Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione XVIII sentenza n. 4350 depositata il 16 luglio 2019
Contenzioso – Comunicazione iscrizione ipotecaria – Impugnazione – Atti presupposti – Omessa impugnazione – Effetti – Eccezioni di decadenza e prescrizione – Eccezione – Esclusione
Motivi della decisione
Posto che P. impugnava comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa da EQUITALIA SUD pel mancato pagamento degli importi iscritti a titolo di pretese di natura tributaria ed extra tributaria, oggetto di numerose cartelle di pagamento e di avvisi di addebito INPS; posto che la CTP ha accolto il ricorso parzialmente, dichiarando il difetto di giurisdizione limitatamente a parte delle pretese inerenti a contributi INPS e dichiarando per alcune cartelle l’estinzione per prescrizione del diritto alla riscossione delle relative somme; appella L’AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE; svolge appello incidentale l’AGENZIA ENTRATE e così P. Si costituisce altresì la REGIONE LAZIO che rappresenta di aderire alle difese dell’AGENZIA RISCOSSIONE. La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone impugnata è la n. 380/2016 del 1 aprile 2016 depositata in data 11.5.2016.
Si duole l’appellante principale, in sintesi, del capo della sentenza che ha dichiarato l’estinzione di parte delle pretese per prescrizione; le notifiche delle cartelle a monte della comunicazione in discorso, sono state regolari; le cartelle però non sono state impugnate e quindi sarebbe oggi precluso alla parte formulare eccezione anche in ordine alla maturazione di termini prescrizionali e di decadenza. Quanto al lasso di tempo successivo alle notifiche delle cartelle, assume l’appellante che il termine di prescrizione è stato interrotto mercè notificazione degli avvisi di intimazione e mercè, pure, la notificazione della stessa comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Si duole al contrario l’appellante incidentale della mancata estensione della declaratoria di estinzione a tutte le pretese erariali.
L’appello è principale è fondato e così quello dell’AGENZIA ENTRATE; mentre va rigettato quello del contribuente.
In effetti dall’atto di appello della AGENZIA RISCOSSIONE risulta anche documentato, con gli allegati nn. 7, 8, 9 e 10, che i termini prescrizionali sono stati interrotti e non sono pertanto maturati per le cartelle viceversa secondo la CTP attinte dalla prescrizione.
Va respinto l’appello incidentale del contribuente essendo nel resto corretta la decisione dei primi giudici alla luce delle deduzioni dell’ADR e della documentazione prodotta.
Le spese vanno compensate, stante la peculiarità complessa della materia trattata.
P.Q.M.
Accoglie l’appello di EQUITALIA e l’appello incidentale dell’AGENZIA ENTRATE. Respinge l’appello incidentale di P.
Compensa le spese.