Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sez. 6 sentenza n 474 depositata il 2 febbraio 2022

Processo tributario – Società di persone – Accertamenti alla società ed ai soci – Unitarietà – Litisconsorzio necessario – Mancata integrazione del contraddittorio – Nullità del giudizio – Rimessione degli atti alla CTP – Consegue.

Massima:

In tema di accertamento a società di persone rileva il principio dell’unitarietà dell’accertamento. Principio che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci e comporta, in linea di principio, la configurabilità dì un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità del giudizio stesso, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del processo.

Testo:

La società C E D Centro Elaborazione Dati s.a.s. cessata in data 26-04-2016 in persona del legale rappresentante sig. U. L. appella la sentenza della CTP di Roma n. 9571/19, depositata il 02-07-2019 che si è pronunciata in ordine ai ricorsi riuniti nn. 13101/2017 13100/2017; 13104/2017 relativi agli avvisi di accertamento rispettivamente :

– n. TK502R902165 con il quale è stato rettificato il reddito della società per l’anno di imposta 2014 e sono state, conseguentemente calcolate le imposte evase, per un totale (operato cumulo giuridico, più favorevole al contribuente) di euro 930.633,00 relativo al C.E.D. Centro Elaborazione Dati s. a. s. di U. L. & C. s.a.s. ;

-n. TK501R902174, con il quale è stato riconosciuto un maggior reddito relativamente all’anno di imposta 2015 e sono state applicate le conseguenti imposte dirette ed IVA relativo alla ditta individuale G. S. per la quale pure U. L., agisce nella qualità di titolare della ditta individuale ; n. TKCOR90 1117 relativo all’atto di contestazione e irrogazione di sanzioni.

Con i motivi l’appellante ha reiterato le censure relative :

1) al mancato contraddittorio endoprocedimentale tra il contribuente e l’amministrazione;

2)alla mancata sottoscrizione del documento, per violazione della normativa in materia di firma digitale e mancata prova del potere di firma del sottoscrittore, che risulta aver operato per delega del Direttore Provinciale;

3) al difetto di motivazione dell’atto non risultando allegato il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza all’esito di una verifica fiscale e recepito dall’amministrazione finanziaria come base dell’accertamento, nonché gli esiti delle verifiche effettuate presso terzi, segnatamente i soggetti che sono risultati coinvolti, così come la ricorrente, in una illecita attività di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ;

4) al mancato accoglimento della scusante relativa alla impossibilità di esibire la documentazione contabile, distrutta per causa non imputabile alla società.

L’Ufficio ha controdedotto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente ad ogni valutazione del merito dell’impugnazione, la Commissione rileva che l’accertamento relativo alla C.E.D. Centro Elaborazione Dati s.a.s. di U. L. & C. s.a.s. riguarda una società di persone. In ordine agli accertamenti relativi a tale tipo di società rileva il principio, in tema di contenzioso tributario, dell’unitarietà dell’accertamento. Tale principio è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci e comporta, in linea di principio, la configurabilità dì un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art.14 del D.lgs.n. 546/1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile -anche d’ufficio- in ogni stato e grado del processo. (Cass.16730/18)

Per quel che qui interessa, rileva che nel primo giudizio è mancata l’indagine relativa alla individuazione ed alla relativa posizione processuale dei soci della sas e nessuna menzione viene fatta in sentenza circa la posizione di questi ultimi. A parere di questa Commissione per un principio di economia processuale, l’accertamento sulla posizione tributaria dei soci della sas deve necessariamente precedere ogni attività processuale al fine di scongiurare ogni potenziale contrasto dì giudicato su posizioni tributarie così strettamente connesse posto che la norma impone al giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del processo. Dispone, infatti, l’art.14 del D.Lgs n 546/92 dispone infatti che se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.

Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l’integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.

Per altro verso, risulta dal verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Civitavecchia del30.07.2016, che ha proceduto alla verifica a carico della CED che detta società è cessata nel mese di aprile 2016. A tal proposito l’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono – venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti “pendente societate”; ne discende che i soci peculiari successori della società subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all’ente, in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovvero a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale, dovendo invece escludersi la legittimazione “ad causam” del liquidatore della società estinta (nella specie destinatario di cartella di pagamento quale coobbligato ai sensi dell’art. 2495, comma 2, previgente art. 2456, comma 2, c.c.) il quale può essere destinatario di un’autonoma azione risarcitoria ma non della pretesa attinente al debito sociale.

Per i profili processuali dianzi evidenziati il giudizio di primo grado va annullato e gli atti vanno rimessi alla CTP di Roma perché si provveda, nei termini di rito, in ordine alla integrazione del contraddittorio.

P. Q. M.

La CTR sez.6

Dichiara nulla la sentenza di primo grado a mente dell’art.14 D.Lgs n.546/1992 e rimette gli atti alla CTP di Roma per quanto necessario in ordine all’integrazione del contraddittorio.