Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione XI sentenza n. 4251 depositata il 12 luglio 2019
Accertamento – Rendita catastale – Rettifica – Abitazione di lusso – Requisiti – Insussistenza – Annullamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma Territorio ha proposto appello per la riforma della sentenza n. 18742/2017 con cui la CTP di Roma, Sezione 16, ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra R.C.M. avverso l’avviso di accertamento n. (omissis), con cui si rideterminava in (omissis), classe (omissis) la categoria catastale e la rendita ai sensi del DM 19 aprile 1994, n. (omissis) di un’unità immobiliare sita in Roma, via (omissis), piano (omissis) fg. n. (omissis) part. n. (omissis) sub n. (omissis) in zona (omissis). Con la sentenza impugnata si riconosceva all’immobile la categoria (omissis), Classe (omissis) e una rendita catastale di € 1.718,51.
L’unità immobiliare, originariamente unitaria composta di 10,5 vani era classificata in categoria (omissis), classe (omissis) ma la medesima è stata oggetto di frazionamento in due unità immobiliari, il sub (omissis), oggetto della presente impugnazione, ed il sub (omissis). In data 28 luglio 2014 il sig. M.R.A., proprietario per 1/3 dell’unità immobiliare sub (omissis), ha presentato atto di aggiornamento catastale, proponendo la categoria (omissis), Classe (omissis) vani (omissis) e la rendita catastale di € 1.718,51. In data 28 agosto 2014 le unità immobiliari suddette sono state oggetto di compravendita, la sub (omissis) è stata acquistata dalla sig.ra R.C.M. e la sub (omissis) dalla sig.ra R.G.M. L’Ufficio ha rettificato il classamento riportando la ctg (omissis) classe (omissis) vani (omissis) con rendita pari a € 2.551,30. L’Agenzia ha emesso due avvisi di accertamento impugnati dalle contribuenti e mentre il ricorso relativo all’unità sub (omissis) non è stato accolto, quello relativo all’unità sub (omissis) con la sentenza impugnata è stato accolto con esito sfavorevole all’Ufficio.
L’Agenzia con l’appello richiamato ha sostenuto l’erroneità della sentenza nell’attribuire all’unità abitativa la categoria (omissis), ritenendo che l’amministrazione non avesse indicato elementi utili per la rettifica proposta. Ha evidenziato che la categoria attribuita, (omissis), rimane tale anche quando l’unità immobiliare deriva da un frazionamento. Ha precisato che i giudici non hanno considerato che le caratteristiche architettoniche di tali edifici permangono e sono riconducibili a questa tipologia e si differenziano da altri fabbricati presenti nella zona che non hanno questi caratteri e che sono stati classificati in (omissis). Ha chiesto la riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento dell’appello e la condanna alle spese di giudizio.
In data 19 ottobre 2018 si è costituita la contribuente ed ha precisato che l’immobile non presenta i requisiti richiesti per classificare l’immobile di lusso o, secondo la precedente normativa, come abitazione signorile. Ha sottolineato che per l’attribuzione di tale categoria devono essere presenti almeno 4 dei requisiti richiesti, circostanza non presente nell’abitazione in questione (si estende per 125 mq e non per 240; ha due servizi e non tre; ha soffitti di m 3,10 e non di 3,30; gode di affacci interni; ha un solo ingresso e non due; fa parte di un fabbricato privo di spazi comuni; i finimenti delle scale e delle pareti interne sono privi di requisiti di pregio). Ha chiesto il rigetto dell’appello e la refusione delle spese del presente giudizio.
In data 8 maggio 2019 la contribuente ha depositato una perizia giurata nella quale si sottolinea che il frazionamento ha inciso notevolmente sulle caratteristiche di immobile signorile avvicinando l’unità immobiliare ai caratteri propri delle abitazioni civili (omissis) o a quelle economiche (omissis).
In data 31 maggio 2019 sono stati presentati documenti aggiuntivi, fra cui il ricorso per Cassazione proposto dalla sig.ra G.M.R. per un immobile identico a seguito della sentenza sfavorevole alla ricorrente della CTR del Lazio n. 8209/1/18.
In data 13 giugno 2019 sono state presentate memorie illustrative con cui la contribuente, richiamando la perizia depositata in atti, ha ribadito l’assenza per l’immobile in questione delle caratteristiche previste dalle norme vigenti (art. 8 RDL 652 del 39 convertito in Legge n. 1249/39 e DPR 1142/49) per la categoria (omissis) ed ha chiesto il rigetto dell’appello, la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese di giudizio anche per il primo grado.
All’odierno dibattimento i rappresentanti delle parti costituite hanno esposto le loro ragioni richiamandosi agli scritti difensivi depositati in atti.
Il Collegio individua, alla luce delle normative vigenti, le caratteristiche che devono essere possedute da un’unità abitativa per essere classificata in (omissis) in particolare per l’attribuzione di tale categoria di abitazione signorile, devono essere presenti almeno 4 requisiti: estensione per 240 metri quadri, più servizi, soffitti di mq 3,30; affacci esterni, due ingressi, il fabbricato deve prevedere spazi comuni (stireria, lavanderia, office, locali destinati alla servitù), i finimenti delle scale e delle pareti interne devono avere rifiniture pregiate (stucchi, fregi) e requisiti di pregio. Dopo aver esaminato la documentazione prodotta in atti il Collegio rileva che l’immobile in questione ha una metratura di 125 mq, due bagni, soffitti di m 310, ed un solo ingresso, gode di affacci interni, l’edificio nel quale è ubicato non ha spazi comuni ed i finimenti delle scale e delle pareti interne ed esterne sono privi di requisiti di pregio. Dalle fotografie allegate alla perizia di parte emergono, poi, caratteristiche di ordinarietà dell’immobile. Inoltre sempre la menzionata perizia individua a comparazione molti immobili situati nella medesima zona, in vie limitrofe classificate in (omissis) ed altre di estensione maggiore classificate in (omissis). Tutte le menzionate circostanze non sono state confutate dall’Ufficio che nell’appello ribadisce che la categoria (omissis) rimane tale anche quando l’unità immobiliare deriva da frazionamento, intendendo che le caratteristiche permangono comunque e sono riconducibili a tale tipologia. L’Ufficio ha insistito sull’ubicazione in zona (omissis), zona dove è posto l’immobile, che avrebbe influenzato la collocazione nella classe (omissis), ma tale assunto è erroneo visto che la caratteristica estrinseca incide non sulla classe ma sulla categoria.
Per i motivi sopra esposti ritiene il collegio che nessuna censura possa essere indirizzata all’impugnata sentenza che va pertanto confermata e l’appello va respinto. Ma trattandosi di una materia nella quale sono presenti differenti indirizzi interpretativi appare congruo compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione rigetta l’appello dell’Ufficio e compensa fra le parti le spese di giudizio.
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