, nel giudizio RG 2302/2020 l’Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di Roma 3 che ha chiesto, in via preliminare, la riunione del presente giudizio all’appello contraddistinto dal RG.n. 3460/2020 proposto dalla P. G.E.I.E
Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 22 .9.2021, fissata per la discussione dell’appello nel giudizio 2302/2020, la Commissione disponeva la riunione del predetto giudizio all’appello R.G. n. 3460/2020 proposto dalla G.E.I.E che aveva chiesto la riforma della stessa sentenza limitatamente al capo delle spese di lite, deducendo l’inesistenza delle ” gravi ed eccezionali ragioni” che giustificano la compensazione delle spese di lite. in violazione dell’art. 15, 2^ comma d.lgs. n. 546/92. Con la predetta ordinanza era fissata l’udienza dei due appelli riuniti nel rispetto del contraddittorio tra le parti all’udienza del 17 novembre 2021, poi rinviata all’udienza del 15 dicembre 2021, ritualmente comunicata alle parti.
Indi le cause riunite, sulle conclusoni delle parti in epigrafe trascritte, sono state trattenute in decisione.
La Commissione, in accoglimento dell’appello principale , in riforma della sentenza appellata, ha respinto l’appello della P. G.E.I.E, confermando l’avviso di liquidazione impugnato, compensando le spese di lite del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riveste carattere logico- giuridico prioritario l’esame dell’appello dell’Ufficio avente ad oggetto l’accertamento della fondatezza dell’avviso di liquidazione impugnato relativo alla tassazione dell’imposta di registro rispetto all’appello incidentale del contribuente relativo al capo delle spese di lite che sono regolate dal principio della soccombenza, all’esito della definizione della lite.
Respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto autonomamente dalla P. G.E.I.E. avverso la stessa sentenza n.17031/19, non ravvisandosi in tale scelta discrezionale della difesa del contribuente alcuna violazione del diritto di difesa dell’Ufficio ed evidenziato che per prassi consolidata va riunito al giudizio incardinato per prima R.G. n. 2302/2020 quello successivo del contribuente ( Rg.3460/2020), La Commissione ritiene “in limine”, per evitare confusioni sul piano esegetico, che l’appello dell’Ufficio è quello da qualificare principale mentre l’appello del contribuente va qualifcato incidentale, e ciò a prescindere dalla qualificazione delle parti di cui alle rassegnate conclusioni .
Ciò detto, l’appello principale dell’Ufficio fondato.
Invero la questione sottoposta all’esame della Commissione è stata decisa dalla Corte di Cassazione che nell’ordinanza n. 18197/2021 ha affermato, in sede di interpretazione del d.P.R. n. 131/86 art. 4 e art. 7 della Tariffa Parte allegata al TUR, il principio di diritto secondo cui ” Gli “atti propri” dei gruppi europei di interesse economico (Geie) soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 4, lett. g), della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, non sono tutti quelli di cui è parte un Geie, bensì solo quelli previsti dalle lettere da a) a f) del citato art. 4, ad eccezione degli atti di costituzione mediante dotazione di capitale e di aumento di capitale attuati con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su unità da diporto, che, ai sensi della nota V) allo stesso art. 4, sono soggetti alle imposte previste dall’art. 7 della citataTariffa”.
Si legge nell’articolata motivazione della sentenza che “Da un punto di vista letterale, l’espressione “atti propri dei gruppi europei di interesse economico”, di cui alla lettera g) del comma 1 dell’art. 4 della Tariffa Parte Prima, non può che riferirsi agli atti che possono essere compiuti solo in vista della costituzione dei Geie, o nell’ambito della organizzazione dei Geie, in quanto rientranti nel genus degli enti associativi. Se il legislatore avesse voluto attribuire un trattamento fiscale di favore ai Geie ratione subiecti lo avrebbe fatto utilizzando una terminologia più chiara, come quella, ad esempio, utilizzata dall’art. 82, comma 4, del d.lgs. n. 117 del 2017, a norma del quale “le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta’ di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali…”.
In adesione a tale principio è incontroverso tra le parti che l’atto di compravendita in oggetto relativo all’acquisto di un bene immobile non rientra tra “gli atti propri” dei Geie, di cui alla lettera g) dell’art. 4 della Tariffa Parte Prima allegata al TUR con la conseguente esclusione dell’Imposta di Registro in misura fissa ivi prevista in luogo di quella ordinaria.
Ogni altra questione è assorbita.
Stante la soccombenza del contribuente e il conseguente rigetto dell’appello incidentale avverso l’avviso di liquidazione impugnato, la Commissione accoglie l’appello principale dell’Ufficio e respinge l’appello incidentale del contribuente.
La complessità della questione di diritto esaminata con l’intervento dei giudici di legittimità, suggerisce la compensazione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale di Roma – Sezione 13 – decidendo sull’appello principale dell’Ufficio e sull’appello incidentale de contribuente in epigrafe indicati avverso la sentenza della CTP di Roma n.17031/19, così provvede:
1) accoglie l’appello principale dell’Ufficio;
2) rigetta l’appello incidentale della P. G.E.I.E. avverso l’avverso l’avviso di liquidazione impugnato che conferma.
3) Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
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