Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione XI sentenza n. 4275 depositata il 15 luglio 2019
Processo tributario – Definizione – Cessazione della materia del contendere – Compensazione delle spese – Automaticità – Esclusione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 16060/2017 pronunciata il 7 febbraio 2017 (depositata il 3 luglio 2017), la Sezione n. 6 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma respingeva il ricorso presentato da F.M.L. avverso l’avviso di rettifica e liquidazione (omissis) emesso dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale Roma 4 – Collatino e relativo al mancato riconoscimento delle passività indicate nella dichiarazione di successione modificativa n. 857 registrata in data 24/02/2015, con liquidazione di imposte per euro 19.214,96.
I primi giudici motivavano il rigetto del ricorso affermando che la ricorrente non aveva debitamente documentato i titoli e le causali dei pagamenti sostenuti e riportati come passività nella dichiarazione di successione. In particolare la C.T.P. rilevava che non era stata allegata alcuna fattura, tale da fornire una puntuale descrizione delle prestazioni rese e dell’identità dei soggetti eroganti, e che non c’era riscontro documentale rispetto ai bonifici bancari prodotti in copia.
Avverso la decisione ha interposto appello la contribuente, la quale ha ribadito le argomentazioni poste a sostegno dell’originario ricorso, lamentando la loro obliterazione da parte dei giudici di prime cure e producendo ulteriore documentazione a sostegno delle proprie ragioni (pagamenti e fatture relative alle passività indicate nella dichiarazione di successione).
Per tali motivi l’appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e l’annullamento dell’avviso di rettifica e liquidazione in epigrafe.
Si è costituita l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma, la quale ha formulato richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere osservando che, esaminata la documentazione prodotta dalla parte, per la prima volta in questo grado di giudizio, è possibile considerare come debitamente documentati i titoli e le causali di pagamento dello spese indicate nella dichiarazione di successione. In particolare l’Ufficio ha evidenziato che, esitata tutta la documentazione e le varie fatture recanti la puntuale descrizione delle prestazioni rese, va preso atto «[…] della loro idoneità a dimostrare l’effettiva consistenza delle passività costituite da importi corrisposti per prestazioni rese in nome e per conto del defunto: trattasi, infatti di prestazioni rese prima della morte e liquidate successivamente alla stessa a seguito di un decreto del giudice tutelare, effettuate da badanti, colf, avvocati e vari professionisti, per le quali sono state fornite ora per la prima volta i necessari riscontri documentali» e che non vi è «[…] altro ostacolo al riconoscimento delle passività dedotte dalla parte nella dichiarazione di successione modificativa n. 857 del 24/02/2015».
Di qui la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 61 e 46 del d.lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese, in ragione del fatto che «[…] la produzione documentale giustificativa delle passività indicate in dichiarazione di successione è stata prodotta solo con l’atto introduttivo dell’odierno giudizio».
All’odierna udienza il rappresentante dell’Agenzia delle Entrate ha ribadito la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Il difensore dell’appellante si è associato, tranne che riguardo alla compensazione delle spese, sostenendo che in sede di istanza di annullamento in autotutela aveva già consegnato, come dimostrato dalla e-mail unita al verbale di udienza, copia della documentazione giustificativa, immotivatamente non presa in considerazione dall’Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come richiesto dalle parti, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi degli artt. 46 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, avendo l’Agenzia delle Entrate receduto dalla rettifica, riconoscendo le ragioni della contribuente per le ragioni sopra illustrate.
Riguardo alle spese, si deve concordare con l’Ufficio circa la ricorrenza delle condizioni per la loro compensazione. Invero, dagli atti risulta che soltanto in allegato all’appello la contribuente ha prodotto copia delle fatture correlate ai bonifici bancari depositati con il ricorso introduttivo, così colmando la lacuna probatoria stigmatizzata dai primi giudici.
Né è possibile aderire ai rilievi mossi sul punto dal difensore dell’appellante nelle odierne conclusioni.
Infatti, risulta per tabulas che in primo grado la documentazione di riscontro dei bonifici bancari depositati per comprovare la sussistenza delle passività indicate nella dichiarazione di successione integrativa non era stata prodotta e che tali documenti sono stati depositati soltanto con l’atto di appello.
Va soggiunto che dalla e-mail prodotta all’odierna udienza dal difensore (e già presente in atti), diversamente da quanto sostenuto dal medesimo, non risulta che la produzione della menzionata documentazione fosse avvenuta in sede di istanza di autotutela, giacché in detta missiva vengono citati soltanto i bonifici bancari, cioè gli stessi documenti depositati in primo grado e non anche quelli allegati al gravame.
Per tale ragione, sussistono senz’altro le condizioni per la totale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio, come peraltro avvenuto in primo grado.
P.Q.M.
Commissione dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.
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