COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Molise sentenza n. 308 sez. I depositata il 16 aprile 2019
Detrazione – Abitazione principale – Dimora abituale del contribuente – Sufficienza – Non sussiste – Familiari – Necessità – Sussiste
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di impugnazione in data 3/05/2017 il sig. (omissis) proponeva impugnazione avverso la sentenza n. (omissis), depositata il (omissis), nella parte in cui la Commissione Tributaria Provinciale di (omissis) aveva respinto il ricorso per l’annullamento degli Avvisi di accertamento emessi dal Comune di (omissis) per il recupero dell’I.C.I. relativa agli anni di imposta 2010 e 2011, sul presupposto che non sussisteva alcuna ragione di esenzione dal pagamento del tributo, non ricorrendo per il fabbricato distinto al fol. (omissis), sub (omissis), cat. (omissis), i presupposti della “abitazione principale” (essendo il contribuente e il coniuge residenti in Roma), né i requisiti di ruralità per l’immobile distinto in catasto al fol. (omissis), n. (omissis), sub (omissis), cat. (omissis).
2. Avverso tale sentenza, il sig. (omissis) proponeva appello, chiedendone l’integrale riforma, deducendo che: a) i requisiti per la “abitazione principale” erano sicuramente esistenti; b) l’unico immobile posseduto era quello ubicato nel Comune di (omissis); c) le due figlie si erano stabilmente trasferite all’estero; d) la presenza continuativa nel Comune di (omissis) era dimostrata dalle bollette di acqua e luce. Il Comune di (omissis) resiste con controdeduzioni a mezzo delle quali insiste per la conferma della sentenza di primo grado.
3. All’odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, l’appello era riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L’appello è infondato e, quindi, deve essere respinto.
5. La Commissione Tributaria Provinciale di (omissis), in riferimento ai punti qui in contestazione, ha dichiarato legittima la pretesa tributaria sul presupposto che non sussisteva alcuna ragione per escludere l’imponibilità I.C.I., posto che l’unità immobiliare non era adibita ad “abitazione principale”. Le risultanze anagrafiche emergenti dalla nota del Comune di (omissis) prot. n. (omissis) del 25/05/2017 hanno consentito di affermare che i coniugi (omissis) e (omissis) risiedono anagraficamente in (omissis), fin dal 12/02/1983, in via (omissis). Inoltre, dai dati relativi ai pagamenti ICI/IMU e TASI si evince, altresì, che l’immobile di proprietà dei coniugi (omissis) e (omissis) (unitamente alle pertinenze) è stato considerato dalla sig.ra (omissis) come abitazione principale. Da ciò consegue che il sig. (omissis) non poteva qualificare l’unità esistente nel Comune di (omissis) come “abitazione principale” ed usufruire della relativa agevolazione. Sulla base di tali risultanze deve ritenersi pacifica, in fatto, la sussistenza, per gli anni d’imposta in questione, di due differenti situazioni quanto alla fruizione dell’agevolazione a titolo di “abitazione principale”, invocata da ciascuno dei componenti il menzionato nucleo familiare (l’una presso il Comune di (omissis) e l’altra presso quello di (omissis). A fronte di tale situazione, avuto riguardo alla modifica normativa apportata all’art. 8 del d.lgs. n. 504/1992 ad opera dell’art. 1, comma 173, lett. b), della legge n. 29/6/2006, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, perché possa farsi luogo alla detrazione d’imposta occorre che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale del soggetto passivo «intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica», precisando ancora l’ultimo periodo dell’art. 8 del citato decreto n. 504/1992 che «per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente […] e i suoi familiari dimorano abitualmente». Secondo la giurisprudenza (Cass., Sez. V, 15 giugno 2010, n. 14389) ai fini della spettanza detrazione e dell’applicazione dell’aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali dall’art. 8 del d.lgs. n. 504/1992, un’unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell’ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente ed invece difetti nei familiari. Ancor più di recente è stato affermato che, ai fini della spettanza della detrazione prevista per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo (Sez. 6-5, Ordinanza n. 15444 del 6/06/2017, Rv. X.45041-01). A fronte delle risultanze anagrafiche e di prove di segno contrario, la pretesa tributaria va considerata legittima, a nulla rilevando l’allegazione delle fatture commerciali delle utenze, ma non appaiono idonee a sovvertire la presunzione normativa di cui in narrativa.
6. Con riferimento all’ulteriore questione controversa, relativa alla ruralità dell’immobile, i giudici di primo grado hanno correttamente affermato che non ricorreva alcuna ipotesi esonerativa per la ragione che il cespite distinto in catasto al fol. (omissis), n. (omissis), sub (omissis), cat. (omissis), non poteva considerarsi rurale. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che in tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale del cespite, per cui l’immobile iscritto come “rurale”, con attribuzione della relativa categoria (A/X. o D/10), non è soggetto all’imposta, ai sensi degli artt. 23, comma 1-bis, del d.l. n. 207 del 2008 (conv., con modif. dalla legge n. 14 del 2009) e 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, mentre, ove esso sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione, impugnare l’atto di classamento (Sez. 6-5, Ordinanza n. 11588 del 11/05/2017, Rv. X.44170-01). In mancanza di impugnazione o di iscrizione dell’immobile come rurale, i presupposti impositivi devono conseguentemente ritenersi sussistenti. Né per escludere i presupposti impositivi vale richiamare il contenuto della visura catastale prodotta in udienza dal contribuente, da cui risulta che l’immobile è ancora formalmente accatastato sub cat. (omissis), posto che nelle annotazioni è riportata la “dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità” da parte del contribuente, senza alcuna verifica o validazione da parte dell’Ufficio: per l’annualità di riferimento, quindi, il cespite non possedeva il reclamato requisito di ruralità.
7. Le spese processuali del grado di appello devono essere integralmente compensate, in considerazione della novità e della complessità della materia trattata, in relazione alla quale solo di recente gli orientamenti giurisprudenziali appaiono univoci.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale di (omissis), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, così delibera:
Rigetta l’appello e dichiara la legittimità dei provvedimenti impugnati;
Compensa integralmente tra le parti le spese del grado di appello.