Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sez. 7 sentenza n. 1649 depositata il 14 marzo 2018
PROCESSO TRIBUTARIO – PROCEDURA DI MEDIAZIONE – CONTROVERSIA AL DI SOTTO DEI 20MILA EURO – TERMINE PER DEPOSITARE RICORSO – CONDIZIONI
Svolgimento del processo
Il sig. G.L.C. propone appello avverso la sentenza n. 14893/16 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha dichiarato inammissibile il suo ricorso contro la cartella di pagamento per Irpef relativa all’anno 2009.
La Commissione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché depositato oltre il termine previsto dall’art. 22 del d.lgs. 546/92.
Con l’appello il contribuente chiede la riforma della sentenza perché il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto che, nella fattispecie, era stata avviata la procedura di mediazione trattandosi di controversia di valore inferiore a ventimila euro.
L’agenzia costituendosi chiede il rigetto del gravame perché ritiene che ai termini previsti per la procedura di mediazione non si applicherebbe la sospensione feriale.
Motivi della decisione
L’appello è fondato e meritevole di accoglimento.
Il Collegio condivide le considerazioni dell’appellante circa la natura processuale del termine di 30 giorni per il deposito del ricorso dopo l’infruttuoso esperimento della procedura di mediazione.
Si tratta, infatti, di un termine necessario per l’introduzione del giudizio e, come tale, deve essere considerato termine processuale come rammenta la giurisprudenza della Cassazione che ha, tra l’altro, affermato che “il termine (non strettamente processuale) suscettibile di sospensione della L. n. 742 del 1969, ex art. 1, è quello (all’un tempo processuale e sostanziale) entro il quale il processo deve necessariamente essere proposto, non essendo concessa al cittadino alcuna altra forma di tutela del proprio diritto, vale a dire nel caso in cui l’atto di impulso processuale sia indispensabile e infungibile per la conservazione del diritto sostantivo …. In altre parole, l’assenza di mezzi di tutela sostitutivi della domanda giudiziaria determina un necessario collegamento, relativamente alla limitazione temporale dell’esercizio del diritto potestativo, tra piano sostanziale e piano processuale, con la conseguenza che la stessa iniziativa giudiziaria non può non essere considerata atto processuale compreso nella previsione della L. n. 742 del 1969. Ma non di ogni termine siffatto dovrà disporsi la sospensione L. n. 742 del 1969, ex art. 1, ma solo di quelli relativi alla proposizione dell’azione o che comunque incidano, anche indirettamente, sul diritto di agire in giudizio” (cfr. Cass. n. 22366/07).
Peraltro, nella specie, a risolvere il possibile contrasto interpretativo è intervenuto il legislatore con l’articolo 7-quater, comma 18, D.L. 193/2016 convertito con modificazioni dalla L. 225/2016, con il quale ha stabilito che “i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale”.
Nel merito il recupero della deduzione da parte dell’ufficio risulta illegittimo perché la Cassazione ha sempre interpretato il comma 3 bis dell’art. 10 del TUIR nel senso che il contemporaneo acquisto di due appartamenti non è di per sé ostativo alla fruizione dell’agevolazione sulla prima casa, posto che tali benefici “sono diretti a facilitare l’acquisto di abitazioni da parte di coloro che ne sono sprovvisti e che, ai fini della loro applicazione, assumono rilievo decisivo non la consistenza e la destinazione che tali immobili avevano prima di essere venduti, ma quella che ricevono a seguito dell’acquisto” (Cass. 5433/1998).
Per tali ragioni l’appello merita di essere accolto.
La peculiarità della fattispecie a giudizio per la quale si è resa necessaria l’applicazione di disposizioni normative su cui non è esistita in passato un’univoca interpretazione, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale – Sezione 7
Accoglie l’appello del contribuente. Spese compensate.
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