Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione XI sentenza n. 4309 depositata il 16 luglio 2019

IRESA – Istituzione tributo – Imposizione – Legittimità – Fondamento

1. La F. propone appello contro la sentenza n. 17012/32/2017, con la quale la CTP di Roma respingeva un ricorso avverso l’avviso di accertamento n. (omissis) relativo all’IRESA (Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili civili) dovuta in forza della legge regionale Lazio 2/2013 per il periodo di imposta 1.5.2013-31.12.2013 per complessivi € 133.855,80.

Lamenta l’appellante i seguenti motivi di gravame: a) la CTP non ha considerato che l’atto impositivo non ha applicato all’anno 2013 le tariffe previste dalla legge regionale 11/2015 in sostituzione di quelle previgenti ed in adeguamento al D.L. 145/2013, convertito nella legge 9/2014, che fissa il tetto tariffario di € 0,50 per tonnellata, dopo l’intervento della sentenza n. 13/2015, con la quale la Corte Costituzionale ha rigettato la questione di costituzionalità della citata legge statale sollevata dalla Regione Lazio; b) nel ritenere che le nuove tariffe entrano in vigore dal 22.2.2014 la CTP non ha considerato che la legge regionale deve essere applicata nel rispetto della citata legge nazionale, anche valutando che l’intervento del legislatore nazionale è stato determinato dall’esigenza di tutelare la concorrenza altrimenti lesa da una applicazione disomogenea dell’imposta tra le diverse Regioni; c) la gravata sentenza non ha poi valutato che la citata legge regionale del 2013 è da considerarsi incompatibile con la legge nazionale, ed è quindi da ritenersi abrogata; d) erroneamente la CTP ha valutato che la Direttiva 30/2002/CE non ha un contenuto direttamente precettivo. Infatti l’IRESA è una imposta di scopo, che quindi sottende una autonomia impositiva limitata della Regione ai sensi dell’art. 117 Costituzione; e) la stessa CTP ha indebitamente asserito che la legge regionale ha rispettato il vincolo di destinazione dell’imposta, come stabilito dall’art. 90 legge nazionale 324/2000. Tale destinazione riguarda in modo prioritario il completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e il disinquinamento acustico, nonché l’eventuale indennizzo delle popolazioni residenti nelle zone A e B dell’intorno aeroportuale; f) erroneamente la CTP ha ritenuto che la citata legge regionale sia conforme al dettato costituzionale, non considerando però che manca la prioritaria destinazione agli scopi sopra ricordati; g) infine la CTP ha omesso di motivare in ordine ai profili di incostituzionalità della normativa regionale in relazione agli artt. 3, 53 e 119 Costituzione, gravando l’IRESA sui soli vettori aerei.

Controdeduce la Regione Lazio le seguenti considerazioni: a) poiché le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo, le modifiche introdotte in relazione ai tributi periodici si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al momento di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. Ne consegue che la norma contenuta nell’art. 13 comma 15 bis Legge 9/2014 non può che disporre per l’avvenire; b) in ordine al preteso mancato rispetto della legislazione comunitaria si rileva che la Direttiva CE 30/2002 non può essere considerata direttamente esecutiva nel nostro ordinamento, non risultando sufficientemente dettagliata nei contenuti, né ponendo obblighi o divieti verso destinatari specifici; c) la Regione non ha inteso disconoscere la valenza ambientale dell’IRESA, tanto è vero che il 10% dell’imposta è destinato ai comuni che ricadono nelle zone A e B come indennizzo alle popolazioni residenti dell’intorno aeroportuale; d) a base dell’autonomia finanziaria delle Regioni è posto il principio dell’unità del bilancio, in forza del quale tutte le entrate concorrono a finanziare le spese dell’ente.

Con la conseguenza che lo scopo di un tributo non rileva nei rapporti tra ente impositore e contribuente, sì da escludere il potere di sindacato delle modalità con le quali l’ente amministratore del gettito dell’IRESA adempie allo scopo.

