Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione VII sentenza n. 4308 depositata il 16 luglio 2019
Processo tributario – Contenzioso – Definizione – Spese di lite – Compensazione – Presupposti
FATTO
La CTP di Viterbo, con sentenza depositata 27.3.2018, accoglieva il ricorso proposto da M.M. avverso preavviso di fermo amministrativo fondato su tre cartelle esattoriali. In particolare, la CTP osservava che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non aveva assolto l’onere di produrre gli originali delle relate di notificazione, su di essa incombente dopo il tempestivo disconoscimento da parte del contribuente della conformità delle copie all’originale. Inoltre, la CTP osservava che dalle contestate copie risultava una notificazione eseguita con le modalità previste per il caso di irreperibilità assoluta mentre nella specie l’irreperibilità era relativa poiché il contribuente risultava essere residente a Viterbo, via (omissis) dal 13.3.1991. Pertanto, il primo atto ritualmente notificato (in data 5.4.2016) era rappresentato dal preavviso di fermo amministrativo, con la conseguenza che doveva essere accolta l’eccezione di prescrizione per le tasse automobilistiche 2010, per l’imposta di registro 2010 e per IRPEF 2005. La CTP, infine, compensava le spese “stante la complessità della materia trattata”.
Il contribuente propone appello, lamentando l’erronea ed ingiusta compensazione delle spese.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita deducendo l’infondatezza del gravame e proponendo appello incidentale col quale lamenta che: la CTP non aveva applicato la normativa relativa alla notificazione diretta a mezzo posta; non aveva preso in considerazione gli specifici principi in tema di contestazione delle copie degli atti di notifica; erroneamente aveva escluso che alle pretese portate dalla cartella fosse applicabile, per novazione collegabile alla formazione di un titolo esecutivo, la prescrizione decennale.
DIRITTO
L’appello incidentale, il cui esame è prioritario perché investe la soccombenza, è inammissibile in quanto proposto con atto depositato ben oltre, al netto del periodo feriale, il termine di sessanta giorni dal dì della notifica dell’appello principale. Tale appello è, comunque, infondato.
Nella specie la notificazione degli avvisi è stata effettuata dal messo notificatore che dopo avere affermato, in due casi l’irreperibilità assoluta ed in un caso l’irreperibilità per essere il destinatario sconosciuto, ha proceduto al deposito degli avvisi presso la casa comunale ai sensi degli artt. 26, comma 4, del dpr n. 602 del 1973 e 60, comma 1, lett. e) del dpr n. 600/1973. La notificazione, pertanto, è stata effettuata con il rito speciale previsto per il contribuente assolutamente irreperibile e non attraverso una notificazione diretta a mezzo posta. Ne consegue la nullità delle notificazioni, atteso che il contribuente, come è pacifico, risiede dal 1991 in Viterbo, via (omissis).
Resta assorbita la questione relativa alla contestazione della conformità agli originali delle copie degli avvisi di ricevimento.
Pertanto, ai fini della prescrizione, deve farsi riferimento alla data di notificazione del fermo amministrativo e resta, inoltre, assorbita ogni questione sul preteso carattere novativo dell’obbligazione scaturente dalla definitività delle cartelle (nella specie non verificatasi). Ne consegue la prescrizione di tutte le pretese per decorrenza di tutti i relativi termini.
È, invece, fondato l’appello principale poiché la compensazione è possibile solo in caso soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero quando ricorrono «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni» (Corte cost. n. 77/2018). Ipotesi che nella specie non ricorrono e, del resto, neppure sono state indicate dal primo giudice.
Le spese seguono la soccombenza e, distratte in favore del procuratore antistatario, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l’appello principale e dichiara inammissibile quello incidentale; condanna l’Agenzia delle Entrate-Riscossione al rimborso delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. F.M., liquidate in € 800,00 per il primo grado ed in € 1.000,00 per l’appello, oltre accessori di legge.