Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione XI sentenza n. 4330 depositata il 16 luglio 2019 – Ai fini della imposte sui redditi, una società di fatto è equiparata alla società in nome collettivo, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. b) del TUIR per cui in base all’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e di quelle dei soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice di procedere all’integrazione del contraddittorio