Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sez. 18 sentenza n. 1193 depositata il 23 febbraio 2018
ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E CONTROLLI – LIQUIDATORE DELLA SRL – GRAVI IRREGOLARITA’ FISCALI E CONTABILI – EVASORE TOTALE – SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ – LEGITTIMITA’ DELL’ACCERTAMENTO
L’Agenzia delle Entrate di Latina appella la sentenza n. 439/04/16 pronunciata della C.T.P. Latina del 21 ottobre 2015, che ha accolto i ricorsi riuniti del liquidatore della T.G. srl, e dei soci C.A. e C.S.
Lamenta l’erroneità della pronuncia sia in punto di sottoscrizione, per delega, del provvedimento amministrativo e sia in punto di interpretazione dell’art. 2495 c.c.
I ricorrenti hanno contro dedotto con atto depositato il 22.12.2016.
L’appello dell’Agenzia è fondato e deve essere accolto integralmente.
Non è fondata l’eccezione relativa alla violazione dell’art. 42 DPR n. 600 del 1973: da tempo la giurisprudenza di legittimità ha parametrato i confini dell’eccezione relativa alla sottoscrizione del provvedimento affermando che l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. In tal caso, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare la sussistenza della delega, anche con riguardo all’eventuale eccezione relativa alla qualifica dirigenziale, ma non necessariamente dal primo grado, visto che si tratta di un atto che non attiene alla legittimazione processuale, avendo l’avviso di accertamento natura sostanziale e non processuale (tra le tante: n. 17044 del 2016; 12781 del 2016). Nel caso in esame l’accertamento è firmato, per specifica delega, dal dr. P. e l’agenzia ha provveduto a depositare la delega di firma ed il provvedimento di incarico dirigenziale.
E’ fondato anche il secondo motivo di appello.
Occorre prendere le mosse dagli avvisi di accertamento per le annualità 2008, 2009, 2010 che traggono origine dall’attività istituzionale, attestata nei processi verbali di constatazione del 24.01.2011. della Guardia di Finanza, che all’esito di una verifica sostanziale aveva denunciato la T.G. srl quale evasore totale avendo, la società, omesso di presentare le relative dichiarazioni annuali ai fini IVA, II.DD., IRAP nonché di istituire e conservare le scritture contabili obbligatorie. Ne era conseguita la notifica al liquidatore della società ed ai soci degli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate in relazione, nelle vane annualità in contestazione, all’omessa dichiarazione di componenti positivi del reddito d’impresa e del valore della produzione e omessa dichiarazione del volume d’affari prodotto in relazione all’importo complessivo delle movimentazioni finanziarie, in correlazione con i conti della società e avvenute su conti intestati ai soci o familiari degli stessi, relativamente alle quali i ricorrenti non sono stati in grado di fornire giustificazioni tali da dimostrare la riconducibilità delle operazioni alla rispettiva sfera privata.
Pertanto, i crediti derivanti dai verbali di accertamento, sicuramente non ricompresi, in ragione del tempo, nel bilancio di liquidazione della società, sono stati correttamente contestati al liquidatore della società ai sensi dell’art. 36 DPR n. 602/73: costui, infatti, ha svolto l’incarico di liquidatore pur nella consapevolezza delle gravissime irregolarità fiscali e contabili in cui versava la società e chiaramente emergenti dall’attività di constatazione della GdF. Il nascondimento delta situazione di totale assenza delle dichiarazioni e della contabilità della società, situazione di fatto che avrebbe reso quanto mai irreale qualunque bilancio di liquidazione e relativo riparto di attività, è situazione di fatto più che sufficiente, nel caso in esame, per affermare una responsabilità, quantomeno per colpa, del liquidatore nella predisposizione del bilancio di liquidazione, non essendo i dati ivi riportati, riscontrabili e pertanto essendo gli stessi inattendibili. Alla luce della speciale normativa di settore, pertanto, il liquidatore deve rispondere, in proprio, delle contestazioni mosse con il verbale di accertamento e, nello specifico, il ricorso, dallo stesso proposto, andava respinto.
Vanno respinti nel merito anche i ricorsi dei soci avendo l’Ufficio adeguatamente provato la distribuzione di attivo societario extracontabile, in concomitanza con la decisione di messa in liquidazione della società.
L’appello dell’agenzia deve pertanto essere accolto con conseguente condanna degli originari ricorrenti, al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l’appello dell’Agenzia delle Entrate e condanna il contribuente al pagamento delle spese, liquidate in €. 10.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
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