2.1. L’appello non merita accoglimento per le seguenti considerazioni:

– con un primo motivo di gravame la appellante lamenta che la Regione non ha dato applicazione per l’anno 2013 alle nuove tariffe previste dalla Legge Regionale 11/2015. L’eccezione è peraltro infondata, atteso che l’art. 3 legge 212/2000 espressamente dispone che le norme tributarie non hanno effetto retroattivo; con la conseguenza che le modifiche riguardanti i tributi periodici possono applicarsi solo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso nel momento in cui è entrata in vigore la relativa disposizione.

Deve inoltre rilevarsi che la previsione contenuta nel citato art. 3 appare del tutto coerente con i principi generali in tema di successione delle leggi nel tempo, atteso che l’art. 10 delle c.d. preleggi stabilisce che le leggi entrano in vigore il 15° giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le stesse stabiliscano un diverso termine; mentre il successivo art. 11 ulteriormente chiarisce che la legge dispone solo per l’avvenire, non avendo effetto retroattivo.

2.2. Non può essere inoltre accolta la richiesta della Società appellante di sollevare, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dinanzi alla Corte di Giustizia la prospettata questione di pregiudizialità, affinché si pronunci sull’interpretazione o sulla validità del diritto comunitario nell’ambito della pendente controversia. Infatti l’invocato strumento processuale presuppone che l’interpretazione di una norma comunitaria, nel suo rapporto con la normativa nazionale, presenti ragionevoli margini di dubbio. Laddove è invece evidente quale debba essere la corretta applicazione della norma europea nel caso di specie. Tanto è vero che la stessa appellante non è stata nelle condizioni di chiarire quali dubbi interpretativi sussistano in ordine alla norma comunitaria.

Deve aggiungersi che il nostro ordinamento, che già con l’art. 11 della Costituzione ha acconsentito a limitare la propria sovranità onde partecipare all’Unione, esplicitamente nel successivo art. 117 comma primo pone precisi limiti costituzionali all’esercizio della potestà legislativa, nazionale e regionale; in particolare stabilendo la disapplicazione del diritto interno rispetto alla normativa comunitaria direttamente applicabile, vale a dire i regolamenti, le direttive self executing e, più in generale, le norme comunitarie come interpretate dalla Corte di Giustizia anche in sede contenziosa.

Entro tali limiti pertanto i giudici nazionali, tra di essi compresi anche quelli tributari, possono ritenersi abilitati a non applicare la normativa interna che appaia contrastante con quella comunitaria, ovvero se del caso sollecitare un giudizio di illegittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale ai sensi degli artt. 11 e 117 comma primo Cost. (in tal senso Corte Costituzionale 20/2010).

Al contrario la Direttiva 30/2002/CE, che prevede norme e procedure per la introduzione di restrizioni operative finalizzate al contenimento del minore negli aeroporti, non pone precisi e dettagliati obblighi o diritti; limitandosi a prefigurare la finalità di ridurre l’inquinamento acustico mediante lo sviluppo delle strutture aeroportuali nel rispetto dell’ambiente.

A tale scopo viene allora consentito a ciascun Stato membro di operare una scelta discrezionale all’interno di un complesso di possibili misure, tutte ritenute utili a salvaguardare l’ambiente col minor costo possibile.

Possibili misure tra le quali rientra anche l’istituzione di un tributo, quale l’IRESA, la cui concreta determinazione resta quindi demandata alla discrezionalità della singola legislazione nazionale.

Si è allora in presenza di una direttiva non dotata di auto-esecutività, nel suo essere priva di un contenuto immediatamente precettivo. Direttiva che pertanto non solo non può essere applicata direttamente dal giudice nazionale, ma che anche non può costituire ragione per la disapplicazione di una norma interna, nazionale o regionale, eventualmente con essa contrastante.

