Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione 13 sentenza n. 6115 depositata il 4 novembre 2019 – La rinuncia al diritto di abitazione non comporta una riespansione del diritto di piena proprietà deve essere pertanto ricondotta a “tutti quegli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione a revisione degli assegni di cui all’art. 5 e 6 della L. 1 dicembre 1970 n. 898 che sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa