Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, sezione 16, sentenza n. 2017 depositata il 30 aprile 2019
IRPEF – Ritenute non versate – Causa di forza maggiore – Crisi di liquidità – Ministeri, Comuni, Pubbliche amministrazioni – Ritardati pagamenti di fatture – Non determinano causa di forza maggiore – Assenza di imprevedibilità e irresistibilità – Sanzioni – Legittimità della richiesta.
Massima:
Trovano applicazione le sanzioni qualora le ritenute d’acconto Irpef risultino trattenute ma non versate atteso che non costituisce causa di forza maggiore, e conseguentemente non è applicabile al caso l’art. 6 comma 5 del d. lgs. 472/1997 dal titolo “Cause di non punibilità” secondo cui “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”, poiché i ritardati pagamenti da parte di Ministeri, Comuni, Pubbliche amministrazioni che hanno determinato la crisi di liquidità, non sono caratterizzati né da imprevedibilità né da irresistibilità tenuto conto che è sistematico il perdurare del ritardo nel pagamento dei pagamenti da parte degli enti istituzionali. (Conf. 22153/17)
Testo:
Visto il ricorso in appello della XXX s.r.l.;
viste le controdeduzioni dell’Agenzia delle Entrate;
visti tutti gli atti;
premesso che:
- il primo giudice ha respinto il ricorso proposto dalla XXX s.r.l. contro avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate notificato il 23 febbraio 2017, nella parte in cui si richiede, per l’ imposta anno 2014, il pagamento di sanzioni (euro 2.304,06) e di interessi (euro 2.115,09) per le ritenute di acconto trattenute e non versate (euro 23.040,47);
- la società sosteneva che sanzioni e interessi non andassero applicati poiché il versamento omesso delle ritenute era avvenuto a causa di forza maggiore. E invocava l’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472/1997;
- il primo giudice ha richiamato l’ordinanza della Corte di Cassazione civile, sez. 22153/2017 sul concetto di forza maggiore, caratterizzato dall’ imprevedibilità e dall’irresistibilità degli eventi che avevano impedito il pagamento dei tributi e dall’adozione di idonee precauzioni per evitare la situazione venutasi a creare. Nella specie però è diffìcile parlare di imprevedibilità dell’ evento, tenuto conto che è sistematico il perdurare nel ritardo dei pagamenti da parte degli enti istituzionali con i quali la società lavora e nei confronti dei quali vanta crediti per oltre 6,57 milioni di euro nel 2013 e 7,27 milioni di euro nel 2014;
- la sentenza viene appellata dalla XXX s.r.l. per i seguenti motivi:
- sussistenza della forza maggiore a causa della crisi di liquidità della società dovuta ai ritardi nei pagamenti da parte di clienti istituzionali (ASL, Ministeri, amministrazioni comunali e pubbliche amministrazioni);
- omesso e ritardato pagamento dell’IRPEF sarebbero dipesi da causa di forza maggiore indipendente dalla volontà della ricorrente;
Ritenuto che:
- l’appello è infondato;
- la società appellante invoca l’applicazione dell’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472/1997, dal titolo “Cause di non punibilità”, secondo cui “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”. Ciò al fine di non pagare le sanzioni e gli interessi conseguenti all’omesso versamento di ritenute di acconto;
il concetto di forza maggiore, richiamato nella norma citata, va interpretato in modello elaborato dalla giurisprudenza euro-unitaria, così come affermato dall’ordinanze di Cassazione civile, sez. trib., n. 22153/2017, citata dal primo giudice;
- in particolare, secondo la Cassazione: “con la sentenza della Corte di Giustizia CE C/.14/06, infatti, al punto 24, è stato specificato che la nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (cfr. anche Ord. 18.1.2005 Causa C-325/03 P, Zuazaga Meabe/UAMI punto 25); …è stato, altresì, evidenziato che la nozione di forza maggiore non si limita all’impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso (CGCE sent. 15.12.1994 causa C-195/91 P, Bayer/Commissione, punto 31, nonché sent. 17.10.2002 causa C-208/01, Parras Medina punto 19);
. …pertanto, sotto il profilo naturalistico, la forza maggiore si atteggia come una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, di talché essa va configurata, relativamente alla sua natura giuridica, come una esimente poiché il soggetto passivo è costretto a commettere la violazione a causa di un evento imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, non imputabile ad esso contribuente, nonostante tutte le cautele adottate””.
- nella specie, il ritardo nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni non può configurare di per sé solo un evento imprevedibile e irresistibile, rappresentando invece situazione abbastanza ricorrente e prevedibile. Né risulta che la ricorrente abbia adottato idonee precauzioni per evitare la situazione venutasi a creare;
- l’appello, pertanto, deve essere respinto. La particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese del giudizio;
Per Questi Motivi
la Commissione Tributaria Regionale di Roma, sezione 16, respinge l’appello e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 marzo 2019.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2017 sez. XVI depositata il 3 aprile 2019 - Il ritardo nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni non può configurare di per sé solo un evento imprevedibile e irresistibile e quindi…
- Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, sezione n. 1, sentenza n. 390 depositata il 6 aprile 2022 - La causa di forza maggiore si applica purchè tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 febbraio 2022, n. 5871 - La decadenza dalle agevolazioni fiscali è impedita dalla causa di forza maggiore che va ravvisata in una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza…
- TRIBUNALE DI MASSA - Ordinanza 02 novembre 2020, n. 23 - Impiego pubblico - Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni - Omessa applicazione della possibilità per le pubbliche amministrazioni di assumere a tempo indeterminato il…
- Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, sezione 1, sentenza n. 3477 depositata il 13 settembre 2019 - In tema di benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa", la causa di forza maggiore idonea ad impedire la decadenza dell'acquirente…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…