2.3. Non meritano infine accoglimento le prospettate questioni di costituzionalità dell’art. 5 comma 10 Legge Regionale Lazio 2/2013 sotto entrambi i profili proposti.

– Sotto il primo profilo, cioè quello riguardante la prevista destinazione del ricavato gettito, poiché se è vero che l’imposta in esame nasce con la legge statale 324/2000 quale tributo di scopo, è altrettanto vero che essa è stata trasformata in un tributo proprio regionale dall’art. 8 D.Lgs. 68/2011. Trasformazione che ha lasciato peraltro immutato il presupposto delle emissioni sonore prodotte in fase di decollo e di atterraggio degli aerei; tanto che la Regione Lazio è intervenuta a disciplinare la materia con la citata Legge Regionale 2/2013, la quale determinava la misura dell’imposta in base al peso massimo al decollo ed alla classe acustica dell’aeromobile come ricompresa tra € 1,60 ed € 2,50. Il legislatore nazionale peraltro si è nuovamente interessato dell’IRESA con il D.L. 145/2013, convertito nella legge 9/2014, ritenendo di dover fissare una aliquota massima del tributo non superiore ad € 0,50, e quindi diversa rispetto a quella originariamente prevista dalla Regione.

Intervento giudicato legittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza 13/2015, osservando la Corte che si tratta “di norma di coordinamento, resa necessaria dalle finalità concorrenziali espressamente enunciate e concretamente perseguite dalla stessa disposizione”.

Alla luce di questa ratio decidendi deve interpretarsi l’ulteriore statuizione, svolta dalla Corte ad abundantiam, in ordine alla diversa questione del vincolo di destinazione “prioritaria” del gettito dell’IRESA. Infatti tale statuizione, avulsa dalla materia del contendere nel suo riguardare l’art. 90 comma 1 legge 342/2000 non oggetto di impugnazione da parte della Regione Lazio, non può ritenersi decisiva al fine di qualificare la detta indicazione statale quale norma di coordinamento limitativa della potestà legislativa regionale in tema di finanza pubblica e di sistema tributario; fermo restando che la previsione regionale circa la destinazione del 10% del gettito, verso spese volte a limitare l’inquinamento acustico e ambientale, appare sufficiente ad evitare il contrasto dell’esaminata disposizione regionale con riferimento al combinato disposto degli artt. 117 comma secondo lett. s) e 119 comma secondo Cost.

Va inoltre considerato che il D.Lgs. 68/2011 ha trasformato l’IRESA a partire dal 1.1.2013 da imposta erariale a tributo regionale proprio, così chiamando le Regioni a valutare se sopprimere o meno l’imposta. Di conseguenza le disposizioni statali, che costituiscono i principi di coordinamento della finanza pubblica, non possono considerarsi vincolanti rispetto alla discrezionalità del legislatore regionale, legittimato perfino a poter sopprimere il tributo, ovvero a disciplinarlo anche con riguardo alla destinazione del relativo gettito.

– Sotto il secondo profilo, vale a dire quello attinente ad una pretesa violazione del principio di eguaglianza e di universalità dell’imposta, atteso che è ragionevole che il legislatore possa porre a carico di una individuata categoria di contribuenti, invece che dell’intera collettività, un tributo destinato poi in grande sua parte a soddisfare il fabbisogno finanziario generale.

Va infatti ricordato che la sovranità di istituire tributi deve essere esercitata assicurando il concorso di tutti i consociati e nel rispetto della singola capacità contributiva, ma senza che possa dirsi sussistente un vincolo di corrispettività tra il prelievo del gettito e la sua effettiva destinazione.

3. Al rigetto di tutti i motivi di appello segue secondo il principio di soccombenza la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale Lazio rigetta l’appello e condanna l’appellante al rimborso in favore della Regione Lazio delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 10.000, comprensivi del rimborso forfettario delle spese generali.