COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il MOLISE – Sentenza depositata il 17 dicembre 2019, n. 671
Tributi – Atto di contestazione sanzioni – Definizione agevolata ex art. 16 del D.Lgs. n. 472 del 1997 – Ritardato versamento non dipeso da negligenza del contribuente – Effetti – Decadenza definizione agevolata
Fatto
Con rituale e tempestivo ricorso datato __________, l’__________ di __________, in persona del legale rappresentante Sig. __________, impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di __________ la cartella di pagamento n. 02720130002142755000 emessa da Equitalia Sud spa e notificata in data 28/11/2013 per l’importo di €. 6.891,92 scaturita dal ruolo n. 000460/2013 emesso dall’Agenzia del Territorio di __________ a seguito dell’emissione del precedente atto di contestazione per violazione di norme tributarie n. 824 NC/2012 ex art. 16 del D.lgs 472/1997 dell’importo di €. 9.697,70. Deduceva il ricorrente l’illegittimità dell’atto impugnato e di quelli conseguenti asserendo di aver già provveduto all’estinzione della sanzione a seguito dell’adesione a definizione agevolata e successivo pagamento. Riferiva che, a seguito della notifica del provvedimento di contestazione da parte dell’Agenzia del Territorio, aveva predisposto ogni atto necessario per definire in forma agevolata la pretesa tributaria avanzata dall’Ufficio nel termine di 60 giorni dalla ricezione dell’avviso e che l’emissione dell’assegno circolare, avvenuta in data 31/07/2012, giunto nell’agosto 2012 all’Agenzia, non era da imputarsi ad esso __________, ma ad un mero ritardo del Tesoriere dell’Ente, la Banca __________ – Agenzia di __________, che avrebbe dovuto emettere l’assegno entro il 05/06/2012; mentre, per mero ritardo, l’assegno di €. 3.240,70 era stato emesso il 31/07/2012 e, quindi, respinto come tardivo dall’Ufficio. Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate di __________ deducendo la correttezza del proprio operato e rilevando l’impossibilità di procedere allo sgravio in autotutela della cartella in quanto trattasi di ipotesi non specificatamente prevista dalla normativa. A tal riguardo deduceva che la pretesa creditoria non scaturiva dall’evasione di tributi ma dal mancato rispetto dei termini nella produzione di denunce catastali e dunque non poteva tenersi conto dell’elemento soggettivo. La Commissione Tributaria Provinciale di __________, con la sentenza n. __________ del __________, depositata in Segreteria il __________, accoglieva il ricorso e condannava l’Agenzia alla rifusione delle spese di giudizio quantificate in €. 500,00, oltre quanto dovuto per legge. Avverso detta sentenza insorgeva l’Ufficio chiedendone la riforma. Si costituiva lo __________ della Provincia di __________, in persona del legale rappresentante p.t., il Commissario Liquidatore, Ing. __________, chiedendo la conferma della sentenza impugnata dall’Ufficio. È stata richiesta la discussione della controversia in pubblica udienza.
Diritto
L’appello proposto dall’Ufficio è fondato e merita accoglimento. L’Agenzia delle Entrate affronta, in maniera condivisibile, a giudizio del Collegio, la problematica concernente il momento in cui viene a perfezionarsi la definizione agevolata di sanzioni irrogate mediante atto di contestazione e pertanto il motivo di doglianza proposto dall’appellante merita accoglimento. L’art. 16, comma 3, del D.lgs 472/1997 dispone espressamente che ” Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie”. La norma non lascia alcuno spazio interpretativo dal momento che statuisce espressamente che le somme devono essere versate entro il termine per la proposizione del ricorso ed in tal modo dispone che l’efficacia della sanatoria è condizionata all’integrale pagamento, nella misura di 1/3, dell’importo dovuto. A nulla rileva la circostanza che lo ….. sia un ente pubblico e come tale soggetto a determinate procedure per poter saldare i propri debiti, dal momento che la norma in questione è chiara e prevede, ai fini del perfezionamento della definizione agevolata, il pagamento e non solo la mera intenzione di voler pagare. Inoltre la richiesta di far pervenire all’Agenzia il pagamento nel termine previsto era espressamente menzionata nello stesso atto di contestazione, atto nel quale si parla espressamente di “pagamento” e “versamento”. Dunque, era specifico onere dell’Ufficio verificare che tutta la fase del pagamento, dalla delibera di impegno di spesa fino all’emissione dell’assegno, andasse a buon fine nel termine perentorio previsto dalla legge. Il ritardato versamento, quand’anche non dipeso dal comportamento negligente del contribuente, comporta la conseguenza decadenziale a prescindere dalla valutazione dell’elemento psicologico. Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, non rileva in questa sede la valutazione da parte dell’Ente accertatore/beneficiario della sussistenza o meno dell’elemento soggettivo. Elemento che concerne solo la fase d’irrogazione della sanzione. Infatti, l’erroneità della conclusione a cui perviene il Giudice di prime cure è dimostrata dal fatto che l’art. 5. – rubricato “Colpevolezza” – del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, è un elemento specificatamente richiesto solo per la fase preliminare dell’irrogazione della sanzione a nulla rilevando siffatto dato anche nella fase esecutiva, ovverosia quella del pagamento. Il che consente al Collegio di andare in contrario avviso rispetto alla decisione assunta da questa stessa Commissione Tributaria Regionale di __________, ma dalla Seconda Sezione ed in composizione collegiale differente, nella sentenza n. __________ del __________, depositata in Segreteria in data __________, esibita all’odierna udienza di discussione dalla difesa dello __________, relativa alla medesima fattispecie, ma riferita ad altra annualità (il 2008). In quella decisione (così come nella decisione della CTP impugnata nel presente giudizio), infatti, il Collegio si è soffermato a dare rilevanza all’elemento psicologico, affermando come il ritardato pagamento della somma dovuta per la definizione agevolata della pretesa tributaria non fosse dovuto a dolo o colpa, dilungandosi in una analisi dell’elemento soggettivo che, invero, nella fattispecie non ha alcuna rilevanza. Al contrario, e come già innanzi anticipato, l’elemento soggettivo deve essere valutato nella fase precedente a quella che ne occupa, e cioè nel momento in cui l’Amministrazione Finanziaria irroga la sanzione valutando l’infrazione in cui è incorso il contribuente e verificando se, nel comportamento dello stesso, sia da escludere l’elemento soggettivo del dolo o anche solo della colpa. Ma, una volta che la sanzione sia stata irrogata, e sia stato notificato al contribuente l’avviso di contestazione, al fine della definizione agevolata della pretesa tributaria conta solo ed esclusivamente l’elemento oggettivo del decorso del termine, e quindi la tempestività del versamento in misura ridotta, senza che possa avere alcun rilievo l’elemento soggettivo, sotto il profilo del dolo o della colpa, che abbia determinato il ritardo nel versamento. Nella presente fattispecie l’esame dell’elemento oggettivo conduce a rilevare che lo __________ abbia effettuato in ritardo il versamento, incorrendo nella decadenza dal beneficio della definizione agevolata della pretesa tributaria. Gli elementi fattuali e documentali agli atti inducono a pervenire alla conclusione innanzi esposta, fatta salva la ovvia possibilità per l’__________ di __________ di rivalersi nei confronti dell’Istituto Bancario al quale, all’epoca, era affidato il servizio di tesoreria per l’oggettivo ritardo accumulato nell’emissione dell’assegno e per le conseguenze dannose che tale ritardo ha cagionato allo __________ Va anche riconosciuto che l’Agenzia delle Entrate, proprio per venire incontro alle esigenze o alle dimenticanze dei contribuenti ed evitare contenziosi, tende a riconoscere i piccoli ritardi nei pagamenti o gli errori di modico importo (si segnala a tal riguardo la circolare n. 27/E del 02/08/2013 e, di recente, la circolare 29/04/2016 n. 17/E). Nel caso di specie, tuttavia, il ritardo nel versamento non è stato di pochi giorni, ma di mesi. Infatti, considerato che l’atto di contestazione è stato notificato il 05/04/2012 e che il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato entro il 05/06/2012, ma che lo stesso è stato fatto solo in data 31/07/2012 – quietanzato il 20/08/2012, è manifesto il fatto che non si poteva trattare di un breve ritardo nel pagamento, scusabile e come tale suscettibile di far retroagire la volontà di definire le sanzioni in forma agevolata. Tutto ciò premesso l’appello è fondato con conseguente riforma della sentenza. Quanto al regime delle spese processuali, il Collegio ritiene giusto disporne la compensazione in considerazione del fatto che il ritardo di pagamento non è dipeso dal comportamento e dalla volontà dello __________, che anzi ha adottato tempestivamente le determinazioni di propria competenza, risultando quindi oltremodo ingiusto gravare l’Istituto anche delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie l’appello dell’Ufficio e riforma la sentenza impugnata; compensa le spese di questo grado di giudizio.