COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Molise sez. 1 sentenza n. 1550 depositata il 14 dicembre 2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con atto di appello in data ., il Tribunale Amministrativo Regionale per il (in persona del Segretario Generale pro-tempore), proponeva impugnazione avverso la sentenza n. ., depositata il .., con cui la Commissione Tributaria Provinciale di . aveva annullato l’invito al pagamento del contributo unificato, relativo al giudizio proposto da e .., avente ad oggetto l’assegnazione di un maggior numero di ore di sostegno in favore del loro figlio portatore di grave disabilità affermando che, nel caso specifico, il contenzioso rientrava tra le materie esentate dal versamento dell’imposta ai sensi dell’art. 10, comma secondo, del d.P.R. n. 115 del 2002.
2. Avverso tale sentenza, il Tribunale Amministrativo Regionale interponeva appello, chiedendone l’integrale riforma, deducendo che: 1) l’art. 10, comma secondo, del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede speciali “materie” esenti e stabilisce che non sono soggetti al pagamento del contributo unificato i processi che “comunque” riguardano la prole; 2) il contenzioso instaurato innanzi al giudice amministrativo riguardava il diritto all’istruzione della prole portatrice di grave disabilità e non invece rapporti personali o familiari azionabili innanzi al giudice ordinario; 3) l’esenzione dal versamento del contributo unificato riguardava solo lo stato e la capacità delle persone; 4) l’art. 17 del d.l. 12 settembre 2013 n. 104 solo successivamente aveva modificato l’art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002 aggiungendo, quale tipologia di materia esente dal versamento del contributo unificato, il processo in materia di integrazione scolastica di cui alla legge n. 104 del 1992; 5) la norma citata non aveva efficacia retroattiva per cui l’esenzione dal versamento del contributo unificato era prevista solo per i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato; 6) in mancanza di una disciplina transitoria i contribuenti erano tenuti al pagamento del tributo. I contribuenti resistono con controdeduzioni a mezzo delle quali insistono per la conferma della sentenza di primo grado, in considerazione della correttezza e della fondatezza delle argomentazioni ivi esposte.
3.- All’odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, l’appello era riservato per la decisione.
4.- L’appello è fondato e, pertanto, deve essere integralmente accolto.
5.- La Commissione Tributaria Provinciale di . ha accolto il ricorso dei genitori (meglio indicati in epigrafe) ed ha annullato gli atti lesivi degli interessi del loro figlio isabile a mezzo dei quali è stata negata la concessione delle ore di sostegno, trattandosi di “azione a tutela della prole, finalizzata a garantire il diritto all’istruzione del soggetto minore ortatore di grave disabilità, per cui la tipologia del contenzioso rientrava, estensivamente, tra le materie esenti previste espressamente dall’art. 10, comma secondo, del d.P.R. n. 115 del 2002”.
6.- La prospettazione della Commissione Tributaria Provinciale non può essere condivisa.
7.- L’art. 10, comma secondo, del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che “non è soggetto a contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa”. La disposizione normativa richiamata riguarda i soli rapporti concernenti situazioni giuridiche soggettive che hanno origine e si esauriscono nell’ambito della famiglia e del rapporto relazionale concernente la potestà genitoriale e i figli, che trovano adeguata tutela e composizione dinanzi al giudice ordinario. Il predetto regime fiscale di favore (avente natura derogatoria ed eccezionale) è limitato ai soli diritti e rapporti familiari (tutelabili innanzi al giudice ordinario) e, quindi, non è suscettibile di interpretazione estensiva per difetto dell’identità di “ratio” e per la diversità degli scopi perseguiti dalle norme sul diritto allo studio, che interferiscono con i principi generali e i diritti fondamentali in materia di sostegno ed integrazione scolastica dei soggetti diversamente abili (azionabili innanzi al giudice amministrativo). Analogamente, una norma di esenzione non può rinvenirsi neppure nell’articolo unico della legge 2 aprile 1958 n. 319, che esenta da ogni tipo di imposizione fiscale le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, come individuate dall’art. 442 del codice di procedura civile, mentre nella specie si verte nella materia del diritto all’istruzione, come emerge sia dalla normativa primaria (art. 12 della legge 5 febbraio 1992 n. 104), sia dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. 26 febbraio 2010 n. 80)».
8.- E’ irrilevante, poi, che la successiva novella legislativa introdotta dall’art. 17, comma 8- bis, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104 (conv. in Legge 8 novembre 2013, n. 128) abbia aggiunto al citato art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002 una diretta previsione a favore degli studenti portatori di handicap, stabilendo l’esenzione dal pagamento del contributo unificato per “il processo in materia di integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. La norma, per la tecnica di redazione, per il suo contenuto precettivo e per l’introduzione di una esenzione prima non prevista, non presenta contenuto interpretativo o effetti transitori, né può estendere i suoi effetti a favore di una determinata categoria di soggetti in riferimento ai contenziosi pregressi, non avendo alcuna efficacia retroattiva. La circostanza che il legislatore solo in seguito abbia avvertito l’esigenza di apportare la richiamata modifica normativa è indicativa della scelta di come, per le liti pendenti quali quella in esame, non fosse in precedenza applicabile alcuna esenzione, i cui effetti giuridici si producono al momento del deposito del ricorso innanzi all’Autorità giudiziaria.
9.- Né può eventualmente rilevare che i contribuenti siano risultati vittoriosi nel giudizio innanzi al giudice amministrativo, atteso che il versamento “contestuale” del contributo unificato grava sulla parte che per prima deposita il ricorso introduttivo, con la conseguenza che l’invito al pagamento deve essere sempre notificato a tale soggetto, il quale a sua volta, potrà ottenere il rimborso della somma corrisposta agendo in sede di rivalsa nei confronti della parte soccombente. Il contributo unificato relativo agli atti giudiziari, di cui all’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, costituisce un’obbligazione “ex lege” di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, sicché il beneficiario della condanna alle spese può azionare quest’ultima quale titolo esecutivo anche per la ripetizione delle somme da lui documentate o documentabili come in concreto sborsate per adempiere quell’obbligazione “ex lege”, in relazione al processo cui si riferisce la complessiva condanna alle spese in danno della controparte (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23830 del 20/11/2015, Rv. 637782-01), senza che il giudice sia nemmeno tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21207 del 17/09/2013, Rv. 627856-01).
10.- In mancanza di una specifica disposizione di legge nell’ambito del Testo Unico delle spese di giustizia che disciplina la prescrizione del diritto alla riscossione del contributo unificato, il diritto alla riscossione del tributo è soggetto alla prescrizione decennale ordinaria ai sensi dell’art. 2946 cod. civ.(Direttiva MEF n. 2/Dgt/2012). Va precisato, inoltre, che la notifica dell’invito al pagamento è idoneo a interrompere la prescrizione del credito in quanto atto di costituzione in mora del debitore ai sensi degli artt. 2943 e 1219 cod. civ. (cfr., Circolare Ministero Giustizia del 26 giugno 2003).
11.- Nella concreta fattispecie, sussistono gravi ed eccezionali motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, in riferimento alla natura delle problematiche sollevate ed al tipo di accertamento in discussione, alle particolarità di articolazione della controversia, agli interessi giuridici coinvolti (tutela di soggetti deboli), nonché alla assenza di orientamenti giurisprudenziali.
La Commissione Tributaria Regionale di , definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, così delibera:
Accoglie l’appello e, per l’effetto, dichiara legittimo il provvedimento impugnato;
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
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