Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione 17 sentenza n. 6474 depositata il 20 novembre 2019
Notificazioni – Società formalmente residente in Lussemburgo – Notifica presso la sede dell’amministrazione effettiva in Italia – Esterovestizione – Società riconducibile sia in termini di proprietà che di gestione ad un gruppo italiano – “Extrait” del “Registre de Commerce des Sociètès Luxembourg” – Irrilevanza.
Massima:
È legittima la notifica degli atti presso la sede dell’amministrazione effettiva in Italia di società lussemburghese la cui esterovestizione l’Agenzia della Entrate ha provato la estero vestizione, società riconducibile sia in termini di proprietà che di gestione ad un Gruppo italiano, a nulla rilevando la esibizione di un “Extrait” del “Registre de Commerce des Sociètès Luxembourg” (G.T.).
1. Con ricorso regolarmente notificato, la società XXXX., con sede in Lussemburgo, incorporante della società YYYY, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, ha proposto appello avverso la sentenza n. 18994/34/18 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, pronunciata il 9.11.2018 e depositata il 15.11.2018.
Con tale sentenza il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso della G. S.A.. Avverso l’intimazione di pagamento n. xxxxxxxxx/2000 notificato alla società incorporata XXX., relativa alla cartella esattoriale xxxxxxxxxx e agli avvisi di accertamento xxxxxxxxxx/2013, xxxxxxxxxx/2013 e xxxxxxxxxx/2013. Il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso della società ritenendo corretta la notifica dell’intimazione di pagamento effettuata in Italia presso la sede dell’amministrazione effettiva.
2. L’appellante rileva l’erroneità della sentenza di primo grado in considerazione del fatto che la notifica andava fatta presso la sede legale della società in Lussemburgo.
l. L’appello non merita accoglimento.
2. Come correttamente motivato dal Giudice di prime cure nonché dalla Commissione tributaria provinciale di Lucca nel giudizio attivato dalla società YYYY avverso gli avvisi di accertamento presupposti dell’odierna intimazione Sent. 88/3/2016, agli atti) nonché nei giudizi attivati dalla società XXXX avverso altre intimazioni di pagamento (Sent. 236/l/2017, agli atti), la società YYYY è una società “esterovestita”, solo formalmente residente in Lussemburgo ma di fatto residente in Italia, essendo riconducibile, sia in ermini di proprietà sia in termini di gestione, al gruppo ZZZZ.
Ai sensi dell’art. 73, comma 3, del TUIR (ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato”. L’art. 5, comma 3, lettera d) del TUIR precisa poi che (si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d‘imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato”. Risulta quindi ininfluente la produzione dell’ Extrait” del Registre de Commerce des Sociètès – Luxembourg”, in quanto Ufficio finanziario ha ritenuto la YYYY solo formalmente residente in Lussemburgo ma, di fatto, residente in Italia.
Tra l’altro, secondo un orientamento pacifico in Cassazione la notifica di un atto è inesistente nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria di nullità (Cass. Civ. Sez. Unite, sent. 20.07.2016 n. 14917).
La Corte di Cassazione ha anche affermato che il principio, sancito in via generale dall’art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata quando l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado la irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario” (Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014 e Cass. S.U. 18.4.2016 n. 17665).
La regola della sanatoria della nullità della notifica per il raggiungimento dello scopo, normativamente prevista in relazione agli atti processuali, è costantemente considerata applicabile anche ai vizi della notifica degli atti “sostanziali”, compresi gli atti tributari (Cfr. Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., 13-07-2015, n. 14536).
Nel caso di specie la notifica dell’atto ha raggiunto il suo scopo atteso che il contribuente è stato posto in condizione i controdedurre e non ha indicato alcun pregiudizio conseguente all’asserita irregolare notifica.
la Commissione Tributaria Regionale rigetta l’appello e condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 20.000,00.